Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 12559 del 20 aprile 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 12559 del 20/04/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Modulo di constatazione di incidente (CID) - Correzione unilaterale dati - Efficacia confessoria - La valutazione e la interpretazione delle prove contenute nel modulo di constatazione amichevole di incidente (CID) in senso difforme da quello sostenuto dalla parte dovuta alla correzione unilaterale dei dati in esso contenuti provoca la perdita della sua efficacia probatoria.


RITENUTO IN FATTO

1. Nel 2017 la società "(Soggetto 1) s.a.s." (d'ora innanzi, per brevità, "(Soggetto 1)") convenne dinanzi al Giudice di pace di Torino (Soggetto 2) e la società Unipolsai, esponendo che:

- (Soggetto 2) il (OMISSIS) aveva provocato un sinistro stradale, causando danni a (Soggetto 3);

- (Soggetto 2) aveva, nell'immediatezza del fatto, sottoscritto il modulo di "constatazione amichevole di incidente", assumendosi la completa responsabilità dell'accaduto;

- (Soggetto 3) aveva ceduto il proprio credito risarcitorio alla società (Soggetto 1), la quale nella veste di cessionaria del credito risarcitorio ne aveva vanamente domandato l'adempimento alla Unipolsai, assicuratore della vittima, ai sensi dell'art. 149 cod. ass..

Concluse pertanto chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento del suddetto danno.

2. Si costituì la società Unipolsai eccependo la nullità della cessione, e contestando sia la dinamica del sinistro che la quantificazione del danno.

3. Con sentenza 1182/18 il Giudice di pace rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dalla società soccombente.

4. Con sentenza 17 dicembre 2019 n. 5890 il Tribunale di Torino respinse il gravame.

Il Tribunale motivò la propria decisione come segue:

- la società attrice aveva inteso dimostrare la fondatezza della propria pretesa depositando un modulo di "constatazione amichevole di incidente" in cui la targa del veicolo del preteso responsabile non corrispondeva a quella reale; tale indicazione era stata poi sovrascritta "unilateralmente";

- la società assicuratrice aveva anch'essa depositato la copia del suddetto modulo, nella quale però non compariva alcuna correzione:

- dà ciò doveva desumersi che (Soggetto 2) (il responsabile) doveva avere necessariamente modificato il modulo in un secondo momento "senza che il danneggiato ne abbia avuto consapevolezza";

- poiché dunque il danneggiato non aveva sottoscritto la correzione, al modulo CAI non si poteva attribuire efficacia confessoria, ne’ poteva avere l'efficacia probatoria privilegiata stabilita dalla legge; di conseguenza la cessione di credito posta dalla (Soggetto 1) a fondamento della propria pretesa "non può ritenersi relativa al sinistro per cui è causa"; in ogni caso la società attrice non aveva fornito la prova dello storico avverarsi del sinistro.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla (Soggetto 1) con ricorso fondato tre motivi.

Nessuna delle altre parti si è difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare rileva questa Corte che al presente giudizio non ha preso parte il proprietario del veicolo condotto da (Soggetto 2) (tale (Soggetto 4)), il quale ha la veste di litisconsorte necessario anche nelle ipotesi di giudizio proposto dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, ai sensi dell'art. 149 codice delle assicurazioni.

Tuttavia, poiché per quanto si dirà il ricorso appare prima facie inammissibile, è superfluo disporre la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al primo giudice. Da un lato, infatti, il litisconsorte pretermesso non avrebbe interesse a partecipare ad un giudizio che rispetto a lui si è concluso favorevolmente; dall'altro lato - di conseguenza - la decisione non sarebbe inutiliter data.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che anche quando il giudice di primo grado non ha disposto l'integrazione del contraddittorio e la corte d'appello non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., comma 1, è superfluo disporre l'annullamento delle pronunce emesse ed il rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c., u.c., quando l'impugnazione risulti assolutamente infondata (Sez. 1 -, Sentenza n. 4917 del 27/02/2017, Rv. 644315 - 02; Sez. U., Sentenza n. 21670 del 23/09/2013, Rv. 627449 - 01), oppure manifestamente inammissibile (Sez. U., Ordinanza n. 23542 del 18/11/2015, Rv. 637243 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12995 del 24/05/2013, Rv. 626808 01).

2. Col primo motivo la società ricorrente denuncia sia il vizio di violazione di legge che quello di omesso esame d'un fatto decisivo.

Pur se formalmente unitario, il motivo contiene in realtà tre diverse censure così riassumibili:

a) il Tribunale ha errato nell'escludere che il modulo CAI contenesse un mero errore materiale; in realtà che si fosse trattato di un mero errore materiale risultava dal fatto che nel modulo era correttamente indicato il numero della polizza assicurativa stipulata a copertura del veicolo condotto dal responsabile, indicazione che pertanto escludeva qualsiasi incertezza su quali fossero realmente i veicoli coinvolti;

b) la correzione dell'indicazione della targa, sottoscritta dal solo responsabile, aveva comunque natura confessoria;

c) la circostanza che la correzione sul modulo non fosse sottoscritta anche dal danneggiato era stata "sanata" dalla circostanza che il danneggiato era intervenuto volontariamente in grado di appello, riconoscendo per veri i fatti dedotti dalla società odierna ricorrente.

2.1. La prima delle suddette censure è inammissibile, perché investe un tipico apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità: e cioè lo stabilire se la correzione apportata su un documento sia frutto di un errore materiale o di una volontà decettiva.

2.2. La seconda censura è infondata in punto di diritto: il modulo di constatazione amichevole di incidente, infatti, ha l'efficacia probatoria d'una presunzione semplice nei confronti dell'assicuratore solo quando sia sottoscritto da ambo le parti. Se quindi il modulo presenta correzioni, anch'esse per avere l'efficacia di cui all'art. 143 cod. ass. devono essere approvate da ambo le parti.

2.3. La terza censura è parimenti infondata: l'intervento in causa del danneggiato è stato dichiarato infatti inammissibile, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni od ammissioni dell'interventore.

3. Col secondo motivo la società ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo.

Sostiene che il Tribunale non ha tenuto in debito conto le risultanze della c.t.u., dalla quale emergeva la prova dello storico avverarsi del sinistro, e della compatibilità dei danni rispettivamente subiti dai veicoli coinvolti.

3.1. Il motivo è, innanzitutto, inammissibile perché censura la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti. In ogni caso esso è anche infondato, poiché le risultanze della c.t.u. sono state considerate dal Tribunale a pagina 15, penultimo capoverso, della sentenza impugnata.

Vizio di omesso esame, dunque, non vi fu: lo stabilire poi se le prove siano state valutate in modo adeguato dal giudice di merito è questione che esula dal perimetro del giudizio di legittimità.

4. Col terzo motivo la società ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendola non provata, e tuttavia non aveva adeguatamente considerato vari indizi gravi, precisi e concordanti emersi dall'istruttoria.

4.1. Anche questo motivo è inammissibile perché censura la valutazione delle prove. Ma una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che "la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione").

4.2. Resta solo da aggiungere che non conferente è il precedente invocato dalla società ricorrente (Cass. 11368/14), il quale si è limitato a ribadire un principio ovvio, e cioè che il modulo CAT sottoscritto da ambo i conducenti nei confronti dell'assicuratore del responsabile costituisce sempre una presunzione semplice, quand'anche contenga affermazioni non del tutto esatte.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione:

- dichiara inammissibile il ricorso;

- condanna (Soggetto 1) s.a.s. in liquidazione alla rifusione in favore di UnipolSai s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.500, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2022.

 

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