Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta, ordinanza n. 3103 del 1 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 3103 del 01/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Ricostruzione della dinamica - Apprezzamento del giudice di merito - Giudizio - In tema di sinistro derivante dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto alla base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

RILEVATO CHE

1. (Soggetto 1) conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di (Omissis), (Soggetto 2) ed A. s.p.a. al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di 6.058,90 euro a titolo di risarcimento del danno.

A fondamento della propria pretesa l'(Soggetto 1) deduceva che, mentre percorreva la via (Omissis) di (Omissis) a bordo della sua autovettura un trattore, condotto dal (Soggetto 2), invadeva l'incrocio senza rispettare l'obbligo di precedenza.

L'A. s.p.a., compagnia assicuratrice dell'investitore, risarciva parzialmente il danno all'attore con un assegno di 5.100,00 euro, riconoscendo per il resto concorso di colpa al 50% per eccesso di velocità.

Il Giudice di Pace di (Omissis), con la sentenza n. (Omissis)/2012, del 7 giugno 2012, ritenendo non provata la dinamica del sinistro, rigettava la domanda di (Soggetto 1), con compensazione delle spese di lite tra le parti.

2. Il Tribunale di (Omissis), con la sentenza n. (Omissis)/2020, pubblicata il 24 aprile 2020, rigettava l'appello principale di (Soggetto 1) e accoglieva l'appello incidentale proposto dall'A. s.p.a.

In particolare, il Giudice di secondo grado riconosceva l'attore quale unico responsabile dell'incidente per la velocità sostenuta con cui percorreva la via del sinistro, velocità che non solo gli aveva impedito di evitare l'evento ma era anche inidonea alle condizioni del manto stradale.

Dichiarava, inoltre, infondate le tesi difensive poste alla base della domanda attorea, emergendo dagli atti del giudizio: che la trattrice fosse priva del rimorchio di un frangizolle al momento dell'incidente; che la stessa non avesse violato l'obbligo di precedenza avendo già superato l'incrocio al momento dell'impatto; che la stessa fosse dotata di dispositivi luminosi.

Accoglieva per converso l'appello incidentale, ritenendo infondata la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi, (Soggetto 3), (Soggetto 4), (Soggetto 5), (Soggetto 6) e (Soggetto 7), in qualità di eredi di (Soggetto 1), deceduto nel corso del giudizio.

CONSIDERATO CHE

4.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti censurano la violazione dell'art. 360, I comma, n. 3, c.p.c. per la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Il Tribunale di (Omissis) avrebbe travisato i fatti, lamentando un'erronea tardività nell'articolazione dei mezzi istruttori da parte dell'attore nonché l'infondatezza degli stessi.

A giudizio dei ricorrenti, infatti, i mezzi di prova prodotti in giudizio sarebbero non soltanto tempestivi ma anche fondati, essendo la presenza del frangizolle rimorchiato dimostrata in sede testimoniale e di perizia.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti censurano la violazione dell'art. 360, I comma, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il Giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare prove decisive emerse nel corso del giudizio, fondando la decisione su assunti errati e ctu nulle.

La sentenza sarebbe errata perché ha ritenuto che (Soggetto 1) procedeva a velocità sostenuta ed avrebbe omesso di valutare la presenza del frangizolle che avrebbe inciso in modo rilevante sul danneggiamento dell'autovettura.

5. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure proposte si presentano come richieste di rivalutazione dei dati fattuali, in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito e sono, pertanto, insindacabili in sede di legittimità.

In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, infatti, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto alla base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v. Cass. ord. n. 14358/2018).

La sentenza impugnata, infatti, richiamando le deposizioni testimoniali e le relazioni dei ctu, è giunta alla logica conclusione di non ritenere provata, oltre la presenza del frangizolle - in quanto tardivamente allegata in giudizio - la violazione dell'obbligo di precedenza nonché la mancanza di dispositivi luminosi della trattrice agricola, pervenendo a riconoscere quale unico responsabile del sinistro lo stesso attore, per la velocità sostenuta con cui procedeva il tratto stradale.

Il controllo in sede di legittimità sul giudizio di fatto del giudice di merito, infatti, non può spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari perché ritenuta la migliore possibile, dovendosi viceversa muovere esclusivamente nei limiti segnati dall'art. 360, n. 5, c.p.c.

Per le ragioni che precedono, questa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

6. L'indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
 
Così deciso in Roma il 15 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2023.

 

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