Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 3, ordinanza n. 21496 del 7 luglio 2022
Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 21496 del 07/07/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Risarcimento del danno - Spese attività legale stragiudiziale - Condizioni - In caso di sinistro stradale, ove il danneggiato abbia dato incarico ad uno studio di assistenza infortunistica di svolgere di attività stragiudiziale volta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante o sulla sua compagnia di assicurazione quando sia stata superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.
RITENUTO IN FATTO
Che:
1. (Soggetto 1) conveniva in giudizio (Soggetto 2) e T. Ass.ni S.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso nel giugno 2011.
A fondamento della sua pretesa deduceva che, mentre si trovava alla guida del proprio veicolo, uscita dal casello autostradale, veniva investita lateralmente dall'autovettura condotta dal convenuto, il quale si era immesso sulla carreggiata violando l'obbligo di darle la precedenza.
In particolare, esponeva che, a causa delle lesioni riportate nel sinistro, era stata costretta a cessare la propria attività di commerciante nonché di casalinga, con conseguente perdita patrimoniale.
Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 1711/2018, ritenendo sussistente un concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30%, condannava la T. Assicurazioni al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, nella misura di Euro 59.001,14, somma ottenuta tenendo conto del concorso di colpa e dell'acconto di Euro 111.500,00, già percepito dall'attrice, oltre ai 2/3 delle spese processuali e delle spese di CTU.
2. La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 18 del 11 gennaio 2021, confermando l'impugnata sentenza, rigettava l'appello principale e quello incidentale.
3. Avverso tale sentenza (Soggetto 1) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
3.1. Resiste con controricorso T. Assicurazioni S.p.a..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
4. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2043 e 1126 c.c., art. 185 c.p., art. 116 c. p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
La Corte d'Appello avrebbe erroneamente confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda della danneggiata per non avere provato, con riferimento all'attività di commerciante, l'effettiva diminuzione del reddito percepito.
La ricorrente, al contrario, sostiene che, per ottenere la liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa, sia sufficiente dimostrare che l'infortunato svolga o avrebbe presumibilmente svolto un'attività produttiva di reddito, dimostrazione che, nel caso di specie, è stata data sia documentalmente sia per testi.
4.1. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2043 e 1226 c.c., art. 185 c.p., art. 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
La Corte avrebbe rigettato la domanda con una motivazione illogica, meramente apparente e contraddittoria nella parte in cui non ha riconosciuto il risarcimento del danno da lucro cessante in relazione all'attività di lavoro casalingo.
A giudizio della ricorrente, infatti, il Giudice Territoriale avrebbe omesso sia di valutare alcuni fatti decisivi, tra cui la gravità dei postumi patiti dalla stessa, sia di accertare che le condizioni di salute successive al sinistro fossero compatibili con lo svolgimento del lavoro domestico.
4.2. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione dell'art. 1223 c.c..
La Corte Territoriale avrebbe erroneamente confermato la sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui ha escluso il rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per l'assistenza stragiudiziale, considerandola erroneamente un'attività prodromica e preparatoria a quella giudiziale e, pertanto, assorbita nella liquidazione delle spese legali.
5. Il ricorso è inammissibile.
Con tutti i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, la ricorrente richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Infatti, per quanto riguarda il primo motivo sulla mancata liquidazione del danno da incapacità lavorativa specifica, è stato esaminato dalla Corte d'Appello che lo ha ritenuto non provato.
La stessa valutazione, di mancanza di prova, è stata fatta dalla Corte territoriale sul mancato riconoscimento del risarcimento del danno da lucro cessante di casalinga.
In sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura (Cass. sez. 3, Sent. n. 11968/2013).
Inammissibile è anche la censura relativa al mancato riconoscimento del risarcimento del danno da lucro cessante in relazione all'attività di lavoro casalingo.
Anche in tal caso, la ricorrente contrasta una valutazione dei fatti effettuata dal giudice di merito non sindacabile di fronte a questa Corte di Legittimità.
Non si rinvengono, infatti, vizi di alcun genere nella motivazione della sentenza impugnata che appare logica ed esaustiva. La Corte d'Appello, in particolare, ha esaminato i fatti ed il materiale istruttorio ed ha evidenziato come l'impegno lavorativo dell'attrice fosse del tutto assorbente e tale da escludere, unitariamente ad altri fattori quali la mancanza di un carico di coordinamento dell'intera vita familiare, i presupposti per il riconoscimento di tale voce di danno.
È inammissibile anche l'ultima censura proposta dalla ricorrente, avendo la Corte d'Appello deciso in conformità ad un orientamento consolidato presso questa Corte.
Al riguardo, si afferma che in caso di sinistro stradale, ove il danneggiato abbia dato incarico ad uno studio di assistenza infortunistica di svolgere di attività stragiudiziale volta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante o sulla sua compagnia di assicurazione quando sia stata superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9548/2017). Nel caso di specie risulta non documentata l'attività stragiudiziale richiesta alla stregua della valutazione el giudice di merito.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il del testo unico di cui, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.500, oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2022.
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