Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 3, ordinanza n. 25420 del 26 agosto 2022

 

Corte Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 25420 del 26/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 189 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Veicolo rimasto ignoto - Colpa - Concorso di responsabilità - Il sinistro stradale senza urto che vede coinvolti un veicolo pirata responsabile di una improvvisa immissione nel flusso della circolazione che provoca la caduta del motociclista il quale, a causa di disattenzione, imperizia ed eccessiva velocità nonché della sua incapacità di controllare e gestire l'evento attraverso manovre necessarie ad evitare l'impatto, ben configura un concorso di responsabilità.


RITENUTO IN FATTO

che:

G. P. F. ricorre per la cassazione della sentenza n. 23407-2020 della Corte d'Appello di Firenze, pubblicata il 26 novembre 2019, articolando un solo motivo; resiste con controricorso Un. Assicurazioni SPA;

il ricorrente espone di aver citato in giudizio Un. Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale occorsogli in data (OMISSIS), allorché, alla guida della sua motocicletta, a causa dell'improvvisa immissione nella circolazione di un veicolo di colore rosso, rimasto non identificato, cadeva per terra e urtava contro altri veicoli parcheggiati lungo la carreggiata, riportando gravi lesioni che gli avevano provocato la paralisi degli arti inferiori oltre a numerose disfunzioni neurologiche viscerali; il Tribunale di Prato, con sentenza n. 20/18, riconosciuto il concorso causale dell'attore nella misura del 50% , condannava la convenuta al pagamento di Euro 111.878,00 a titolo di danno differenziale, avendo l'Inail coperto a titolo di indennizzo l'infortunio;

G. P. F. impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, ritenendola erronea per averlo ritenuto corresponsabile della caduta, nonostante il veicolo pirata avesse effettuato una non consentita manovra di retromarcia per immettersi nel flusso della circolazione e non avesse dato la precedenza, e per non aver considerato che una velocità conforme ai limiti imposti nel tratto interessato non avrebbe potuto impedire la caduta dalla moto e l'impatto con i mezzi parcheggiati nelle vicinanze;

Un. Assicurazioni, costituendosi in giudizio, con appello incidentale, riproponeva la eccezione di difetto di legittimazione passiva, ribadiva l'assenza di prove circa il coinvolgimento di un veicolo non identificato e, nel merito, deduceva l'infondatezza delle pretese dell'appellante; la Corte d'Appello, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, ha respinto l'appello principale e quello incidentale;

il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1) con l'unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, per violazione dell'art. 145 C.d.S., nonché degli artt. 2043 e 2054 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha confermato la ricorrenza del suo concorso di colpa nella causazione del sinistro, avendo ritenuto che la caduta non era stata cagionata solo dal timore derivato dall'improvvisa comparsa dell'auto rossa, ma anche dalla sua incapacità di controllare e gestire l'evento, determinata da disattenzione, imperizia ed eccessiva velocità;

per il ricorrente, la sentenza sarebbe affetta da vizio di sussunzione, non avendo tenuto conto che nel caso di scontro tra veicoli l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare che l'altro contraente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno; la conseguenza che ne trae il ricorrente è che la responsabilità del conducente onerato della precedenza non avrebbe dovuto essere esclusa per il solo rilievo della sua elevata velocità ne’ avrebbe dovuto ritenere rilevante che la velocità tenuta fosse stata superiore al limite, perché in caso di concorso tra condotte colpose, di cui una integri la violazione dell'obbligo di dare la precedenza e l'altra la violazione dell'obbligo di limitare la velocità, la seconda di tali condotte non è idonea ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito dalla precedenza e l'incidente;

2) il motivo è inammissibile;

deve premettersi che, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (la giurisprudenza in tal senso è costante: cfr., ex plurimis, Cass. n. 14358 del 05/06/2018); ebbene, la premessa da cui muove il ricorrente non trova conforto nella decisione impugnata, la quale ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale quanto al pari concorso di responsabilità del conducente del veicolo pirata e dell'odierno ricorrente, avendo giudicato il primo responsabile di essersi parato davanti alla motocicletta improvvisamente ed il secondo di non avere adottato ragionevolmente per disattenzione, imperizia, velocità sostenuta incapacità di gestire l'evento le manovre necessarie ad evitare l'impatto;

la sentenza impugnata non merita la censura di avere erroneamente applicato le norme sull'accertamento causale tra la condotta dell'auto pirata e l'evento di danno lamentato, perché la Corte territoriale ha ritenuto certo il ruolo causale della condotta dell'investitore e di quella del motociclista danneggiato, ritenendo con una motivazione incensurabile in sede di legittimità che dette condotte avessero concorso in parti misura al verificare dell'evento di danno; il ricorrente, peraltro, evoca giurisprudenza non confacente alla fattispecie esaminata allo scopo di argomentare la censura formulata, visto che nel caso di specie la Corte territoriale non ha fatto ricorso alla presunzione di cui all'art. 2054 c.c., cioè non si è trovata dinanzi ad una responsabilità accertata, quella dell'auto pirata, ed all'impossibilità di accertare quella del conducente, ma ha ritenuto accertate in concreto le responsabilità di entrambi i ricorrenti dei veicoli coinvolti nello scontro; ciò che il ricorrente pretende è dunque una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, incompatibili con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità;

3) ne consegue l'inammissibilità del ricorso;

4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2022.

 

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