Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 644 del 12 gennaio 2023
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 644 del 12/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Investimento di pedoni con fuga del centauro - Richiesta risarcimento al FGVS - Inattendibilità dell'evento - Anche ammesso che in caso di incidente stradale causato da veicolo ignoto e datosi alla fuga, l'omessa presentazione della denuncia querela non sia sufficiente a rigettare la domanda risarcitoria verso l'impresa designata dal FGV, l'assenza nei referti medici di qualsiasi riferimento ad una omissione, l'ommessa annotazione di qualsiasi particolare del motoveicolo investitore rovinato al suolo insieme al conducente e circostanze riferite dal teste diverse presente in luogo da quelle descritte dai pedoni, alimentano l'inattendibilità dell'evento.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
Con atto di citazione notificato il 1 luglio 2014 (Soggetto 1) e (Soggetto 2) convenivano davanti al Giudice di pace di (Omissis) Generali Italia S.p.A. quale impresa designata per la Campania dal FGVS, per ottenere il risarcimento dei danni per lesioni personali che aveva loro cagionato l'investimento, mentre attraversavano sulle strisce pedonali, di un motoveicolo che era fuggito e quindi non era stato identificato.
La compagnia si costituiva, resistendo.
Il Giudice di pace, con sentenza n. 35736/2016, respingeva la domanda.
La (Soggetto 1) e la (Soggetto 2) proponevano appello, cui resisteva la compagnia.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 17 aprile 2019, lo rigettava.
La (Soggetto 1) e la (Soggetto 2) hanno proposto ricorso, sulla base di un unico motivo; Generali Italia si è difesa con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. Il motivo denuncia, "in relazione all'art. 360 c.p.c.", violazione e falsa applicazione degli articoli 283, primo comma, lettera a), d.lgs. 209/2005, 19 I. 990/1969 e 116 c.p.c.
Si riporta un ampio stralcio della sentenza d'appello, ove viene affermato - invocando Cass. 23434/2014 - che, in caso di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la proposizione di denuncia o querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria ex articolo 19 l. 990/1969 (ratione temporis applicabile) verso l'impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, il danneggiato non essendo neppure tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo "in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza stessa che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato". Tanto premesso, il giudice d'appello afferma che la mancata proposizione di denuncia o querela integra "un indizio del fatto che il soggetto che chiede il risarcimento ... non sia stato in realtà danneggiato da un veicolo pirata: perché di fatto chi ha subito un danno ad opera di un terzo desidera che questi venga identificato e punito". A questo il tribunale aggiunge - sempre nello stralcio riportato nel motivo - la sussistenza di un altro indizio, cioè che le attuali ricorrenti non avrebbero dichiarato in pronto soccorso "di essere state investite da un veicolo non identificato, come sarebbe stato naturale", in quanto "nei referti relativi a ciascuna delle due infortunate è scritto solo: il fatto è avvenuto in (Omissis) a seguito di riferito incidente stradale". Rileva altresì il giudice d'appello come, "pur redigendo un referto di pronto soccorso i sanitari in base al racconto delle infortunate, non abbiano espressamente rilevato la responsabilità di terzi non identificato" (sic) e che, "se nel referto non si legge che le infortunate abbiano dichiarato di essere state investite da un veicolo non identificato, se ne deve dedurre che non lo fecero, poiché i sanitari sarebbero obbligati a riportarlo nel referto ...".
2. Ad avviso delle ricorrenti, una siffatta motivazione comporta violazione e falsa applicazione delle norme invocate e contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
Sostengono infatti che "l'orientamento assolutamente maggioritario" di questa Suprema Corte insegna che, in caso di sinistro stradale causato da veicolo ignoto, l'omessa denuncia non è sufficiente a rigettare la domanda risarcitoria verso l'impresa designata dal FGVS ex articolo 19 I. 990/1969, e parimenti la presentazione di denuncia o di querela contro ignoti di per se' non dimostra l'effettivo accadimento del sinistro. Entrambe le circostanze possono costituirne soltanto un indizio (si invocano Cass. 20066/2013, Cass. 18532/2007 e Cass. 23434/2014). Dunque non sarebbe corretta la decisione del giudice d'appello "laddove ha considerato la proposizione della querela, e comunque l'indicazione della omissione di soccorso ai sanitari, come adempimento indispensabile ed ha escluso che, in difetto di querela, l'attore avesse fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dal contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore". La vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo ignoto è onerata solo del provare che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato; il giudice di merito ben potrà tener conto "delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela", ma ciò "nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti" e senza automatismi. Ne' le testimonianze potevano essere "escluse a priori dagli elementi utilizzabili dal giudice di merito", avendo anzi specificamente affermato Cass. 20066/2013 che il giudice di merito non è certo vincolato a ritenerle attendibili, "ma non è consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia o querela", senza dare alcun conto delle dichiarazioni testimoniali.
3. Per ben comprendere la censura appena sintetizzata, è il caso di evidenziare l'effettivo contenuto della sentenza d'appello.
Il Tribunale ha preso le mosse dalla motivazione della sentenza del Giudice di pace, per cui "dai referti medici in atti non emerge che le lesioni ..., ammesso che siano state dovute ad un investimento, fossero di gravità tale da impedire alle infortunate «di annotare, almeno, qualche particolare del veicolo investitore»", la testimone (Soggetto 3) "ha riferito un particolare non risultante dall'atto di citazione, ossia che il motociclo investitore sarebbe caduto al suolo, per cui si sarebbe potuto quantomeno rilevare qualche numero della targa", e "le attrici non solo non hanno sporto denuncia/querela ..., ma ai sanitari del Pronto Soccorso ... «si sono limitate a dichiarare, genericamente, di essere state vittime di un incidente stradale ma non hanno riferito la responsabilità di terzi e l'omissione di soccorso»", l'unica testimone avendo poi "riferito circostanze diverse da quelle allegate dalle attrici (la caduta del motociclo) e comunque generiche, in relazione alla descrizione delle lesioni ed imprecise rispetto alle lesioni successivamente accertate presso il P.S. e del tutto carenti per quanto riguarda la descrizione del veicolo investitore e del conducente, pur godendo di un punto di vista privilegiato, atteso che la teste ha dichiarato di trovarsi nell'auto ferma in prossimità delle strisce pedonali".
Il giudice d'appello dà atto, quindi, che le appellanti avevano addotto la non necessità di presentare querela, l'assenza nel referto di una casella "omissione di soccorso" rimasta vuota o compilata diversamente, la risultanza dal referto che le appellanti avevano riportato "numerosi e dolorosi traumi, anche alla testa" e che l'investitore era subito risalito sul motociclo e fuggito per cui le appellanti non avrebbero avuto "nessuna colpa" nel non rilevare la targa, che la stessa testimone per la sua posizione in senso inverso non avrebbe potuto vedere; il primo giudice inoltre, poiché dal referto risultava che le due appellanti avevano riportato "contusioni multiple", avrebbe dovuto disporre CTU per valutarle.
A questo punto il tribunale esprime quanto già sopra almeno in parte riportato nell'illustrare il contenuto del motivo: l'incidenza della mancata presentazione di denuncia o querela quale indizio sfavorevole alle pretese danneggiate; altro indizio sfavorevole il non avere queste dichiarato in pronto soccorso di essere state investite da veicolo ignoto, nei referti essendo scritto soltanto: "Il fatto è avvenuto in (Omissis) a seguito di riferito incidente stradale"; il fatto poi che i sanitari "hanno stilato un referto, ossia la denuncia di un delitto perseguibile d'ufficio ... non significa che abbiano ravvisato la sussistenza di un reato", essendo invece rilevante che "i sanitari in base al racconto delle infortunate non abbiano espressamente rilevato responsabilità di terzi rimasti non identificati"; e "se nel referto non si legge che le infortunate riferirono di essere state investite da un veicolo non identificato, se ne deve dedurre che non lo fecero, perché diversamente i sanitari sarebbero stati obbligati a riportarlo".
A ciò, peraltro, il giudice d'appello assomma l'ulteriore rilievo che le appellanti nulla avevano osservato sulla contraddizione, sottolineata dal primo giudice, tra l'asserto in citazione che "a seguito dell'impatto il conducente del motociclo sbandava ma riusciva ad allontanarsi velocemente in direzione di (Omissis)" e la dichiarazione della testimone nel senso che il motociclista "cadde a sua volta ma balzò nuovamente in sella e scappò via verso (Omissis)", e ne deduce, quindi, che "la teste, nel riferire una versione dei fatti favorevole alle attrici, ma contraddicendo la loro versione in uno specifico punto sul quale le attrici in primo grado non avrebbero avuto motivo di mentire, finisce per non essere attendibile".
Conclude dunque il giudice d'appello: "il mancato riferimento a responsabilità di un veicolo pirata nel referto di Pronto Soccorso, unitamente alla mancata presentazione della denuncia/querela, ed alla contraddizione della deposizione testimoniale con la versione dei fatti esposta in citazione, costituiscono indizi sufficienti a ritenere non sufficientemente provata la domanda".
4. È evidente, a questo punto, che il giudice d'appello non si è discostato dalla giurisprudenza relativa alla denuncia o querela contro ignoti nel caso di sinistro stradale causato da veicoli non identificati, che anzi esattamente richiama, invocando Cass. sez. 3, 4 novembre 2014 n. 23434, massimata proprio come segue: "In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ne' il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato."; e tale pronuncia si è sine dubio innestata in una linea stabile, già anteriormente scelta, tra l'altro, da Cass. sez. 3, 2 settembre 2013 n. 20066 e Cass. sez. 3, 18 giugno 2012 n. 9939, proseguendo poi, negli ultimi arresti massimati, in Cass. sez. 6-3, ord. 30 dicembre 2016 n. 27541 e Cass. sez. 6-3, ord. 15 aprile 2021 n. 9873.
Il tribunale, al contrario, ha correttamente inserito tale mancata denuncia/querela in una serie di elementi fattuali che ha giudicato, con una valutazione di merito, indizi sfavorevoli alle attrici al punto di pervenire al rigetto della loro domanda. Il ricorso tenta di concentrare la censura su uno di tali elementi, cioè la valenza di indizio sfavorevole della mancata denuncia suddetta, ma in realtà non raggiunge il livello della denuncia di diritto, bensì permane sul piano del fatto, perseguendo, con evidenza, un terzo grado di merito.
5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna, in solido per il comune interesse, delle ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente le ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 2500, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma l'8 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2023.
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