Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarto, sentenza n. 14069 del 8 aprile 2024

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 14069 del 08/04/2024
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Reato di omicidio o lesioni stradale - Procurata morte o lesioni di una o più persone - Concorso formale di più reati - Determinazioni - Termini di prescrizione - Il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico ma come concorso formale di più reati, unificati soltanto "quoad poenam", sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13/12/2022, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui, il precedente 22/02/2022, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di (Omissis), in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di (Soggetto 1) in relazione al delitto di omicidio stradale con ferimento di più persone, ritenute in esso assorbite le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psicofisica per utilizzo di sostanze stupefacenti e, per l'effetto, l'aveva condannato alle pene di giustizia, ha ridotto l'entità della pena principale ed ha inflitto, in luogo delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dell'interdizione legale in precedenza disposte, quella dell'interdizione temporanea dei pubblici uffici.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 63 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di concreto esercizio del potere dosimetrico.

Rileva in specie che nella decisione della Corte territoriale l'operata riduzione della pena principale, per un verso, contrasterebbe con il disposto dell'evocato art. 63 cod. pen., atteso che la diminuzione sanzionatoria per la concessione delle generiche sarebbe stata illegittimamente effettuata a seguito del disposto aumento di pena connesso al procurato ferimento di più persone e previsto dall'art. 589-bis, comma 8, cod. pen. e non prima di esso, come in tesi sarebbe stato doveroso fare e, per altro verso, risulterebbe irragionevolmente e contraddittoriamente argomentata, non essendosi in alcun modo esplicitate le ragioni giustificative del concreto esercizio del potere di determinazione della sanzione.

3. Il difensore dell'imputato, avv.to (Omissis), ha depositato, poi, una memoria in data 03/01/2024, con la quale ha instato per il rigetto del ricorso ed ha invocato, inoltre, un'ulteriore riduzione della pena inflitta in misura di un sesto a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod, proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Privo di pregio è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 63 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di concreto esercizio del potere dosimetrico, sostenendo che nella decisione della Corte territoriale l'operata riduzione della pena principale contrasterebbe, per un verso, con la previsione della norma evocata, in quanto la diminuzione sanzionatoria correlata alla concessione delle generiche sarebbe stata illegittimamente effettuata a seguito del disposto aumento di pena connesso al procurato ferimento di più persone, previsto dall'art. 589-bis, comma 8, cod. pen. e non prima di esso, come, in tesi, sarebbe stato doveroso fare e risulterebbe, per altro verso, irragionevolmente e contraddittoriamente argomentata, non essendosi in alcun modo esplicitate le ragioni giustificative del concreto esercizio del potere di determinazione della sanzione.

Ritiene il Collegio che la decisione oggetto d'impugnativa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sia affetta dal dedotto vizio di violazione di legge, atteso che il delitto di omicidio stradale con ferimento di più persone non costituisce un unico illecito penale aggravato, ma integra, piuttosto, un concorso formale di reati, unificati "quoad poenam".

Al riguardo, giova richiamare il costante insegnamento della Suprema Corte, che, con precipuo riferimento all'analoga fattispecie di reato di cui all'art. 589, comma 4, cod. pen., ha affermato che "Il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico ma come concorso formale di più reati, unificati soltanto "quoad poenam", sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato (in tal senso: Sez. 4, n. 36024 del 03/06/2015, P.C. e altro, D. P. e altro, Rv. 264408-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 47380 del 29/10/2008, P. e altri, Rv. 242827-01 e Sez. 4, n. 12472 del 15/06/2000, P., Rv. 217947-01).

Deriva da quanto detto che la Corte territoriale ha ritualmente determinato la pena base, avuto riguardo al delitto di omicidio stradale con ferimento di più persone per cui v'era stata conferma della condanna emessa in primo grado, operando, poi, altrettanto correttamente la riduzione sanzionatoria correlata alla concessione delle attenuanti generiche.

Né è riscontrabile, per altro verso, il denunziato vizio motivazionale, posto che i giudici del merito hanno esaurientemente e non illogicamente argomentato l'operata diminuzione sanzionatoria, evidenziando che l'indubbia gravità dei fatti imponeva sì la determinazione della pena base in misura non prossima al minimo edittale, ma non ne giustificava in alcun modo la quantificazione nel massimo, come irragionevolmente avvenuto in primo grado.

Da ultimo, si rileva che non può trovare accoglimento, in questa sede, la richiesta, avanzata dal difensore dell'imputato, di rideterminazione della pena a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., ostandovi sia l'avvenuta impugnazione, da parte del predetto, della sentenza di condanna emessa in primo grado, sia il tenore letterale dell'evocata disposizione processuale, che radica in capo al giudice dell'esecuzione la competenza a provvedere al riguardo.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 18 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria l'8 aprile 2024.

 

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