Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione terza, sentenza n. 2005 del 23 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 2005 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Colpa di una delle parti - In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.


FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 22/2/2019, la Corte d'Appello di (Omissis) ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da (Soggetto 1), (Soggetto 3) e (Soggetto 2), in proprio e quali eredi (Soggetto 5), per la condanna della U.S. Assicurazioni Spa e di (Soggetto 4) al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio.

2. A fondamento della decisione assunta, il giudice d'appello ha rilevato la correttezza della decisione del giudice di primo grado, essendo rimasta comprovata l'esclusività della colpa di (Soggetto 5) nella provocazione del sinistro stradale da cui ebbe a derivare il relativo decesso.

3. Avverso la sentenza d'appello, (Soggetto 1), (Soggetto 3) e (Soggetto 2), in proprio e quali eredi (Soggetto 5), propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione.

4. La U.S. Assicurazioni Spa resiste con controricorso.

5. (Soggetto 4) non ha svolto difese in questa sede.

6. Con ordinanza interlocutoria n. 12589 del 12 maggio 2021, la Sesta Sezione Civile - 3 di questa Corte di cassazione ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo e la fissazione della discussione del ricorso in pubblica udienza.

7. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto instando per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

8. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1, (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti ne’ il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

2. Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2054 c.c., nonchè dell'art. 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e/o 4), per avere la corte territoriale erroneamente applicato il principio stabilito dall'art. 2054 c.c., avendo espressamente rilevato il carattere incerto della prova relativa all'effettiva ricostruzione del sinistro, con particolare riguardo all'accertamento della velocità dei veicoli e della residua possibilità, per l'investitore, di disporre di un adeguato margine temporale di reazione per l'adozione di misure idonee a evitare o contenere gli effetti dannosi del sinistro dedotto in giudizio, con la conseguente erronea disapplicazione del principio che impone di presumere la concorrente responsabilità dei protagonisti del sinistro nella relativa provocazione, laddove il danneggiante non abbia provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

3. Il motivo è infondato.

4. Osserva il Collegio come, secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte in questa sede integralmente condiviso e riproposto al fine di assicurarne continuità, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7479 del 20/03/2020, Rv. 657167 - 01).

5. Nel caso di specie, la corte territoriale, dopo aver ribadito il dato incontestato dell'avvenuta invasione, da parte del corpo del (Soggetto 5) (caduto in terra dopo aver autonomamente perduto il controllo del proprio motociclo), della semicarreggiata destinata ai veicoli provenienti in senso contrario al proprio, ha sottolineato come, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, non fosse ravvisabile alcun elemento di rimproverabilità colposa a carico del (Soggetto 4) (proveniente dal senso contrario a quello dello (Soggetto 5) alla guida della propria autovettura), essendo emerso come il (Soggetto 4) avesse adottato, in occasione del sinistro, tutti gli accorgimenti possibili secondo le regole della prudenza e della perizia ex ante, ed essendo viceversa residuati aspetti di insuperabile incertezza, non già sulle modalità ricostruttive del sinistro (come qui erroneamente rivendicato dai ricorrenti), bensì sui soli elementi impeditivi della fattispecie di esenzione dalla responsabilità.

6. In breve, la corte territoriale, dopo aver evidenziato l'acquisizione della piena prova della corretta condotta di guida del (Soggetto 4), ha viceversa ritenuto che non fossero rimasti comprovati i contrapposti elementi impeditivi della ridetta correttezza dedotti dalla difesa dei danneggiati (concernenti, in primo luogo, i tempi di reazione del (Soggetto 4) rispetto alla percezione del pericolo causato dalla caduta dello (Soggetto 5)), restando, conseguentemente, del tutto indiscutibili le acquisizioni probatorie concrete in ordine al positivo accertamento, circa l'atteggiamento di guida del (Soggetto 4), di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, con la conseguente insussistenza di alcuna violazione dei principi di cui all'art. 2054 c.c..

7. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, nonché dell'art. 111 Cost. (in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e/o 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente, o comunque manifestamente illogica, in relazione alla ritenuta inaffidabilità degli elementi acquisiti in sede di consulenza tecnica d'ufficio circa i tempi di reazione del (Soggetto 4) a seguito della percezione del pericolo di investimento dello (Soggetto 5).

8. Il motivo è infondato.

9. Al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum.

10. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.

11. In ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01).

12. Ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d'appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, della circostanza secondo cui il calcolo dei tempi del ritardo del (Soggetto 4) (prospettato dal c.t.u. in termini possibilistici) nel reagire alla percezione del pericolo di danno, fosse stato effettuato in maniera induttiva, in assenza di dati oggettivi fondamentali (quali l'individuazione dell'esatta velocità tenuta dalla moto condotta dallo (Soggetto 5) e dalla vettura condotta dal (Soggetto 4)), derivante anche dall'assenza di tracce di frenata, con la conseguente residua persistente incertezza sulla possibilità di fondare un giudizio di colpa e, conseguentemente, sulla possibilità di escludere l'effettiva adozione, da parte del danneggiante (adozione per il resto comprovata), di tutte le misure idonee ad evitare il danno.

13. L'iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente.

14. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della società controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

15. Dev'essere altresì attestata della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2023.

 

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