Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 5647 del 9 febbraio 2024
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5647 del 09/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 193 del Codice della Strada e art. 590-bis C.P. - Sinistro stradale - Reato di lesioni stradali gravi o gravissime - Risarcimento - Dichiarazione liberatoria - In tema di risarcimento del danno derivante da reato, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla parte civile all'esito della transazione intercorsa con il terzo garante coobbligato, in solido con l'autore del reato, non può ritenersi operante nei confronti dell'imputato in relazione alla parte di debito riferibile in via esclusiva a quest'ultimo e alle voci di danno non rientranti nella transazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 febbraio 2022 la Corte di appello di Messina, per quanto di specifico interesse in questa sede, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile (Soggetto 1) avverso la sentenza del Tribunale di (Omissis) del 26 febbraio 2021 che - nel riconoscere la penale responsabilità di (Soggetto 2) per il delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., per avere colposamente cagionato, a seguito di incidente stradale, lesioni personali gravi in danno del suddetto (Soggetto 1) - aveva condannato l'imputato, in solido con la Unipol Sai Assicurazioni, al risarcimento degli ulteriori danni liquidati in via equitativa in euro 5.000,00, oltre alla rifusione delle spese.
1.1. La parte civile aveva proposto appello avverso l'indicata sentenza deducendone l'erroneità per essere stato determinato il risarcimento in suo favore solo in via equitativa, mentre invece, nella comprovata dimostrazione del maggior danno effettivamente patito, il primo giudice avrebbe dovuto disporre una liquidazione ben più elevata, da lui indicata come congrua nella misura di euro 116.143,00.
La Corte territoriale ha ritenuto l'inammissibilità del proposto appello nella ritenuta carenza di interesse della parte civile, ritenendo già soddisfatta la vantata pretesa risarcitoria per effetto di una transazione intervenuta, in via stragiudiziale ed in data antecedente alla celebrazione del giudizio di primo grado, fra il difensore dello (Omissis) e la Compagnia assicurativa (Omissis) Spa. A seguito di ciò, la persona offesa aveva rimesso la querela presentata nei confronti del (Soggetto 2), dichiarando di avere ricevuto completo ristoro del danno patito in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 6 dicembre 2016.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (Soggetto 1), lamentando, con unico motivo, violazione di legge, per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito valenza transattiva alle comunicazioni intervenute fra la stessa parte civile e la Compagnia assicuratrice, stante il tenore solo dichiarativo di tale corrispondenza e, altresì, tenuto conto dell'assenza di predisposizione di un vero e proprio atto di rinuncia all'azione.
A dire del ricorrente, dovrebbe, comunque, assumere decisivo rilievo la circostanza che le condizioni fattuali ne la cui ricorrenza aveva deciso di accettare la somma corrispostagli si sarebbero, nel frattempo, mutate, atteso che il profilo della corresponsabilità - successivamente escluso per annullamento del verbale elevato dal Comando Polizia Municipale di (Omissis) allo (Omissis) per violazione del Codice della strada - non sarebbe stato oggetto di corrispondenza tra le parti, per l'effetto, quindi, non formando in alcun modo oggetto del raggiunto accordo. Proprio la lettura delle comunicazioni intercorse dimostrerebbe, infatti, la ricorrenza di una volontà negoziale del tutto opposta rispetto a quella ritenuta dalla Corte di appello in ordinanza.
Per lo (Omissis), quindi, non sarebbe intervenuto nessun effettivo accordo transattivo tra le parti, e, comunque, il profilo della corresponsabilità non sarebbe stato oggetto di alcuna corrispondenza tra loro, non fosse altro per l'assenza di una dichiarazione recessiva in ordine alla sottostante azione civilistica. Si tratterebbe, pertanto, di un errore rilevante, in quanto afferente ad un antecedente logico della transazione, rendendo conseguentemente annullabile l'accordo raggiunto tra le parti.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il difensore ha depositato successiva memoria di replica, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
2. Come osservato, infatti, la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità del proposto appello sul presupposto che la parte civile non vantasse uno specifico interesse a interporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado, per essere state integralmente soddisfatte le sue pretese risarcitorie, a seguito di transazione intervenuta in via stragiudiziale, antecedentemente alla celebrazione del primo giudizio, con la Compagnia assicurativa (Omissis) Spa, dopo la quale aveva rimesso la querela proposta nei confronti del (Soggetto 2).
Orbene, a prescindere dalla fondatezza nel merito delle doglianze eccepite dalla parte civile, all'evidenza non direttamente vagliabili da questa Corte di legittimità, il Collegio rileva come la Corte territoriale non abbia adeguatamente esaminato la circostanza per cui la transazione oggetto di controversia aveva, comunque, riguardato il riconoscimento del 70% di corresponsabilità, per cui, a fronte di un giudizio che ha riconosciuto l'autonoma responsabilità dell'imputato, ben potrebbe eventualmente ipotizzarsi una diversa decisione di condanna a fini civili nei confronti del (Soggetto 2).
Trattasi di aspetto meritevole di adeguato approfondimento in sede di merito, atteso che, anche a volersi ritenere raggiunto un valido accordo transattivo tra la Compagnia assicuratrice e l'imputato, deve, comunque, tenersi conto del principio espresso da questa Suprema Corte per cui, in tema di risarcimento del danno derivante da reato, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla parte civile all'esito della transazione intercorsa con il terzo garante coobbligato, in solido con l'autore del reato, non può ritenersi operante nei confronti dell'imputato in relazione alla parte di debito riferibile in via esclusiva a quest'ultimo e alle voci di danno non rientranti nella transazione, in quanto la deroga prevista dall'art. 1304 cod. civ. al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non alla transazione parziale che, essendo volta a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può estendere i propri effetti agli altri condebitori che non hanno alcun titolo per profittarne (cfr., in questi termini: Sez. 5, n. 27945 del 12/05/2023, S., Rv. 284912-01; Sez. 4, n. 3335 del 22/12/2016, dep. 2017, L. V., Rv. 268884-01).
3. Ne consegue, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Messina, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di lite relative a questo giudizio di legittimità .
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Messina, cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2024.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2024.
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