Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 37851 del 28 dicembre 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37851 del 28/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3, 6, 7 e 193 del Codice della Strada - Definizione e classificazione delle strade - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Veicolo in sosta - Anche quando il veicolo è alloccato in area privata senza dimostrare che il tratto di strada fosse privato ed inibito al passaggio delle auto di terzi, anche per la sosta temporanea, il parcheggio è comunque aperto alla circolazione e, pertanto, vige l'obbligo della copertura assicurativa per il veicolo che, per quanto in sosta, potrebbe essere coinvolto in sinistri stradali o essere causa o concausa degli stessi.


RITENUTO IN FATTO

Il Giudice di pace di Lucca respinse l'opposizione di (Soggetto 1) nei confronti del verbale di accertamento e di quello di sequestro amministrativo, con i quali la Polizia locale del Comune di (Omissis) lo aveva sanzionato per aver lasciato in sosta la propria autovettura priva di assicurazione.

A seguito di rituale impugnazione del soccombente, il Tribunale di Lucca rigettò il gravame.

Il giudice di appello ha ritenuto che fosse pacifico il fatto storico della sosta. La tesi dell'appellante in ordine alla circostanza che, trattandosi di un parcheggio privato, non avrebbe trovato applicazione l'obbligo di copertura assicurativa, si sarebbe infranta contro l'evidenza di un luogo comunque aperto alla circolazione veicolare. L'equiparazione delle aree private alle strade di uso pubblico non avrebbe potuto impedire la possibilità di sinistri stradali.

Contro la predetta sentenza (n. 560/2019) ricorre per cassazione (Soggetto 1), sulla scorta di nove motivi.

E' rimasto intimato il Comune di (Omissis).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 4. I giudici di merito non avrebbero fornito una vera ed idonea motivazione circa la validità dei verbali impugnati. Mancherebbe del tutto l'illustrazione sia delle reali censure mosse dal (Soggetto 1) alla sentenza di primo grado sia delle considerazioni, dei conferenti principi di diritto e delle norme di legge utilizzati.

2) Con il secondo mezzo, il (Soggetto 1) si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., art. 111 Cost., comma 6, artt. 200 e 201 C.d.S., D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 383 e 385, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Lamenta che non sarebbe stato identificabile con certezza l'agente che aveva proceduto all'accertamento ne’ il luogo della presunta violazione: il verbale notificato non sarebbe stato perciò idoneo a garantire l'esercizio del diritto di difesa e dunque non avrebbe goduto di alcuna fede privilegiata.

3) Il terzo rilievo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 111 Cost., dell'art. 193 C.d.S., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacché la sanzione ed il sequestro sarebbero stati eseguiti senza aver accertato l'effettiva sussistenza di una violazione. In particolare, sarebbe stato negletto l'obbligo per l'organo di polizia di inviare al proprietario del veicolo l'invito ad esibire documenti e fornire informazioni.

4) Con la quarta doglianza, il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., art. 111 Cost., comma 6, artt. 200 e 201 C.d.S., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il giudice di appello avrebbe sostanzialmente omesso di esaminare il punto del gravame relativo alla mancata contestazione immediata, limitandosi alla trascrizione di una clausola di stile.

5) Il quinto mezzo d'impugnazione s'incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 383 e 385, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacché la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che si trattava di posti auto realizzati sull'area di resede delle unità immobiliari prospicienti e quindi necessariamente ed indubitabilmente di proprietà privata, anche perché non vi sarebbe stato alcun accesso se non riservato o autorizzato dai condomini.

6) La sesta censura attinge la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., art. 111 Cost., comma 6, art. 213 C.d.S., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Il Tribunale avrebbe omesso qualunque sostanziale motivazione inerente l'illegittimità del sequestro amministrativo. Infatti, nel caso di sequestro ai sensi dell'art. 193 C.d.S., il veicolo avrebbe dovuto essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore e, solo in caso di rifiuto di trasportare o custodire il veicolo a proprie spese, l'organo di polizia avrebbe dovuto provvedere a dare avviso scritto che la mancata assunzione della custodia avrebbe determinato la perdita della proprietà.

7) Il settimo motivo contempla la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giacché la sentenza impugnata avrebbe mancato di pronunziarsi sulle deposizioni testimoniali addotte dal ricorrente per comprovare l'esclusiva proprietà privata.

8) L'ottavo rilievo stigmatizza la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, poiché il giudice di appello avrebbe mancato di pronunciarsi sul motivo di gravame riguardante la differenza fra l'importo della sanzione, come confermata dal Giudice di pace (Euro 863,00) e quella richiesta in esito al primo giudizio (Euro 1.704,20).

9) L'ultimo motivo attiene alla violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, e degli artt. 10 e 91 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in ordine al ritenuto valore della controversia.

10) Il primo motivo, che imputa alla sentenza impugnata un difetto assoluto di motivazione, è infondato.

Invero, in seguito alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile o affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022).

11) Il secondo motivo è immeritevole di accoglimento.

Anche a voler ipotizzare la non identificabilità con certezza dell'agente accertatore della presunta violazione e compilatore del verbale, posto che il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all'espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l'insussistenza dello stesso, il ricorrente non ha spiegato quale pregiudizio gliene sia derivato in concreto.

11.1) Vale dunque il principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui in tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (Sez. 2, n. 462 del 14 gennaio 2016).

11.2) Giova altresì ricordare che il verbale di accertamento può essere validamente sottoscritto da un agente diverso da quello che ha rilevato materialmente l'infrazione, atteso che il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383, nel disciplinare le modalità della contestazione immediata richiede esclusivamente che l'atto sia redatto da "agente accertatore" ovvero da uno dei componenti dell'organo o della pattuglia abilitato a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra chi abbia rilevato direttamente la violazione e chi non abbia partecipato direttamente a tale fase, essendo sufficiente che la sottoscrizione possa essere inequivocamente riferibile ad uno degli agenti della pattuglia (Sez. 2, n. 17753 del 21 agosto 2007).

11.3) Quanto alla lamentata mancanza di specificità del luogo, il verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell'art. 201 C.d.S., come ribadito dall'art. 383, comma 1, del relativo regolamento di esecuzione, con riguardo al "giorno, ora e località", prescrizioni dirette entrambe a garantire l'esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l'infrazione (Sez. 2, n. 9974 del 16 maggio 2016).

12) Il terzo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.

E', pur vero che ove risulti che, al momento del rilevamento, un veicolo munito di targa di immatricolazione sia sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente dovrebbe invitare il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 Cost., comma 8. È altrettanto vero, però, che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver dedotto specificamente avanti il Tribunale la suddetta invocata violazione, cosa che non è stata fatta, incorrendo così nella carenza di autosufficienza.

13) Il quarto motivo è destituito di fondamento.

La formula utilizzata per giustificare la contestazione differita, per quanto laconica, da contezza immediata della ragione addotta ("La mancata contestazione immediata è, poi, giustificata dalla assenza del contravventore (implicita nel fatto della sosta)", ne’ si può immaginare - nel contesto di una motivazione sintetica - cos'altro avrebbe potuto aggiungere il Tribunale. Va, del resto, considerato che, al di fuori delle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è sufficiente che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata; su tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Sez. 2, n. 18023 del 9 luglio 2018; Sez. 6-2, n. 36922 del 26 novembre 2021). Inoltre, la motivazione delle ragioni della contestazione differita deve essere collegata al tipo di infrazione, sicché, in caso di violazione delle norme sulla sosta, che presuppongono l'assenza del conducente del veicolo, è sufficiente che nel verbale sia dichiarata l'impossibilità materiale della contestazione immediata, senza che sia necessario l'espresso riferimento all'(implicita) assenza del trasgressore (Sez. 2, n. 6889 del 3 aprile 2015).

14) Il quinto motivo è infondato.

Il ricorrente assume che l'area dove era alloccata l'autovettura fosse di proprietà privata, ma non dimostra che la via (Omissis) fosse privata ed inibita al passaggio delle auto di terzi, anche per la sosta temporanea. A fronte di tanto, il Tribunale ha testualmente affermato "Come si desume dalle fotografie in atti, il parcheggio è comunque aperto alla circolazione, ragione per cui non è seriamente contestabile l'obbligo assicurativo, la cui ratio risiede nella esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa degli stessi". Si tratta di una valutazione di fatto, astrattamente plausibile perché riferita alla visione diretta delle fotografie dei luoghi, e dunque insindacabile in sede di legittimità.

15) Il sesto motivo è inammissibile.

Con esso il ricorrente si duole del mancato rispetto, in relazione al sequestro di cui all'art. 193 C.d.S., dei passaggi procedurali previsti dal successivo art. 213 comma 4. Ma, in assenza di un riferimento nella sentenza impugnata, sarebbe stato onere del (Soggetto 1) - per non incorrere nel difetto di autosufficienza - indicare in quale parte del ricorso e del gravame (pagina, numero del motivo) era stato contestato il verbale di sequestro sotto tale profilo.

16) Il settimo motivo è infondato.

Il ricorrente assume di aver censurato la valutazione delle prove, come effettuata dal Giudice di pace, rispetto al complesso degli elementi probatori assunti ed allegati, senza che però il Tribunale si esprimesse in proposito.

Orbene, pare alla Corte che, fondando la sua valutazione sull'esame diretto delle prove documentali in atti, il Tribunale abbia implicitamente disatteso il motivo, valutando le deposizioni non decisive. Del resto, la circostanza di essere i testi escussi proprietari esclusivi di aree adiacenti non elimina la possibilità che l'area fosse comunque aperta al pubblico, secondo la giurisprudenza segnalata dallo stesso Tribunale (La definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva Sez. 2, n. 14367 del 5 giugno 2018).

17) L'ottavo motivo è inammissibile, trattandosi di questione riguardante l'esecuzione e comunque sollevata per la prima volta in appello, come ammette lo stesso ricorrente.

18) Il nono motivo è fondato.

L'art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con D.M. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (Sez. 3, n. 15857 del 12 giugno 2019).

Nella specie, posto che l'oggetto della domanda era pari ad Euro 863,00, il Tribunale avrebbe dovuto considerare lo scaglione inferiore, senza valutare la fase istruttoria, non svolta.

Pertanto, trattandosi di una semplice operazione aritmetica, la Corte può provvedere, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., a liquidare essa stessa la somma dovuta a carico del (Soggetto 1) a titolo di onorari e diritti per il grado di appello, determinandola in Euro 900,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.

In definitiva, devono essere rigettati i primi otto motivi, va accolto il nono, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e la Corte, decidendo nel merito, liquida per la fase di appello a carico del (Soggetto 1) l'importo di Euro 900,00 a titolo di onorari e diritti, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Per il giudizio di legittimità, considerata la minima valenza del motivo accolto rispetto al complesso del ricorso, le spese sostenute vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta i primi otto motivi di ricorso, accoglie il nono, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, liquida per la fase di appello a carico del (Soggetto 1) l'importo di Euro 900,00 a titolo di onorari e diritti, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Dichiara irripetibili gli esborsi sostenuti per la fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2022.

 

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