Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 4770 del 15 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4770 del 15/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 14 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Buca in carreggiata - Nesso di causalità - Colpa concorrente della vittima - Valutazione - L'affermazione del concorso del fatto colposo della vittima, in primo grado, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, in quanto risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desunta la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno mentre in appello, qualora in primo grado la questione del concorso di colpa sia stata trascurata o assorbita, la parte interessata ha l'onere di impugnare la sentenza che non abbia provveduto sull'eccezione, oppure di riproporla, dal momento che la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione non comporta di per sé che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo.


FATTI DI CAUSA

1. Nel 2001 (Soggetto 1), all'epoca dei fatti minorenne, riportò lesioni personali in seguito ad una caduta da bicicletta.

Nel 2003 i genitori, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dal minore, convennero dinanzi al Tribunale di Palmi il Comune di (Omissis), assumendo che la caduta del proprio figlio fu dovuta ad una buca insidiosa e non segnalata presente sulla strada da lui percorsa, rientrante nel territorio del Comune convenuto.

2. Il Comune si costituì eccependo:
 -) che la buca causa del sinistro era stata provocata dai lavori di riparazione di una fogna eseguiti da tale (Soggetto 2);
 -) il minore procedeva a velocità elevata;
 -) che la buca non era affatto invisibile o inevitabile.

Chiese di chiamare in causa il suddetto (Soggetto 2), il quale si costituì regolarmente negando la propria responsabilità.

3. Con sentenza 8 settembre 2008 n. 197 il Tribunale di Palmi rigettò la domanda ritenendo non provate le circostanze del sinistro.

La sentenza venne appellata da (Soggetto 1), nelle more del giudizio divenuto maggiorenne.

4. Con sentenza 14 maggio 2020 n. 400 la Corte d'appello di Reggio Calabria accolse il gravame, e condannò il Comune di (Omissis) al pagamento in favore del danneggiato di euro 5.319,74 oltre accessori.

La Corte d'appello ritenne che:
 -) il Comune di (Omissis) in primo grado non aveva contestato né la storicità della caduta, ne' il nesso di causa fra questa e le anomalie del manto stradale, ma si era limitato a dedurre che la caduta era stata o causata dal fatto del terzo, o dall'imprudenza della stessa vittima;
 -) in grado di appello il Comune non aveva riproposto l'eccezione di corresponsabilità del terzo o della vittima;
 -) di conseguenza il fatto storico rappresentato dall'incidente doveva ritenersi non contestato; il nesso di causa doveva ritenersi non contestato; la colpa del Comune doveva presumersi ex art. 2051 c.c., e tale presunzione non era stata vinta dall'amministrazione comunale.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dal Comune di (Omissis) con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria.

(Soggetto 1) e il terzo chiamato (Soggetto 2) sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo l'amministrazione ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2051, 2697 c.c. e 115 c.p.c..

Il motivo, sebbene unitario, contiene in realtà due censure.

1.1. Con una prima censura il Comune nega che, in primo grado, non avesse contestato la storicità del fatto e il nesso di causa fra la buca e la caduta. Deduce di averlo fatto a p. 2 della comparsa di costituzione e risposta, e che pertanto erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto "non contestata" la storicità dei fatti dedotti dall'attore.

1.2. La censura è infondata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'onere di contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. deve essere assolto in modo specifico, e che una contestazione generica equivale ad una "non contestazione" (ex multis, da ultimo, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022, Rv. 664451 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020, Rv. 658756 - 01).

Nel presente giudizio il Comune di (Omissis), costituendosi in primo grado, come accennato si limitò a dedurre che l'anomalia del manto stradale era stata causata da un terzo; che il minore procedeva a velocità sostenuta, e che la buca era visibile.

Nessuna specifica contestazione è rivolta avverso lo storico avverarsi del sinistro, che anzi nelle due pagine in cui si compendia la comparsa di costituzione e risposta è dato per presupposto.

Una più analitica contestazione della stessa storicità dell'accaduto appare soltanto nella comparsa conclusionale depositata in primo grado e nella memoria di replica, e fu pertanto tardiva.

Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto "non contestate" le circostanze sopra indicate.

1.3. Con una seconda censura il Comune di (Omissis) deduce che, anche a voler effettivamente ritenere non contestata la storicità dell'evento e la sua genesi causale, nondimeno la Corte d'appello avrebbe dovuto in tal caso verificare d'ufficio la ricorrenza di un caso fortuito, ivi compresa la colpa concorrente della vittima.

La Corte d'appello, pertanto, avrebbe commesso due errori:
 -) da un lato, ritenere non reiterata in appello l'eccezione di concorso colposo della vittima e del terzo;
 -) dall'altro, ritenere che in assenza di tale eccezione non potesse rilevare d'ufficio il concorso di colpa della vittima.

1.4. Il primo profilo di questa seconda censura è infondato: ed infatti dalle difese trascritte alle pp. 12 e 15 del ricorso, nonché dall'esame della comparsa di costituzione e risposta depositata dal Comune di (Omissis) in grado di appello (il cui esame è consentito dal tipo di censura qui in esame) risulta che in grado di appello il Comune non sottopose all'organo giudicante alcuna questione concernente il concorso di colpa della vittima o del terzo.

In grado di appello infatti la difesa dell'amministrazione comunale dedicò le pp. 2-6 della comparsa di costituzione a contestare la sussistenza della prova dell'accaduto; e le successive pp. 6-7 a contestare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado. Nessun cenno è invece dedicato al tema del concorso colposo della vittima nella causazione del sinistro.

1.5. Anche il secondo profilo di censura è infondato.

L'amministrazione ricorrente è nel vero quando deduce che il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno (ex art. 1227, comma primo, c.c.) è rilevabile d'ufficio.

L'art. 1227 c.c., infatti, è una norma che disciplina il nesso di causalità tra la condotta dell'offensore e il danno, stabilendo che l'efficienza causale di quella condotta cessa, là dove comincia l'efficienza causale della condotta della vittima (così, ampiamente, Sez. 3, Sentenza n. 17152 del 03/12/2002, al § 4.5 dei "Motivi della decisione"), e il nesso di causalità deve essere accertato dal giudice d'ufficio.

1.6. La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima d'un fatto illecito non è tuttavia incondizionata. La rilevabilità d'ufficio di qualunque eccezione va infatti coordinata con gli oneri dell'allegazione e della prova.

Ciò vuol dire che, in primo grado, l'affermazione del concorso del fatto colposo della vittima in tanto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, in quanto risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumere la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 15382 del 06/07/2006, Rv. 593565-01).

In grado di appello, poi, se in primo grado la questione del concorso di colpa sia stata trascurata o assorbita, la parte interessata ha l'onere di impugnare la sentenza che non abbia provveduto sull'eccezione, oppure di


riproporla (quando sia rimasta assorbita), dal momento che la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione non comporta di per se' che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo (così già Sez. 1, Sentenza n. 1687 del 17/05/1969, Rv. 340666 - 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 2947 del 09/11/1973 Rv. 366594 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 672 del 01/03/1976, Rv. 379322 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 24080 del 25/09/2008, Rv. 605451 - 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 1164 del 21/01/2020, Rv. 656634 - 01).

1.7. Nel caso di specie, come accennato, la questione del concorso di colpa della vittima, proposta in primo grado e rimasta assorbita dal rigetto della domanda per difetto di prova del fatto storico, non venne riproposta in appello: sicché correttamente il giudice di secondo grado non si è dato cura di esaminarla.

1.8. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;
(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 12 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2023.

 

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