PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 193
Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

(Vedi art. 193 del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

 

Note comuni:
   Regolamenta la disciplina sull'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile
   


_____ 193-1 _____

Riferimento normativo: art. 193 comma 2 in relazione all'art. 193 comma 2
Perché circolava sprovvisto di copertura assciurativa

Codice violazione: [3279]
Descrizione violazione: Circola senza la copertura dell'assicurazione relativa al veicolo condotto.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 866,00
- diurna scontata del 30%: euro 606,20
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 5
Sanzione accessoria:
 - Sequestro del veicolo, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale: -
Note operative:

 - I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
 - Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.
 - Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.


_____ 193-2 _____

Riferimento normativo: art. 193 comma 2 in relazione all'art. 193 comma 2-bis
Perché circolava reiteratamente sprovvisto di copertura assciurativa durante il periodo di due anni.

Codice violazione: [3275]
Descrizione violazione: Circola senza la copertura dell'assicurazione relativa al veicolo condotto. (2a infrazione nel biennio)
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 1.732,00
- diurna scontata del 30%: euro -
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 5
Sanzione accessoria:
 - Sequestro del veicolo, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
 - In seguito al dissequestro del veicolo seguiranno 45gg di fermo amministrativo, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
 - Sospensione del titolo di guida da 1 a 2 mesi secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II
Note al verbale: -
Note operative:

 - Per procedere al successivo fermo amministrativo si deve ritirare la carta di circolazione, ovvero procedere con la contestazione dell'art. 180 c.d.s.
 - La sanzione viene ridotta alla metà se riattivata entro 3 giorni
 - La prima infrazione deve risultare come definitiva, e deve essere avvenuta dopo il 19.12.2018
 - La patente viene ritirata ed inviata alla Prefettura


_____ 193-3 _____

Riferimento normativo: art. 193 comma 2 in relazione all'art. 193 comma 2-bis
Perché rendeva operativa l'assicurazione:

Codice violazione: [3281]
Descrizione violazione: Perché rendeva operativa l'assicurazione:
- [3281] entro 30 giorni riattiva l'assicurazione.
- [3282] entro 30 giorni dalla scadenza, il trasgressore esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 433,00
- diurna scontata del 30%: euro -
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 5
Sanzione accessoria:
 - Sequestro del veicolo, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. [3282]
Note al verbale: -
Note operative:

 - I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
 - Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.
 - Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.


_____ 193-4 _____

Riferimento normativo: art. 193 comma 2 in relazione all'art. 193 comma 4-bis
Proprietario di veicolo che circola senza assicurazione e con documenti assicurativi contraffatti o falsi.

Codice violazione: [4064]
Descrizione violazione: Circolava alla guida del veicolo sprovvisto della copertura assicurativa ed asibendo documenti assicurativi falsi o contraffatti.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro -
- diurna scontata del 30%: euro -
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: 5
Sanzione accessoria:
 - Confisca del casco secondo le modalità indicate al capo I, sezione II del titolo VI
 - Sospensione del titolo di guida da 1 anno secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II
Note al verbale: -
Note operative:

 - L'ipotesi si può contestare solo se il trasgressore è anche l'intestatario del veicolo.
 - La patente di guida (o il CIG) è ritirata ed inviata alla Prefettura competente per territorio ove è commessa la violazione. Si applicano le sanzioni accessorie indicate al comma 2 del presente articolo. E' sempre disposta nei confronti di chi abbia falsificato o contraffatto i documenti (anche persona diversa dal conducente)
 - La violazione può essere commessa da chiunque possa entrare in possesso della cosa sequestrata (es.: il proprietario del veicolo o il custode stesso. In quest’ultimo caso, può ricorrere anche la violazione dei doveri di custodia di cui all’art. 334 CP). L’accertatore della violazione provvede a sequestrare il veicolo utilizzato per commettere la violazione.
 - Così come accade nell’accertamento della violazione dell’ipotesi base dell’articolo 193, anche a seguito dell’accertamento della violazione di cui al comma 4-bis si procederà al sequestro amministrativo del veicolo secondo le modalità ordinarie di cui all’articolo 213 CdS, con l’obbligo per il conducente di riceverne l’affidamento in custodia e di provvedere al suo trasporto con mezzo idoneo nel luogo indicato; l’eventuale immissione in deposito mediante custode acquirente potrà avvenire solo in caso di rifiuto, sanzionato ai sensi dell’articolo 213/2ter o per giustificato motivo.
 - Sanzione da euro 866,00 a euro 3.464,00

 

_____ 193-5 _____

Riferimento normativo: art. 122 bis comma 2 del Dl.vo 209 del 2005
Circolazione con un veicolo per il quale è stata sospesa la copertura assicurativa da parte del contraente 
(Come da nuovo codice violazione Pro.Sa. della Polizia Locale di Milano)
Codice violazione: [3273]
Descrizione violazione: Per aver circolato con un veicolo per il quale la copertura assicurativa era stata sospesa dal contraente.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 1.299,00
- diurna scontata del 30%: euro 909,30
- notturna: 
- notturna scontata del 30%: 
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
 - Sequestro del veicolo ai fini della confisca.
Note al verbale: Indicare le VDC: la sanzione è calcolata aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 dell'art. 193 cds.
Note operative:
 - Indicare le modalità con le quali si sono apprese le informazioni (tipo di accertamento effettuato)
 - Indicare numero di polizza, scadenza, compagnia, e soprattutto data della sospensione.

 

 .

 

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