Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 3, ordinanza n. 36169 del 12 dicembre 2022
Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 36169 del 12/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Corresponsabilità delle parti coinvolte - Misura del risarcimento - In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso di colpa nella produzione del danno.
RITENUTO IN FATTO
che:
(Soggetto 2), all'epoca dei fatti minorenne e (Soggetto 1) e (Soggetto 3), nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale, agirono in giudizio per sentir accertare la responsabilità di (Soggetto 4) e (Soggetto 5), conducente e proprietario di una autovettura Toyota Rav4 nonché di U. Assicurazioni Spa per le conseguenze di un incidente nel quale il giovane rimase coinvolto quando, alla guida del ciclomotore, si scontrò con la Toyota riportandone gravi lesioni.
Il Tribunale di Marsala, disposta una CTU medico-legale sulla persona del danneggiato, accolse parzialmente la domanda e la Corte d'Appello di Palermo, adita in via principale dal (Soggetto 1) e in via incidentale da U. Assicurazioni, con sentenza del 23/4/2021, ha accolto tutti gli appelli, riconoscendo, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 2, il concorso del danneggiato nella misura del 20% e riformando anche la quantificazione del danno subito dal minore con applicazione della personalizzazione del 28%. Per quanto è ancora di interesse in questa sede, la corte di merito ha ritenuto che, pur essendo provata la responsabilità del conducente della Toyota nella causazione del sinistro, ciò non consentiva di escludere del tutto la corresponsabilità del conducente il motociclo. Invero l'accertamento in concreto della colpa di uno dei guidatori non comporta di per se’ il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass., 3, n. 1198 del 7/2/1997). Quanto al gravame principale, relativo alla quantificazione dei danni, la corte di merito ha ritenuto che la limitata personalizzazione del 20% non fosse adeguatamente remunerativa delle conseguenze del sinistro ed ha optato per una maggiore personalizzazione del 28%; la corte di merito ha poi riconosciuto l'autonomo danno subito dai genitori del minore;
avverso la sentenza (Soggetto 2) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
U. Assicurazioni Spa ha resistito con controricorso.
il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.;
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
con il primo motivo di ricorso - omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - il ricorrente lamenta che la corte di merito, a fronte del lamentato aggravamento delle condizioni del giovane (Soggetto 1), non abbia neppure motivato sulle ragioni per le quali non ha ritenuto di ammettere un supplemento peritale e non ha considerato adeguatamente le patologie psichiatriche riportate dal danneggiato, così pervenendo ad una liquidazione inadeguata del danno biologico;
il motivo è inammissibile perché con riferimento all'accertamento del danno alla salute le circostanze di fatto poste a base della sentenza di primo grado sono le medesime considerate dal giudice d'appello, con la conseguente inammissibilità, per il divieto di denuncia di vizio motivazionale in presenza di cd. doppia conforme (la quale non ricorre solo nel caso di intera corrispondenza delle due decisioni - Cass. n. 7724 del 2022), secondo quanto previsto dall'art. 348 ter c.p.c.;
con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 145 con riguardo all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - il ricorrente contesta che la corte di merito, pur riconoscendo provato che l'autovettura Toyota Rav4 si fosse immessa nell'intersezione senza accordare la dovuta precedenza al ciclomotore proveniente da destra, abbia comunque applicato l'art. 2054 c.c., comma 2 attribuendo al (Soggetto 1) una corresponsabilità nella determinazione del sinistro sia pur nella misura del 20%;
ad avviso del ricorrente la corte di merito avrebbe fatto malgoverno dell'art. 2054 c.c. perché avrebbe preteso dal conducente già riconosciuto incolpevole la prova ulteriore del proprio contegno;
il motivo è inammissibile perché, sotto le spoglie della violazione di norme di diritto, contiene la confutazione del giudizio di fatto, compiuto dal giudice del merito, sulla sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato nella produzione del danno. Questo apprezzamento è stato compiuto dal giudice del merito nel rispetto del principio di diritto riconosciuto da questa Corte secondo cui "In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso" (Cass., 3, n. 124 dell'8/1/2016);
conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.500 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali al 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta - 3 Civile della Corte di cassazione, il 19 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2022.
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