Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione sesta, ordinanza n. 2886 del 31 gennaio 2023
Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 2886 del 31/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Fondo di Garanzia per le Vittime della strada - Richiesta risarcitoria - Inattendibilità del testimone - Valutazione - Nel sinistro stradale ove il veicolo responsabile è rimasto sconosciuto, e per il quale si promuove richiesta risarcitoria al Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, al giudice del merito non compete non solo la valutazione delle prove, ma anche ma anche la scelta di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi.
FATTI DI CAUSA
1. Il Giudice di pace di (Omissis) rigettò la domanda risarcitoria proposta da (Soggetto 1) nei confronti di A. (oggi G.), quale Impresa Designata dal F.G.V.S. ex art. 286 D.lgs. n. 209/2005, per ivi sentir accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'autoveicolo rimasto sconosciuto nella produzione del sinistro stradale avvenuto in data 21.06.2008.
2. Il gravame proposto da (Soggetto 1) avverso la decisione di prime cure è stato respinto e la decisione è stata integralmente confermata dal Tribunale di (Omissis) in funzione di giudice di appello in ragione della ritenuta non attendibilità dell'unico testimone.
3. Ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1) sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso G. I. spa.
Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Ha depositato memoria difensiva parte resistente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto – omessa insufficiente o contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" e in particolare, lamenta che il Tribunale di (Omissis) avrebbe "devalutato" la deposizione resa dall'unico teste escusso in prime cure ((Soggetto 2)), limitandosi ad essere "spettatore passivo" dell'incombente istruttorio.
1.1. Il primo motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi; invero, il giudice di merito ha correttamente valutato - come è in suo potere la prova testimoniale richiesta e ammessa dalla parte e l'ha ritenuta inattendibile e non ha in alcun modo negato alla parte di provare le circostanze di merito del fatto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la "Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto - violazione dell'art. 115 c.p.c." e lamenta come i Giudici di merito non abbiano riconosciuto alcun valore alle dichiarazioni rese dall'unica predetta teste.
2.1. Parimenti inammissibile il secondo motivo così come prospettato in quanto censura l'apprezzamento delle risultanze istruttorie ed inerisce alla valutazione dei criteri di riscontro dell'attendibilità del testimone: il giudice di merito ha rilevato che la ricostruzione del sinistro è stata affidata alle deposizioni di una sola testimone, valutate come inattendibili in ordine alla precisione dei riferimenti spazio-temporali, con adeguata motivazione, statuendo sul difetto di assolvimento dell'onere probatorio da parte del danneggiato (cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
Con tutta evidenza, il motivo attiene a profili di fatto e censura l'apprezzamento delle risultanze istruttorie contenuto nella sentenza di prime cure e in quella gravata; apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità perché integrante attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche ma anche la scelta di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 15 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2023.
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