Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 7872 del 23 febbraio 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7872 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Decisione del giudice - Libero convincimento - Ragioni della scelta - Insindacabilità in sede di legittimità - Il giudice, in virtù del libero convincimento, pur in assenza di una perizia, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, soffermandosi su quella ritenuta condivisibile, dando conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti, mostrandosi poi insindacabile in sede di legittimità.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di (Omissis), con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di (Omissis) ha condannato (Soggetto 1) per il reato di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, per aver cagionato la morte di (Soggetto 5) quale conseguenza dell'impatto tra la "Fiat (Omissis)" condotta dallo stesso imputato, a bordo della quale la vittima si trovava, e la "Renault (Omissis)", condotta da (Soggetto 6). Trattasi di sinistro accertato come causato dall'invasione della corsia dell'opposto senso di marcia da parte della citata Fiat (Omissis) all'esito della perdita di controllo del veicolo.
Alla conferma della responsabilità penale è poi seguita quella delle statuizioni civili, salva l'estromissione della parte civile "(Omissis) Vittime della Strada O.N.L.U.S.".
2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1,).
2.1. Con il primo motivo si deducono il difetto assoluto di motivazione (per apoditticità) e, comunque, vizio congiunto di motivazione, in ipotesi di c.d. "doppia conforme", in ordine alla mancata condivisione dell'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa circa la dinamica del sinistro, in forza della totale mancanza di considerazione delle emergenze della consulenza tecnica della difesa oltre che dell'erronea valorizzazione dell'assenza di un contributo dichiarativo dell'imputato alla ricostruzione dei fatti.
I giudici di merito avrebbero altresì disatteso gli esiti della consulenza della difesa dell'imputato in assenza di una perizia, facendo ricorso alla scienza privata oltre che atto di fede rispetto alle deduzioni del consulente tecnico dell'accusa. Illogicamente e contraddittoriamente sarebbe stata infine esclusa l'ipotesi alternativa, prospettata dalla difesa, che vorrebbe (Soggetto 6) procedere contromano e l'imputato tentare vanamente di evitare l'impatto. La Corte avrebbe in particolare argomentato dell'essersi il sinistro verificato su tratto rettilineo e a visuale libera, laddove, invece, si farebbe in sentenza riferimento all'uscita di (Soggetto 1) da una curva sinistrorsa.
2.2. Difetto assoluto di motivazione, per il secondo motivo di ricorso, caratterizzerebbe poi la ritenuta attendibilità, da parte tanto dei giudici di primo grado quanto della Corte territoriale, del testimone (Soggetto 6), soggetto interessato in forza della dinamica del sinistro come prospettata dalla difesa dell'imputato, peraltro sottrattosi agli accertamenti volti a verificare l'eventuale alterazione psicofisica da ebbrezza alcolica o da uso di stupefacenti. In particolare, il giudizio di attendibilità in oggetto sarebbe stato frutto di una mera "valutazione circolare" in quanto argomentato in ragione della convergenza del dichiarato rispetto agli esiti della consulenza tecnica disposta dall'accusa che, a sua volta, avrebbe argomentato proprio dalle dichiarazioni rese dallo stesso (Soggetto 6).
3. Le parti processuali hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, è nel complesso infondato, al netto del tentativo del ricorrente di sostituire proprie valutazioni a quelle, anche di natura probatoria, dei giudici di merito e dei profili deducenti difetti assoluti di motivazione ma senza confronto con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, letta in uno con quella di primo grado trattandosi di c.d. "doppia conforme".
2. Nella specie, difatti, i giudici di merito, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente e mostrando sostanziale adesione a principio di diritto già sancito dalla Suprema Corte (ex plurimis Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435), in virtù del libero convincimento, pur in assenza di una perizia, hanno scelto tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella del consulente dell'accusa in quanto ritenuta condivisibile, dando conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti. Sicché, nella specie, la relativa valutazione dei giudici di merito si mostra insindacabile in sede di legittimità, in quanto congrua nei termini di seguito specificati. Essa si fonda peraltro sulla valutazione di elementi emergenti da un'istruttoria caratterizzata anche dall'escussione del consulente del Pubblico Ministero e di quello della difesa del prevenuto oltre che del conducente del veicolo antagonista e dell'appartenente alla polizia giudiziaria intervenuto nel luogo del sinistro.
2.1. Come innanzi sintetizzato in sede di ricostruzione dei fatti di causa, i giudici di merito, in termini di c.d. "doppia conforme", hanno ritenuto responsabile l'imputato dell'omicidio colposo di (Soggetto 5) determinato dall'impatto tra la porzione frontale destra della "Fiat (Omissis)" condotta dallo stesso (Soggetto 1), a bordo della quale la vittima si trovava, e la porzione frontale destra della "Renault (Omissis)", condotta da (Soggetto 6). Il sinistro è stato accertato come causato dalla perdita di controllo del primo veicolo che, nel percorrere, all'uscita da una curva sinistrorsa, un tratto di strada rettilineo e a visuale libera, ha invaso la corsia dell'opposto senso di marcia così impattando, in prossimità della porzione centrale della relativa corsia, contro la vettura condotta da (Soggetto 6). Quest'ultimo, procedente a velocità inferiore al limite imposto, come evidenziato dal consulente dell'accusa, non ha potuto evitare il sinistro nonostante il compimento, da parte sua, dell'unica manovra di emergenza possibile nel descritto contesto spazio-temporale, consistita nella sterzata verso il margine destro della carreggiata ancorché limitata dalla presenza del guardrail […] cui prossimità le due vetture hanno raggiunto la posizione di quiete dopo l'urto.
Sono state peraltro escluse quali cause determinanti la perdita di controllo del veicolo guidato dall'imputato tanto le condizioni del veicolo, in quanto "discrete", e del fondo stradale, perché "asciutto", quanto la velocità di marcia del veicolo guidato dall'imputato, ancorché di poco eccedente il limite consentito (57 km/h in luogo di 50 km/h). Parimenti, non è stato considerato il rilievo dello stato di alterazione psicofisica dovuta allo stato di ebbrezza (originariamente contestata in termini di tasso alcolemico pari a 1 g/l) oltre che all'assunzione di sostanze stupefacenti, in ragione della ritenuta inutilizzabilità dei relativi accertamenti per l'omesso avvertimento di farsi assistere da un difensore di fiducia (ciò che, peraltro, ha comportato l'assoluzione di (Soggetto 1) per le fattispecie di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S. ascrittegli al capo b di rubrica).
2.2. I giudici di merito, infine, hanno ritenuto non accertata e meramente ipotizzata la ricostruzione alternativa prospettata dal difensore dell'imputato, peraltro neanche sostenuta dallo stesso (Soggetto 1) con contributi dichiarativi. Essa vorrebbe (Soggetto 6) aver viaggiato contromano, impegnando quindi la corsia dell'opposto senso di marcia, e l'imputato, al fine di evitare l'impatto, essersi istintivamente diretto verso la sua sinistra mentre (Soggetto 6), accortosi di aver invaso l'opposta corsia, avrebbe sterzato verso la sua destra, per ricollocarsi sulla propria corsia, con conseguente urto tra i due veicoli in prossimità della linea di mezzeria.
Nel dettaglio, i giudici di merito hanno argomentato l'implausibilità della ricostruzione alternativa, prospettata dal difensore dell'imputato, il cui consulente ha solo sostenuto l'impatto verificatosi in prossimità della linea di mezzeria, dalle valutazioni congiunto. di una pluralità di elementi. Trattasi in particolare degli esiti della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero circa il punto d'impatto (in prossimità della porzione centrale della corsia del senso di marcia della vettura antagonista), in merito alle parti dei veicoli attinte e alla successiva posizione di quiete assunta dagli stessi che, come sostenuto anche dal consulente della difesa, si attesta a poca distanza dal punto d'impatto (si vada, in particolare, pag. 4 sent. appello). Gli elementi di cui innanzi sono stati altresì valutati in uno con le emergenze della deposizione del conducente del veicolo antagonista ((Soggetto 6)), ritenuto attendibile non all'esito di una "valutazione circolare" del suo dichiarato e della consulenza dell'accusa ma in ragione della convergenza del dichiarato con la dinamica ricostruita del detto consulente. Accertato che l'impatto è avvenuto, dopo l'uscita della vettura condotta dall'imputato da una curva sinistrorsa, su tratto rettilineo e con visibilità non limitata (come confermato dall'escusso appartenente alla polizia giudiziaria), infine, i giudici di merito hanno ritenuto implausibile la ricostruzione alternativa della difesa che vorrebbe l'imputato non essersi accorto della presenza di una vettura procedente controsenso.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese in favore delle parti civili (Soggetto 2), (Soggetto 3) e (Soggetto 4), che si liquidano in complessivi Euro 4.800,00 (oltre accessori come per legge).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese in favore delle parti civili (Soggetto 2), (Soggetto 3) e (Soggetto 4), liquidate in complessivi Euro 4.800,00, oltre accessori come per legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2023.
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