Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 3134 del 7 febbraio 2025

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 3134 del 07/02/2025
Circolazione Stradale - Artt. 189 e 193 del Codice della Strada e Legge 990/69 - Sinistro stradale - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Risarcimento dei danni - Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, oggi abrogato ed inizialmente costituito per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, prevedeva, nei casi in cui il sinistro fosse cagionato veicolo non identificato, il risarcimento solo per i danni alla persona mentre, nei casi in cui il sinistro fosse cagionato da veicolo assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente, prevedeva il risarcimento sia per i danni alla persona che alle cose.


RITENUTO IN FATTO

(Soggetto 1), danneggiato in un sinistro stradale avvenuto in data 1.7.2005, convenne dinanzi al Tribunale di (Omissis) il proprietario e il conducente dell'autocarro investitore, rispettivamente (Soggetto 2) e (Soggetto 3), per ottenerne la condanna, in solido con la (Soggetto 4) Assicurazioni Spa (oggi (Soggetto 5) Assicurazioni Spa), che copriva il mezzo per la R.C.A., al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva la C.T.S. Centro Servizi (Soggetto 6) Spa, quale società mandataria della (Soggetto 7) Spa, che dichiarava preliminarmente di aver inviato all'attore un'offerta risarcitoria, pari ad Euro 21.083,29, accettata a titolo di acconto, e veniva autorizzata a chiamare in causa la (Soggetto 8) Spa in qualità di impresa designata dal FGVS, per l'ipotesi in cui il sinistro fosse addebitabile a veicolo rimasto ignoto, pure proponendo domanda di manleva, da parte della chiamata, di quanto da essa (Soggetto 4) [Assicurazioni Spa, n.d.r.] avesse pagato e fosse tenuta a pagare in relazione alle lesioni personali e ai danni patrimoniali dal sinistro derivanti. Costituitasi quest'ultima Compagnia ed istruita la causa, con sentenza del 21.3.2016 il Tribunale rigettò la domanda attorea, compensando le spese, giacché non era stata raggiunta la prova del fatto.

Il (Soggetto 1) propose appello; costituitisi tutti gli appellati, con sentenza del 9.2.2022, la Corte d'Appello di Napoli rilevò che, dall'istruttoria orale e dalla lettura delle dichiarazioni rese nel verbale redatto dagli agenti della Polstrada, era emerso che il conducente del motocarro era stato costretto a spostarsi sul margine destro della carreggiata ove era in sosta il (Soggetto 1), per evitare la collisione con altro veicolo non identificato che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia invadendo la sua carreggiata e che il conducente dell'autocarro non aveva dato prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare l'evento dannoso. Pertanto, la Corte partenopea, accogliendo l'appello, dichiarò la pari responsabilità del conducente dell'autocarro con quello del mezzo non identificato, graduando la responsabilità del conducente del motocarro con quello dell'autovettura pirata; conseguentemente condannò la (Soggetto 2) e il (Soggetto 3), nonché la (Soggetto 5) [Assicurazioni Spa, n.d.r.], in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal (Soggetto 1), liquidato in Euro 4.235,30, nonché al danno patrimoniale, in misura pari ad Euro 14.787,66, oltre accessori, regolando le spese; la Corte condannò, anche, la (Soggetto 8) Spa [ist. assicurativo, n.d.r.] a rifondere alla (Soggetto 5) [Assicurazioni Spa, n.d.r.] "il 50% di quanto già pagato e quanto dovrà ancora pagare" a (Soggetto 1) in forza della sentenza.

Avverso quest'ultima ricorre per cassazione la (Soggetto 8) Spa [ist. assicurativo, n.d.r.], sulla base di tre motivi. Gli intimati non hanno svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 - Con il primo motivo di ricorso, si lamenta il "vizio di ultrapetizione della sentenza in relazione agli artt. 112 c.p.c. e 346 c.p.c.". Rileva la ricorrente che la domanda di manleva avanzata in primo grado nei suoi confronti dal CTS per conto della (Soggetto 4) [Assicurazioni Spa, n.d.r.] non è stata rinnovata in appello ed è stata comunque estesa dalla Corte partenopea, con l'accoglimento, in relazione a danni per i quali non era stata azionata, ossia anche per i danni a cose materiali.

1.2 - Con il secondo motivo si lamenta la "violazione di legge e degli orientamenti giurisprudenziali in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione della normativa di cui alla legge 990/69 art. 19 lettera a) sostituita dall'art. 283 D.Lgs. 209/05 vizio di 'motivazione apparente' e dell'art. 21 l. 990/69". La ricorrente si duole della decisione nella parte in cui, condannandola a manlevare la (Soggetto 5) [Assicurazioni Spa, n.d.r.] nella misura del 50% di quanto da questa pagato e ancora da pagare, a causa della concorrente responsabilità della vettura pirata nel sinistro, in relazione ai danni a persone e cose, là dove l'art. 19 lett. a) della legge n. 990/1969, applicabile ratione temporis, limita l'intervento del FGVS, in caso di danno cagionato da veicolo rimasto ignoto, ai soli danni alle persone.

1.3 - Con il terzo motivo, infine, si lamenta la "violazione di legge - travisamento della prova violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2700 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 e n. 5". Si censura la decisione per aver la Corte d'Appello ritenuto la corresponsabilità della vettura pirata, ut supra, in guisa inconciliabile con il rapporto redatto dalla Polstrada, anche con riguardo a quella parte in cui si riportano le dichiarazioni rese dal (Soggetto 3)

2.1 - Il primo profilo del primo motivo è inammissibile.

Invero, la ricorrente si duole specificamente dell'affermazione espressa della Corte territoriale - v. p. 23 ss. del ricorso - per cui la domanda di rivalsa era stata reiterata in appello dalla (Soggetto 5) [Assicurazioni Spa, n.d.r.], contrariamente al vero.

Tuttavia, risulta evidente che il vizio in questione sarebbe ascrivibile ad un errore di percezione del contenuto dell'atto d'appello - commesso in tesi dalla Corte partenopea - sicché esso avrebbe dovuto denunciarsi non già col ricorso per cassazione, bensì con la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (v. Cass. n. 25272/2022), da proporsi alla stessa Corte. Da qui, dunque, l'inammissibilità della censura.

2.2 - Quanto al secondo profilo del primo motivo, concernente l'extrapetizione, esso resta assorbito dalla decisione sul secondo motivo, che verrà esaminato subito appresso.

3.1 - Il secondo motivo è infatti fondato.

Alla presente controversia (sinistro verificatosi in data 1.7.2005) risulta applicabile non già l'art. 283 D.Lgs. n. 209/2005 (entrato in vigore in data 1.1.2006), bensì l'art. 19, comma 2, della legge n. 990/1969, che in caso di sinistro cagionato da veicolo rimasto non identificato, espressamente stabilisce che "il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona".

Pertanto, risulta evidente che la Corte partenopea ha errato nell'estendere la portata della manleva anche ai danni alle cose, pure originariamente reclamati dal (Soggetto 1), sicché il ruolo del FGVS, nella vicenda che occupa ed in relazione al ruolo assunto dal veicolo pirata, non può che essere rideterminato al lume della suddetta norma effettivamente applicabile al caso di specie.

Quanto precede - come già anticipato - comporta l'assorbimento della seconda censura del primo motivo, concernente la pretesa extrapetizione circa i danni a cose materiali.

4.1 - Il terzo motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

Quanto al preteso travisamento della prova, esso non è coerente col recente pronunciamento di Cass., Sez. Un., n. 5792/2024, secondo cui "Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale". Ebbene, la censura in esame non si presta ad essere ricondotta a nessuna delle ipotesi che giustificherebbero la giustiziabilità col ricorso per cassazione del preteso errore, perché ciò di cui si lamenta la ricorrente investe proprio la verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, il che resta escluso dal concetto di "travisamento della prova", nei termini apprezzati in sede nomofilattica.

Quanto poi alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la prospettazione della ricorrente non rispetta i ristretti limiti entro i quali può denunciarsi, in sede di legittimità, l'apprezzamento del materiale istruttorio espressione del libero convincimento del giudice, secondo i criteri di deduzione indicati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 11892/2016 e successive conformi, fra cui Cass., Sez. Un., n. 20867/2020).

5.1 - In definitiva, è accolto il secondo motivo nei sensi indicati, mentre sono inammissibili il primo e il terzo. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Infine, vista la causa petendi, va disposto l'oscuramento dei dati dell'intimato (Soggetto 1).

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara inammissibili i restanti; cassa in relazione e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dell'intimato (Soggetto 1)

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 13 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2025.

 

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