Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Documento inserito il 18 dicembre 2024
2024_12_18 Legge 25 novembre 2024, n. 177. Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Parte 2. Modifiche al codice penale in materia di Abbandono di animali ed al codice della strada in materia di Alcolock e Sospensione breve della patente correlata al punteggio, nonché inasprimento dell’apparato sanzionatorio in funzione di sicurezza.
Dal dossier redatto dal Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati (rispettivamente Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti e Dipartimento Trasporti) (1).
impaginazione a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano
Attenzione: nel testo di seguito proposto, ogni riferimento alle norme del codice della strada "attualmente in vigore" (o similari) si riferiscono alla norma precedentemente in vigore prima dell'applicazione della Legge 25 novembre 2024, n. 177, mentre i link agli articoli del predetto C.d.S. rimandano alla norma già aggiornata alla luce dell'entrata in vigore della Legge 25 novembre 2024, n. 177.
Indice degli argomenti trattati in questo approfondimento:
Introduzione (parte comune)
La documentazione di seguito riportata, a cura dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
Il disegno di legge (A.S. n. 1086 - Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada), poi Legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) pubblicata in G.U. n. 280 del 29/11/2024 comprende un ampio pacchetto di modifiche che ruota – anzitutto – attorno agli articoli 186 e 187 del codice della strada, configurando una struttura di prevenzione e di sanzioni assai articolata, la quale include anche novelle agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale (rispettivamente: omicidio stradale e lesioni stradali) volta a coordinare tali disposizioni con il nuovo testo del codice della strada (in particolare: eliminando il problema del nesso di causalità tra assunzione dello stupefacente da parte del guidatore ed effettivo stato di alterazione psico-fisica).
Sempre con lo scopo di incrementare la forza deterrente della normativa, viene rivisitato il sistema della “patente a punti”, introdotto nel codice della strada con il decreto-legge n. 151 del 2003. Nel far rinvio alla scheda sull’art. 3 (v. infra), qui basti anticipare che nel nuovo regime proposto – dopo una decurtazione che porti il titolare ad avere meno di 20 punti – non segue più soltanto l’ulteriore decurtazione del punteggio residuo ma viene irrogata anche la sanzione della c.d. sospensione breve della patente.
La riforma proposta interessa poi gli aspetti della formazione dei guidatori, della gradualità dell’abilitazione alla guida delle vetture e delle cilindrate maggiori e dell’accertamento delle violazioni con strumenti da remoto (i temi detti comunemente “varchi ZTL” e autovelox).
Poi ancora - e salvo altre - il testo proposto concerne le tematiche:
- dei veicoli di micro-mobilità elettrica, con modifiche alla disciplina introdotta nella legge di bilancio per il 2020;
- della circolazione delle biciclette, con modifiche volte a migliorarne la sicurezza;
- della sosta in città, con ulteriori modifiche all’art. 7 del codice della strada, dopo quelle già introdotte nel 2021;
- delle zone a traffico limitato anche in ambito extraurbano.
A chiusura del provvedimento, il disegno di legge comprende un’ampia delega legislativa per il riordino complessivo della materia, unita all’autorizzazione a emanare successivamente regolamenti di delegificazione.
Articolo 2
(Abbandono di animali)
L’articolo 2, introdotto dalla Camera dei deputati, reca modifiche al codice penale.
Viene innanzitutto novellato l’art. 727 in tema di abbandono di animali, prevedendo al verificarsi di determinate circostanze un inasprimento sanzionatorio.
In secondo luogo, vengono modificati altresì gli artt. 589-bis e 590-bis, per i casi in cui i fatti ivi previsti siano ricollegati a un incidente stradale, che abbia cagionato la morte o lesioni personali, provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze.
L’art. 2, al comma 1, lettere a) e b), introduce modifiche all’art. 727, commi primo e secondo, del codice penale.
Si ricorda che tale articolo, da ultimo sostituito dall’art. 1 della legge n. 189 del 2004, contempla la fattispecie dell’abbandono di animali stabilendo che “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1000 a 10.000 euro”.
Il concetto di abbandono deve ricomprendere non soltanto il distacco totale e definitivo, ma anche l’indifferenza, la trascuratezza, la mancanza di attenzione e il disinteresse verso l’animale da parte del soggetto su cui incombe l’obbligo di custodia dello stesso (proprietario, possessore o detentore) (v., per esempio, Cass., sez. III penale, 13 maggio 2011, n. 18892).
La lettera a), comma 1, dell’art. 2 prevede - dunque - un aumento della pena di un terzo nel caso in cui l’animale venga abbandonato su strada o nelle relative pertinenze.
La novella introduce, pertanto, una circostanza aggravante speciale e oggettiva (concernendo il luogo in cui è commesso il fatto che costituisce reato) a effetto comune.
Considerato lo scopo del titolo I del disegno di legge, che come chiarito nella Relazione illustrativa interviene, unitamente al titolo II, “al fine di adeguare il quadro normativo vigente ai più elevati standard di sicurezza richiesti dal contesto sociale, politico ed economico di riferimento, e introdurre maggiori garanzie a presidio degli utenti della strada”, la ratio della previsione pare ravvisarsi nell’esigenza di introdurre un deterrente volto a scongiurare il verificarsi di una situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale che potrebbe derivare dall’abbandono di un animale su strada e nelle relative pertinenze.
La lettera b), comma 1, dell’art. 2 introduce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno ove si accerti che il fatto che costituisce reato sia stato commesso mediante l’uso di veicoli.
Il comma 2, dell’art. 2, modifica gli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale che disciplinano rispettivamente le fattispecie dell’omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime.
Sul punto si ricorda che gli artt. 589-bis e 590-bis sono stati introdotti con la legge n. 41 del 2016, che ha novellato il codice penale in materia di omicidio colposo (art. 589) e lesioni colpose (590). I suddetti articoli dedicano un’autonoma incriminazione ai fatti nei quali la violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline (vale a dire i casi di colpa specifica ex art. 43 del codice penale) inerisce alla circolazione stradale. Prima della legge n. 41 del 2016, tale evenienza era considerata circostanza aggravante. L’omicidio nautico e le lesioni personali nautiche sono al loro volta state introdotte con la legge n. 138 del 2023.
L’art. 589-bis punisce oggi il reato di omicidio stradale e nautico con la reclusione da due a sette anni.
La novella prevede un’estensione dell’applicabilità del reato nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando da tale fatto derivi un incidente stradale che cagiona la morte.
L’articolo 590-bis, a sua volta disciplina il reato di lesioni personali stradali e nautiche gravi o gravissime, punendole con la reclusione da tre mesi a un anno (le lesioni gravi) e da un anno a tre anni (le lesioni gravissime).
In relazione a tale fattispecie la novella prevede che le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando da tale fatto derivi un incidente stradale che cagiona le lesioni personali.
Anche in queste ipotesi, la ratio sembra ravvisarsi nell’esigenza di rafforzare la tutela della sicurezza degli utenti della strada minacciata dalla presenza di un animale incustodito.
Articolo 3
(Alcolock)
L’articolo 3 modifica l’art. 125 del codice della strada, introducendo nel nostro ordinamento la disciplina dello strumento dell’alcolock.
L’art. 125 del codice della strada (rubricato: Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida) regola alcune condizioni cui è subordinato il rilascio della patente di guida.
L’art. 3 qui in commento vi aggiunge due nuovi commi: il 3-ter e il 3-quater.
➢ Il comma 3-ter si riferisce ai guidatori sulla cui patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali 68 (“LIMITAZIONI DELL’USO – Niente alcool”) e 69 (“LIMITAZIONI DELL’USO – Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”) e stabilisce che essi possono circolare sul territorio nazionale con veicoli a motore delle categorie internazionali M o N (si tratta della classificazione contenuta nell’articolo 47 del codice della strada: veicoli a motore aventi almeno quattro ruote e destinati rispettivamente al trasporto di persone o merci) a condizione che su di essi risulti installato, a proprie spese e funzionante, il c.d. alcolock (in inglese detto Ignition Interlock Device – IID).
Secondo l’indicazione testuale del disegno di legge, si tratta di “un dispositivo che impedisce l’avviamento del motore laddove sia riscontrato al guidatore un tasso alcolemico superiore a zero”.
L’individuazione delle caratteristiche del dispositivo di blocco, delle modalità di installazione e delle officine autorizzate al suo montaggio è rimessa a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione. In ogni caso, tali dispositivi devono essere muniti di un sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione.
In sede di presso la Camera dei deputati, è stato specificato che le officine che possono essere autorizzate al montaggio dell’alcolock sono quelle di autoriparazione di cui alla legge n. 122 del 1992.
Per l’adozione del decreto ministeriale, la disposizione richiama espressamente l’articolo 75, comma 3-bis, a mente del quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è competente a stabilire con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche per i quali siano stati emanati i suddetti decreti sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
➢ Il comma 3-quater stabilisce che il titolare di patente di guida recante i codici unionali 68 e 69 che circoli su strada violando le prescrizioni imposte in tali casi, è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 125, cioè:
- la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 a 638 euro, nonché
- la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi.
Tali sanzioni sono raddoppiate se il titolare di patente italiana recante i predetti codici circola sul territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del dispositivo di blocco c.d. alcolock, ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o per il quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell’installazione.
L’applicazione di tali sanzioni è residuale, essendo prevista per le sole fattispecie non ricadenti nelle previsioni di cui all’articolo 186 in materia di divieto di guida in stato d’ebbrezza (v. supra, l’apposita scheda sull’art. 1, comma 1, lett. a).
Al proposito, la Relazione tecnica evidenzia l’assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle suddette disposizioni, in quanto le spese per l’installazione del dispositivo di blocco sono espressamente poste a carico del titolare della patente di guida condannato per guida in stato di ebbrezza. Il maggior introito derivante per il bilancio dello Stato in conseguenza della previsione di sanzioni pecuniarie innovative non risulta quantificabile a priori.
Il contenuto dell’art. 3 qui in commento è sostanzialmente identico alla proposta di legge d’iniziativa del CNEL (a.C. 684). Di contenuto non dissimile è la proposta di legge del deputato Mulè (a.C. 529), la quale tuttavia prevede l’installazione dell’alcolock su tutte le vetture di nuova costruzione (e non solo su quelle i cui proprietari abbiano sulla patente i codici unionali).
Articolo 4, commi 1 e 2
(Sospensione breve della patente correlata al punteggio, nonché inasprimento dell’apparato sanzionatorio in funzione di sicurezza)
L’articolo 4 modifica in senso di maggior rigore il sistema della penalizzazione del punteggio sulla patente. In via di sintesi, esso introduce – in aggiunta alla graduale diminuzione dei punti a disposizione – l’istituto della sospensione breve della patente di guida.
L’art. 4 si compone di tre commi. Essi verranno esaminati distintamente (in questa scheda i commi 1 e 2 e nella successiva il comma 3).
Il comma 1 porta modifiche all’art. 218 del codice della strada.
Vengono, in sostanza, allungati i termini relativi alla disciplina della sospensione ordinaria della patente (art. 218, comma 2):
- al secondo periodo viene prolungato da 5 a 15 giorni il termine entro cui il destinatario della sanzione della sospensione può avanzare motivata istanza di permesso temporaneo di guida;
- dopo il nono periodo, ne vengono aggiunti due ulteriori, volti a coordinare il tema della sospensione breve (v. infra) con il meccanismo del materiale ritiro della patente. Vi si prevede che – nei casi di sospensione breve motivata dalla violazione del divieto di usare telefoni cellulari et similia alla guida - la patente ritirata dall'organo accertatore è trasmessa alla prefettura del luogo della commessa violazione entro cinque giorni dalla scadenza del termine della sospensione breve applicata ai sensi dell’art. 218-ter. Dal medesimo termine di scadenza della sospensione breve decorre il periodo di durata della sospensione fissato dal prefetto, che si aggiunge a quello previsto dall'articolo 218-ter. In pratica, la disposizione chiarisce che l’istituto della sospensione breve non è sostitutivo ma aggiuntivo rispetto alla sospensione ordinaria;
- al decimo periodo (che ora diviene il dodicesimo) viene prevista l’ipotesi che la formale ordinanza di sospensione della patente (che, in via di fatto, è stata già ritirata) non intervenga nei 15 giorni successivi al materiale ritiro oppure nei 30 giorni successivi nel caso in cui sia stata proposta l’istanza per ottenere il permesso temporaneo. In entrambe tali eventualità il titolare della patente può chiederne la restituzione (vedi anche infra in questa scheda).
Il comma 2 aggiunge – a sua volta - un nuovo articolo 218-ter (rubricato “Sospensione della patente in relazione al punteggio”), il quale introduce la sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida, ridisegnando il sistema della penalizzazione.
L’art. 126-bis del codice della strada – introdotto dal decreto-legge n. 151 del 2003 – prevede che ciascun titolare abbia ha come “patrimonio” sulla patente 20 punti. Le violazioni elencate in un’apposita tabella allegata al codice della strada comportano la progressiva decurtazione di tale punteggio, in aggiunta alla prevista sanzione amministrativa pecuniaria, salvo il reintegro del montante dei punti in caso di assenza di recidive nel biennio e l’acquisizione di nuovi punti in caso di frequenza di appositi corsi (art. 126-bis, commi 4 e 5). Proprio il comma 5 dell’art. 126-bis prevede che – per quanti conservino integro il patrimonio di 20 punti – la mancata violazione di norme per cui sarebbe prevista la decurtazione in un biennio consente un accumulo di ulteriori due punti, comunque entro il limite massimo di 10 punti (per un totale – quindi - di 30).
Il nuovo art. 218-ter – senza modificare l’art. 126-bis – prevede per i conducenti la cui patente risulti avere un patrimonio inferiore a venti punti, non solo l’ulteriore decurtazione e il pagamento della sanzione pecuniaria, ma anche la sospensione breve della patente.
Tuttavia, questo meccanismo aggiuntivo scatta solo in presenza di una serie enumerata e tassativa di infrazioni già sanzionate con la decurtazione secondo la tabella allegata all’art. 126-bis e precisamente:
a) mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (articolo 6, comma 4, lettera b);
b) circolazione contromano (articolo 143, comma 11);
c) mancata precedenza (articolo 145, comma 10);
d) mancato rispetto delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico che vietino la marcia (articolo 146, comma 3);
e) violazione delle regole di attraversamento dei passaggi a livello (articolo 147, comma 5);
f) sorpasso a destra ove non consentito (articolo 148, commi 9-bis e 15), ovvero sorpasso effettuato senza rispettare le prescritte regole di comportamento sia nei confronti di altri veicoli che di tram e velocipedi (articolo 148, comma 15, in violazione dei commi 2, 3 e 8);
g) mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli che abbia provocato una collisione con grave danno ai veicoli stessi e tale da determinare l’applicazione della revisione (articolo 149, comma 5);
h) inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi (articolo 154, comma 7), nonché manovre relative a cambi di direzione o corsia, immissione nel flusso della circolazione, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta o sosta effettuate senza le prescritte cautele e regole di esecuzione (articolo 154, comma 8, in violazione dei commi 1 e 3);
i) per i conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, mancato uso o uso irregolare del casco protettivo (articolo 171, comma 2);
l) mancato uso delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme anti-abbandono, ovvero alterazione o ostacolo al loro normale funzionamento (articolo 172, commi 10 e 11);
m) uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili et similia;
n) per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose: superamento dei periodi di guida stabiliti di oltre il 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida ovvero minimo del tempo di riposo (articolo 174, comma 6); mancato rispetto per oltre il 20 per cento del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti o del limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti (articolo 174, comma 7, terzo periodo); circolazione durante il periodo in cui al conducente sia stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali, indipendentemente dall’entità della violazione accertata (articolo 174, comma 11);
o) quanto alla circolazione sulle autostrade:
a. retromarcia effettuata sulle autostrade e strade extraurbane principali, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, eccezion fatta per le manovre necessarie nelle aree di servizio o parcheggio (articolo 176, comma 1, lettera b);
b. mancato rispetto dell’obbligo di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia (articolo 176, comma 2, lettera a);
c. fermata o sosta, fuori dei casi di emergenza dovuti a malessere degli occupanti del veicolo o inefficienza di questo, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e mancato rispetto dell’obbligo, in tali casi, di portare il veicolo nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento. (articolo 176, comma 5);
d. mancata accensione, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione visiva prescritti, fermo restando, ove questi siano mancanti o insufficienti, l’obbligo di presegnalarsi con il segnale mobile di pericolo (articolo 176, comma 7);
e. mancato rispetto dell’obbligo di collocare il segnale mobile di pericolo qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché' il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, oppure durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione (articolo 176, comma 8);
p) per i conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose, i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di autoveicoli con rimorchio che insieme raggiungano la stessa massa, di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere escluso quello del conducente guida, nonché di autoarticolati e autosnodati, guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste, qualora il tasso alcolemico accertato non sia superiore a 0,5 g/l e anche se abbiano causato un incidente (articolo 186-bis, comma 2);
q) mancata precedenza ai pedoni e in generale mancato arresto in caso di attraversamento di persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella o non vedente, nonché mancato uso di cautela in presenza di bambini e anziani (articolo 191, comma 4).
Come esposto nella Relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge, sono poi escluse le violazioni riguardanti la sosta e la mancanza di documentazione amministrativa, nonché le violazioni più gravi che già prevedono la sanzione della sospensione della patente anche per chi abbia conservato intatto il suo punteggio.
La durata della sospensione è individuata dai commi 2 e 3 del nuovo art. 218-ter e si qualifica come breve, essendo pari a:
a) sette giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente almeno 10 punti residui;
b) quindici giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente meno di 10 punti residui.
La durata della sospensione è raddoppiata se il conducente ha provocato un incidente stradale, compreso il caso in cui tale evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati e il ritiro della patente di guida ove previsto, ai sensi degli articoli 222 e 223 del codice della strada.
Il comma 4 estende l’applicabilità delle previsioni in parola anche ai conducenti titolari di patenti rilasciate all’estero che commettono una delle violazioni di cui sopra (v. comma 1) nel territorio dello Stato, ma con alcuni correttivi:
➢ ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni, è necessario il possesso di un punteggio pari ad almeno un punto, secondo quanto previsto dall’articolo 6-ter del decreto-legge n. 151 del 2003 in materia di disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero;
➢ si applica a costoro la sospensione breve di cui al comma 2, lettera a), pari a sette giorni, se al momento dell’accertamento risulta sulla patente un punteggio compreso tra uno e dieci punti, ovvero quella di cui alla lettera b), pari a quindici giorni, se il punteggio è superiore a dieci punti.
Quella che appare qui un’inversione è dovuta al fatto che negli altri Paesi europei il punteggio sulla patente è calcolato all’inverso (il massimo è 0).
Si rammenta che il decreto-legge richiamato, recante modifiche e integrazioni al Codice della strada, dedica l’articolo 6-ter ai titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, prevedendo che, a coloro che sul territorio italiano commettono in un anno violazioni di norme del codice della strada per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per due anni; se il totale di almeno venti punti è raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno e, se è raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.
A mente del comma 5 del nuovo art. 218-ter, si applicano le disposizioni dell’articolo 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in materia di sospensione ordinaria della patente di guida, in quanto compatibili e ai soli fini del rilascio del permesso di guida ivi indicato, al quale provvede il responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione.
Le disposizioni richiamate stabiliscono che:
❖ nell'ipotesi in cui il codice della strada preveda la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione e del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul medesimo verbale (comma 1);
❖ entro quindici giorni dal ritiro della patente di guida, il conducente a cui è stata sospesa la patente può, ma solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, presentare istanza al Prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992. Il prefetto, nei quindici giorni successivi (ovvero trenta ove sia stato chiesto il permesso temporaneo), emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa; tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza presentata ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere. In caso di accoglimento dell’istanza, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate, ed è altresì comunicata all'anagrafe degli abilitati alla guida (comma 2, periodi richiamati).
Tuttavia – per come si legge anche nella Relazione illustrativa – al fine di semplificare la procedura, nell’art. 218-ter le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 218 subiscono una deroga, e - nello specifico - si prevede che la sospensione della patente non sia subordinata all’adozione di un provvedimento di sospensione da parte del prefetto, ma sia conseguenza automatica della contestazione della violazione. Pertanto, è l’agente od organo di polizia accertatore a provvedere, in sede di contestazione immediata dell’illecito, al ritiro della patente e ciò sembra spiegare anche il motivo per il quale, come detto sopra:
- la trasmissione al prefetto, per l’adozione formale della sospensione ordinaria (se prevista), deve avvenire entro 5 giorni dalla scadenza della sanzione della sospensione breve;
- alla concessione del permesso di guida provvede il responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione e non già il prefetto.
La patente ritirata viene conservata presso l’Ufficio o Comando da cui dipende l’accertatore ed è restituita all’interessato o ad un suo delegato al termine del periodo di sospensione, periodo che decorre dal giorno del ritiro della patente.
Avverso il ritiro della patente è ammessa opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall’articolo 205 del codice della strada con riferimento all’opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. La sospensione è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a cura dell’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione (comma 7).
A tal proposito si valuti l’opportunità di chiarire che le restanti previsioni in merito alla procedura e ai termini del procedimento restano invariate. Si valuti altresì l’opportunità di chiarire se – pur se non condizione di efficacia della sospensione breve – l’adozione del provvedimento formale da parte dell’ufficio competente sia prevista ai fini dell’impugnativa ex art. 205 del codice della strada, laddove si contempla l’opposizione al “provvedimento”.
Il comma 6 del nuovo art. 218-ter, al primo periodo, specifica che le disposizioni di tale articolo si applicano solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione. Ne sono esclusi – dunque – coloro nei cui confronti l’accertamento di violazione è notificato successivamente.
Al proposito, pare porsi altresì il tema dell’applicabilità di un nuovo regime più sfavorevole. A mente dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981, cui l’art. 194 del codice della strada rinvia – le disposizioni qui in commento e l’intero meccanismo che esso configura parrebbero destinate a divenire efficaci a partire dall’entrata in vigore della legge e non potranno avere effetti sulle violazioni commesse in precedenza e sulla situazione di punteggio conseguente.
Il secondo periodo del comma 6 prevede che – qualora il ritiro della patente non sia stato effettuato, per qualunque motivo – il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui consegue la sospensione.
Quanto all’apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in commento, il comma 8 stabilisce che chiunque, durante il periodo di sospensione breve della validità della patente, circoli abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui sopra (v. comma 5) ma in violazione dei limiti ivi stabiliti, è punito con le medesime sanzioni previste per l’ipotesi di sospensione ordinaria dal comma 6 dell’articolo 218, quindi con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.046 a 8.186 euro e le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Se le violazioni sono reiterate, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
Infine, il comma 9 interviene, come sottolinea la Relazione illustrativa di accompagnamento, per assicurare la coerenza del nuovo dettato normativo con la disciplina della recidiva già contenuta nel codice della strada, disciplinando, in particolare, le fattispecie nelle quali, per alcune violazioni, oltre all’applicazione della sospensione c.d. breve sia prevista la sanzione accessoria della sospensione ordinaria della patente di guida per l’ipotesi di recidiva. Pertanto, si prevede che, quando una delle violazioni elencate al comma 1 sia commessa più volte nel corso di un biennio, la sospensione c.d. breve della patente di guida si applichi solo se per le violazioni indicate nello stesso comma 1 non sia già prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; nel caso di concorso delle due sanzioni – chiarisce ancora la Relazione illustrativa – troverà applicazione la sola sospensione in via ordinaria, disposta con provvedimento del Prefetto.
Più in generale, la Relazione illustrativa riconduce la riforma del sistema basato sulla detrazione di punti dalla patente di guida in caso di illeciti alla necessità di aumentarne l’efficacia deterrente e consentirne l’impiego non solo quale strumento di prevenzione, ma anche quale parametro di valutazione della condotta di ciascun conducente ai fini della personalizzazione delle sanzioni applicabili. Risulta, infatti, che tale sistema, introdotto in Italia nel 2003, nei primi anni di vigenza ha avuto effettiva efficacia deterrente, determinando una netta riduzione degli incidenti, ma che tale effetto positivo si è progressivamente ridotto nel tempo, verosimilmente perché l’effetto finale del meccanismo consiste nella mera revisione della patente di guida in caso di azzeramento del punteggio.
Quanto agli oneri derivanti dalle modifiche previste per l’applicazione delle nuove previsioni in materia di sospensione della patente, la Relazione tecnica precisa che il controllo e le verifiche necessarie saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che eventuali adeguamenti e aggiornamenti dei software rientrano tra le attività ordinariamente svolte nell’ambito del Contratto stipulato dal Ministero con il CED per attività di gestione, adeguamento ed evolutiva del software, cui si farà fronte con le risorse a tale scopo destinate nello stato di previsione del MIT sui capitoli 1276 e 1277.
Articolo 4, comma 3
(Sospensione breve della patente correlata al punteggio, nonché inasprimento dell’apparato sanzionatorio in funzione di sicurezza)
L’articolo 4, comma 3, reca modifiche ad alcune disposizioni del codice della strada, volte a inasprire il quadro sanzionatorio per l’eccesso di velocità e per l’uso di telefoni al volante.
Il comma 3 dell’art. 4 modifica, inasprendole, le sanzioni previste agli articoli:
➢ 142, comma 8, attinente a chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità;
➢ 173, comma 3-bis, relativamente a chi fa uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero fa uso di cuffie sonore.
La Relazione illustrativa riconduce l’inasprimento delle sanzioni all’esito del confronto avuto sul punto, in sede di Conferenza Unificata, con l’ANCI che ha, in particolare, evidenziato come - in base ai dati ISTAT - la guida distratta sia la prima causa in assoluto di incidentalità stradale e che le forze dell’ordine evidenziano da tempo che il principale problema è l’uso del cellulare e di altri dispositivi digitali durante la guida; in ragione di tale inasprimento e per evidenti esigenze di coordinamento, la fattispecie di cui all’articolo 173 è stata espunta dall’elenco delle fattispecie cui si applica la sospensione breve.
Venendo al dettaglio, sono interessati dalle modifiche:
❖ l’articolo 142, comma 8, che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 173 a 694 euro chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità: a tale comma è aggiunto, in fine, un nuovo periodo ai sensi del quale, se la violazione è compiuta all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria è innalzata ad euro fra 220 e 880 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
Al proposito, la Relazione illustrativa ricorda che tale sanzione si aggiunge alla sospensione c.d. breve prevista per la violazione di velocità tra 20 e 40 km/h (v. comma 1) e sottolinea che si tratta di un incremento razionale a sistema, in quanto a normativa vigente, per la violazione dei limiti di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h, si applica una sanzione pecuniaria da 543 a 2.170 euro, che è comunque più alta anche di quella raddoppiata, da 220 a 880 euro, ora prevista per il range 10-40 in ambito urbano e in caso di recidiva nell’arco dell’anno.
❖ l’articolo 173, comma 3-bis, che attualmente punisce chi faccia uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante, ovvero faccia uso di cuffie sonore, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 165 a 660 euro, cui si affianca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.
All’esito della modifica normativa, all’accertamento di tale violazione consegue sia l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, i cui valori limite sono elevati rispettivamente a 250 e 1000 euro, sia la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi.
In pratica, è prevista la sospensione ordinaria a prescindere dalla recidiva nel biennio. Questa novità nella disposizione pone il tema della conciliazione tra la sospensione ordinaria e quella breve (su cui v. la scheda che precede, sull’art. 218-ter): ove un conducente che abbia già meno di 20 punti sia sanzionato per uso di smartphone et similia, potrebbe vedersi applicate entrambe le sospensioni (sia la breve sia quella ordinaria), laddove quella ordinaria prima della novella qui proposta gli sarebbe stata applicata solo in caso di ulteriore violazione.
Resta che qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida aggravata (da uno a tre mesi) si affianca anche la sanzione amministrativa pecuniaria aggravata (da 350 a 1400 euro);
❖ la tabella dei punteggi previsti all’articolo 126-bis, contenente l’indicazione dei punti da sottrarre alla patente di guida per singola norma violata, stabilendo la sottrazione, in luogo dei 5 punti previsti genericamente per la violazione dell’articolo 173, commi 3 e 3-bis, di:
- 8 punti per la violazione dell’articolo 173, comma 3, cioè guida senza l’uso di lenti o apparecchi prescritti in sede di rilascio o rinnovo della patente;
- 5 punti per la violazione dell’articolo 173, comma 3-bis, primo periodo, cioè uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di cuffie sonore;
- 10 punti per la violazione dell’articolo 173, comma 3-bis, secondo periodo, cioè commissione nel corso di un biennio di un’ulteriore violazione rispetto a quella di cui al primo periodo.
N.B.: Per i restanti approfondimenti circa gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi anche la
Parte 1;
Parte 3.
(1) (fonte: Dossier redatto dal Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati (rispettivamente Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti e Dipartimento Trasporti). *
* Rispettata la condizione di citare la fonte per la riproduzione dei contenuti originali, nel rispetto della legge.
Documento inserito il 18/12/2024
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