CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO III
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO PRIMO
DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA

CAPO II
Delle contravvenzioni concernenti al polizia amministrativa sociale

SEZIONE I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
(artt. 718 - 727-bis)

 

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Articolo 727 C.P.
Abbandono di animali

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1. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. (1)

2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni di incompatibilità con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

3. All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno; (1)

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(1) Comma modificato dalla Legge 25.11.2024 n. 177, in vigore dal 14.12.2024

 

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