CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 191 CdS
Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

(Vedi art. 191 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. (1) Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all'articolo 190, comma 4.
   2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
   3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
   4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167,00 a euro 665,00.

 

(1) Comma sostituito dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.

 

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OSSERVAZIONI

* In relazione ai doveri di prudenza e diligenza dell'utente ed alla gestione del rischio connesso alle altrui condotte imprudenti, il codice della strada tratteggia obblighi di vasta portata in tre distinti articoli: l'art. 141 impone di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza, nonché di mantenere condizioni di controllo del veicolo idonee a fronteggiare ogni "ostacolo prevedibile"; l'art. 145 pone la regola della "massima prudenza" nell'impegnare un incrocio e l'art. 191 prescrive la massima prudenza nei confronti dei pedoni, sia che si trovino sugli appositi attraversamenti, sia che abbiano comunque già iniziato l'attraversamento della carreggiata.
* Attualmente, l'installazione di dispositivi che rilevano la velocità dei veicoli in transito in prossimità di attraversamenti pedonali regolati da impianto semaforico (c.d. semaforo pedonale), con l'accensione della lanterna semaforica rossa sul senso di marcia dei veicoli che superano la velocità imposta, non è conforme alla normativa vigente in materia (art. 45, comma 1 del C.d.S.) stante il divieto di "... fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto".

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1958 del 17/01/2024
Circolazione Stradale - Artt. 141, 191 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Investimento di pedone - Omicidio stradale - Presunta inevitabilità dell'evento in relazione al comportamento del pedone - Valutazione - Nello specifico campo della circolazione stradale, compreso quello del pedone intento nell'attraversamento della careggiata, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 658 del 09/01/2024
Circolazione Stradale - Artt. 141, 190 e 191 del Codice della Strada - Comportamento dei pedoni e dei conducenti nei confronti dei pedoni - Attraversamento della carreggiata - Investimento di pedone - Comportamento negligente ed imprudente - Responsabilità - La prevedibilità che il pedone attraversi la carreggiata, pur con comportamento negligente, imprudente e con incedere lento al di fuori degli attraversamenti pedonali su di un tratto rettilineo e con buona visibilità configura il reato di omicidio colposo per il conducente del motociclo che lo investe.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6150 del 14/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 154 e 191 del Codice della Strada e 590 bis c.p. - Investimento di pedone - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Manovra di retromarcia - Corretta esecuzione - La manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante, conseguendone che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 566 del 11/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 140, 190 e 191 del Codice della Strada - Principio informatore della circolazione - Comportamento dei pedoni - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni - Rischio di un investimento - Prevenzione - Obblighi comportamentali - Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: l'obbligo di ispezionare la strada costantemente, anche in assenza di strisce pedonali; l'obbligo di mantenere sempre il controllo del veicolo e l'obbligo di prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 45899 del 05/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 140 e 191 del Codice della Strada - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni - Investimento di pedone - Abbagliamento da raggi solari del conducente - Caso fortuito - Insussistenza - In tema di circolazione stradale, l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito è, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una situazione di abbagliamento il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 44407 del 22/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 140 e 191 del Codice della Strada e art. 582 c.p. - Principio informatore della circolazione - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni - Lesioni personali - Condotta imprudente ed imperizia - L'alterco tra il conducente di un veicolo ed un pedone per il parcheggio con l'investimento di quest'ultimo non sempre configura il reato di lesioni volontarie con dolo, se è dimostrato che il conducente, con condotta connotata da imprudenza e imperizia ed in maniera affrettata, verosimilmente in stato di agitazione per il concerto di clacson delle macchine bloccate e l'ingorgo causato, entrava di prepotenza nel posto lasciato libero salendo sul marciapiede urtando il pedone.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 9382 del 31/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 128 e 191 del Codice della Strada - Investimento di pedone in fase di attraversamento su apposito attraversamento pedonale - Requisiti di idoneità alla guida del conducente - Provvedimento di revisione della patente di guida - Presupposti - Purché adeguatamente motivato, il provvedimento di revisione della patente di guida, finalizzato a garantire la sicurezza del traffico stradale, può essere disposto anche in assenza di infrazione al Codice della strada ma, in caso di investimento di un pedone che attraversa la carreggiata stradale su un attraversamento pedonale, è circostanza che ragionevolmente può ingenerare dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità tecnica alla guida in capo al conducente del veicolo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 32460 del 05/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 191 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Investimento di pedone - Risarcimento del danno - Circostanze attenuanti - Esclusione - In tema di omicidio colposo, il risarcimento del danno, cagionato a terzi durante la circolazione stradale di un veicolo, intervenuto per effetto di contratto assicurativo concluso dal soggetto titolare della automobile diverso dal conducente, non integra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, c.p. giacché l'intervento risarcitorio non è ricollegabile all'operato dell'imputato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 18748 del 12/05/2022
Circolazione Stradale - Artt. 141 e 191 del Codice della Strada - Incidente stradale - Abbagliamento da raggi solari - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni - L'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito; in una tale situazione il conducente è tenuto a ridurre la velocità ed anche interrompere la marcia ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13217 del 07/04/2022
Circolazione Stradale - Artt. 140, 190 e 191 del Codice della Strada - Comportamento dei pedoni e dei conducenti nei confronti dei pedoni - Investimento di pedone - L'altezza ridotta del pedone ed il suo attraversamento della carreggiata servendosi degli attraversamenti tracciati tra le auto incolonnate non basta ad escludere la responsabilità del conducente per l'investimento, configurabile solo quando la condotta della vittima presenta una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista ne' prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento; situazione configurabile solo nel caso in cui il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 8940 del 18/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 190 e 191 del Codice della Strada - Comportamento dei pedoni e dei conducenti nei confronti dei pedoni - Investimento di pedone - Responsabilità - La responsabilità del conducente che investe il pedone è esclusa non solo in ragione dell'attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali, ma solo se sia dimostrata, come nel caso di specie, la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale dell'investito tale che l'investitore non abbia l'oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l'evento, ricorrendo ad una manovra salvifica, semprechè all'investitore non sia rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8459 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 141, 190 e 191 del Codice della Strada e art. 591 bis del c.p. - Comportamento dei pedoni e dei conducenti nei confronti dei pedoni - Omicidio stradale - Responsabilità del conducente per l'investimento del pedone - Motivi di esclusione - In tema di reati colposi, quali omicidio o lesioni, posti in essere nell'ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo, poiché il conducente che noti sul percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocità e, occorrendo, anche fermarsi allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8426 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 37, 38, 39, 40, 190 e 191 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Investimento di pedone - Contrasto tra la segnaletica presente - Al pedone, anche se conoscitore dei luoghi, che si accinge ad attraversare la carreggiata in corrispondenza di segnaletica stradale in contrasto, non spetta l'onere di ricostruire quale sia il cartello cui prestare osservanza e quale, invece, sia da disattendere.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 28178 del 21/07/2021
Circolazione Stradale - Artt. 177, 190 e 191 del Codice della Strada - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze - Comportamento dei pedoni e dei conducenti nei confronti dei pedoni - Regola della comune prudenza - Il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato, quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a violare le norme sulla circolazione stradale, è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza nonostante che il pedone, intento nell'attraversamento della carreggiata facendo uso delle cuffie auricolari con musica ad alto volume, fosse notevolmente coperto dalla presenza di un autobus fermo sulla corsia.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 33207 del 31/07/2013
Circolazione Stradale - Artt. 141, 190, 191 e 193 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Investimento di pedone - Esenzione della responsabilità da parte del conducente - Presupposti - In caso di investimento di pedone, il conducente del veicolo può essere esente da responsabilità non per il solo comportamento colposo del pedone, ma quando la condotta del pedone configuri una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile e che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento; basti pensare al conducente del veicolo investitore che si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile.

 

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