Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Documento inserito il 17 dicembre 2024
2024_12_17 Legge 25 novembre 2024, n. 177. Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Parte 1. Modifiche al codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza, Modifiche al codice della strada in materia di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e Modifiche al codice penale.
Dal dossier redatto dal Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati (rispettivamente Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti e Dipartimento Trasporti) (1).
impaginazione a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano
Attenzione: nel testo di seguito proposto, ogni riferimento alle norme del codice della strada "attualmente in vigore" (o similari) si riferiscono alla norma precedentemente in vigore prima dell'applicazione della Legge 25 novembre 2024, n. 177, mentre i link agli articoli del predetto C.d.S. rimandano alla norma già aggiornata alla luce dell'entrata in vigore della Legge 25 novembre 2024, n. 177.
Indice degli argomenti trattati in questo approfondimento:
Introduzione (parte comune)
La documentazione di seguito riportata, a cura dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
Il disegno di legge (A.S. n. 1086 - Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada), poi Legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) pubblicata in G.U. n. 280 del 29/11/2024 comprende un ampio pacchetto di modifiche che ruota – anzitutto – attorno agli articoli 186 e 187 del codice della strada, configurando una struttura di prevenzione e di sanzioni assai articolata, la quale include anche novelle agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale (rispettivamente: omicidio stradale e lesioni stradali) volta a coordinare tali disposizioni con il nuovo testo del codice della strada (in particolare: eliminando il problema del nesso di causalità tra assunzione dello stupefacente da parte del guidatore ed effettivo stato di alterazione psico-fisica).
Sempre con lo scopo di incrementare la forza deterrente della normativa, viene rivisitato il sistema della “patente a punti”, introdotto nel codice della strada con il decreto-legge n. 151 del 2003. Nel far rinvio alla scheda sull’art. 3 (v. infra), qui basti anticipare che nel nuovo regime proposto – dopo una decurtazione che porti il titolare ad avere meno di 20 punti – non segue più soltanto l’ulteriore decurtazione del punteggio residuo ma viene irrogata anche la sanzione della c.d. sospensione breve della patente.
La riforma proposta interessa poi gli aspetti della formazione dei guidatori, della gradualità dell’abilitazione alla guida delle vetture e delle cilindrate maggiori e dell’accertamento delle violazioni con strumenti da remoto (i temi detti comunemente “varchi ZTL” e autovelox).
Poi ancora - e salvo altre - il testo proposto concerne le tematiche:
- dei veicoli di micro-mobilità elettrica, con modifiche alla disciplina introdotta nella legge di bilancio per il 2020;
- della circolazione delle biciclette, con modifiche volte a migliorarne la sicurezza;
- della sosta in città, con ulteriori modifiche all’art. 7 del codice della strada, dopo quelle già introdotte nel 2021;
- delle zone a traffico limitato anche in ambito extraurbano.
A chiusura del provvedimento, il disegno di legge comprende un’ampia delega legislativa per il riordino complessivo della materia, unita all’autorizzazione a emanare successivamente regolamenti di delegificazione.
Articolo 1, comma 1, lett. a)
(Modifiche al codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza)
L’articolo 1 reca modifiche agli artt. 186 e 187 del codice della strada, innovando la disciplina sanzionatoria per la guida in stato di ebbrezza e per quella successiva all’assunzione di stupefacenti.
Esso contiene anche una disposizione di coordinamento con il codice penale, in tema di omicidio stradale e lesioni stradali.
Questi aspetti verranno esaminati distintamente.
L’art. 1 si compone di due commi, che apportano modifiche rispettivamente agli articoli 186 e 187 del codice della strada e agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale.
Secondo la Relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. n. 1435, la scelta di intervenire congiuntamente su tali fonti deriva da una duplice considerazione:
- le condotte di guida in stato di ebbrezza o di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope rappresentano un fenomeno molto diffuso tra i conducenti e sono considerate tra le principali cause di incidentalità stradale;
- l’operatività dei citati articoli e, in generale, l’efficacia general-preventiva delle sanzioni ivi previste risultano attenuate dalla tempistica del procedimento penale e dall’incertezza della pena, derivante dall’applicazione dell’istituto del lavoro di pubblica utilità (la Relazione governativa si riferisce al lavoro di pubblica utilità, di cui all’articolo 186, comma 9-bis del codice della strada. Si ricorda, altresì, che con la legge n. 67 del 2014 è stato introdotto l’istituto della messa alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen. L’esperimento della prova consiste nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, determinati dal giudice secondo un programma e un termine prestabilito; nel frattempo il procedimento penale resta sospeso. Espletata la prova e se questa ha esito positivo, il giudice dichiara il reato estinto), dei benefici processuali, nonché della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis del codice penale.
Iniziando con il comma 1, lett. a), relativo all’art. 186, è necessario rammentare la struttura della disposizione novellata.
Vi è contenuto in generale il divieto di guidare in stato di ebbrezza determinato dall’uso di bevande alcoliche (comma 1).
Nel comma 2, la trasgressione del divieto è punita in un doppio livello:
i) se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, si ha un illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 573 a 2.170. È irrogata altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi (comma 2, lett. a);
ii) se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si ha un reato di natura contravvenzionale, punito con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro). È irrogata altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a un anno (comma 2, lett. b);
iii) se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita – anche qui – con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro). È irrogata altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni. Inoltre, per il caso che il trasgressore abbia usato la vettura altrui, è previsto che la durata della sospensione sia raddoppiata; se poi il medesimo trasgressore commetta lo stesso fatto entro i due anni successivi all’accertamento (recidiva infrabiennale) la patente è revocata. Salvo che il veicolo non appartenga ad altri, la condanna o il patteggiamento per questa fattispecie comportano la confisca del mezzo (comma 2, lett. c).
Si ricordi, a proposito delle ultime due ipotesi – che sono penalmente rilevanti – che l’art. 223 del codice della strada statuisce che per i casi di sospensione della patente prevista come sanzione accessoria, tale provvedimento si attua in via provvisoria mediante il ritiro immediato della patente da parte dell’agente accertatore e la trasmissione al prefetto, il quale dispone la sospensione, che può durare al massimo 2 anni (3 per i casi di cui all’art. 222 del codice della strada e 5 per i reati di omicidio o lesioni stradali). In caso di condanna, poi, il provvedimento prefettizio si consolida per la durata stabilita dal giudice; in caso di proscioglimento (art. 224, comma 4) il prefetto ordina la restituzione della patente al titolare.
Si rammenti altresì che tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza – nonché il rifiuto di sottoporsi a controllo – sono motivo di decurtazione di 10 punti dalla patente, ai sensi della tabella allegata all’art. 126-bis del codice della strada.
Ciò premesso, l’art. 1, comma 1, lettera a), aggiunge all’art. 186 due nuovi commi: il 9-ter e il 9-quater.
a) Il nuovo comma 9-ter stabilisce che sulla patente del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reato (id est: i reati di guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, v. supra) siano apposti i codici unionali 68 “LIMITAZIONE DELL’USO – Niente alcool” e 69 “LIMITAZIONE DELL’USO – Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”.
In pratica, tali codici - previsti dall’Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE – sono volti a indicare che quel conducente, rispettivamente, non può più bere prima di mettersi alla guida (cod. 68); oppure può guidare solo veicoli dotati di uno speciale dispositivo – detto alcolock (o Ignition Interlock Device - IID) – tale per cui, il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell’apparecchio. Se viene rilevato un tasso alcolemico nel fiato, la macchina non parte (cod. 69) (Nella Relazione illustrativa è detto che questa disposizione è stata sollecitata dalla Conferenza Unificata. Quanto agli oneri derivanti dalle modifiche normative illustrate nel testo, la Relazione tecnica evidenzia che esse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Allo stesso tempo, non è possibile quantificare a priori le maggiori entrate per il bilancio dello Stato derivanti dall’innalzamento delle sanzioni.).
I codici sono apposti dal prefetto, il quale – preso atto delle condanne – dispone la revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, e provvede ai conseguenti adempimenti. L’indicazione di questi codici resta sulla patente per:
➢ 2 anni per il caso della contravvenzione più lieve (0,8 – 1,5 grammi per litro);
➢ 3 anni per il caso della contravvenzione più grave (sopra i 1,5 grammi per litro);
➢ un tempo maggiore se lo decide la commissione medica competente per i rinnovi della patente, ai sensi dell’art. 119 del codice della strada.
Nell’ipotesi in cui il condannato sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (si tenga presente al proposito che la Commissione europea ha avanzato una proposta di modifica della direttiva 2015/413/UE in materia di scambio d’infomrazioni sulle infrazioni stradali), ma abbia comunque acquisito la residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell’articolo 136-bis, comma 4, ultimo periodo, che impone al titolare della patente medesima di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta, prima di sottoporsi alla procedura di revisione.
b) Il nuovo comma 9-quater prevede due aggravamenti di pena.
✓ al primo periodo, è stabilito che le sanzioni di cui all’art. 186, comma 2, lett. da a) a c) (v. supra), siano tutte aumentate di un terzo se la violazione è commessa da chi ha già l’indicazione dei citati codici sulla patente;
✓ al secondo periodo, è stabilito che le sanzioni di cui all’art. 186, comma 2, lett. da a) a c) (v. supra), siano raddoppiate se il conducente manomette o rimuove l’alcolock o i relativi sigilli.
A questo riguardo, parrebbe pertanto che tali aumenti (del terzo o del doppio) riguardino sia le sanzioni pecuniarie sia quelle detentive previste alle lett. b) e c) del comma 2.
Articolo 1, comma 1, lett. b)
(Modifiche al codice della strada in materia di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope)
L’articolo 1, comma 1, lett. b) reca modifiche all’art. 187 del codice della strada, innovando la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all’assunzione di stupefacenti.
L’art. 1, comma 1, lettera b) novella in molti punti l’art. 187 del codice della strada. Anche in questo caso è necessario ricordare la struttura della disposizione vigente.
Il comma 1 dell’art. 187 in esame – omessa la statuizione di principio (diversamente dall’art. 186) sul divieto di porsi alla guida di un veicolo se sotto effetto di stupefacenti – passa direttamente a incriminare (mediante una fattispecie contravvenzionale) la “guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”.
Come reso evidente dal dato testuale, il reato - attualmente - consiste nel porsi alla guida della vettura in stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione della sostanza vietata. Essenziale per l’accertamento del fatto-reato è, dunque, l’accertamento del nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull’organismo. La Cassazione è consolidata su questo orientamento (v. da ultimo Cass., sez. IV penale, 25 gennaio 2023, n. 5890 e Cass., sez. IV penale, 18 aprile 2023, n. 22682 e ancora trib. Vicenza 4 febbraio 2022, n. 129).
Per il resto, il comma 1 dell’art. 187 ricalca il modello dell’art. 186, comma 2, lett. c): all’accertamento del reato segue l’applicazione di pene congiunte (detentiva e pecuniaria); la sospensione (amministrativa) della patente da uno e due anni; e la confisca del veicolo. Il comma 1-bis a sua volta prevede il raddoppio delle pene se l’autore del fatto cagiona un incidente stradale. Il comma 1-quater prevede altresì l’aumento dell’ammenda da un terzo alla metà se il fatto è commesso tra le ore 22 e le 7.
Ai commi 2 e seguenti, l’art. 187 attualmente vigente prevede un triplo grado di controlli sulla persona del conducente, volti a stabilire se questi abbia assunto sostanze vietate:
▪ un primo controllo – di tipo preliminare – è svolto nell’immediatezza del fermo del veicolo con il conducente a bordo: si tratta di quelli che il comma 2 chiama “accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”;
▪ un secondo livello di controllo è svolto – anch’esso nell’immediatezza del fermo del veicolo con il conducente a bordo – se il primo controllo ha dato esito positivo o se comunque vi sia il ragionevole sospetto che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti (comma 2-bis). In questo caso il conducente è sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia;
▪ il terzo livello di controllo – sostanzialmente alternativo al secondo – si ha quando quest’ultimo non sia possibile perché manca il personale ausiliario o perché il conducente si rifiuta di sottoporvisi. In tale caso egli è accompagnato presso un’apposita struttura sanitaria (fissa o mobile) per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari (comma 3).
Al comma 8 dell’art. 187 attualmente in vigore è poi incriminato – peraltro con la formula della consunzione (“salvo che il fatto non costituisca più grave reato”: per esempio, resistenza a pubblico ufficiale, n.d.r) – il fatto di rifiutarsi di sottoporsi ai predetti controlli (anche qui: pena congiunta, detentiva e pecuniaria - arresto da 6 mesi a un anno e ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 – sospensione della patente e confisca).
Si rammenti altresì che la guida successiva all’assunzione di stupefacenti – nonché il rifiuto di sottoporsi a controllo – sono motivo di decurtazione di 10 punti dalla patente, ai sensi della tabella allegata all’art. 126-bis del codice della strada.
A fronte di questo panorama, il testo proposto dall’art. 1, comma, 1, lett. b) introduce un consistente pacchetto di modifiche dell’art. 187.
La principale è – dunque – la riformulazione del fatto-reato, mediante la soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica e la tipizzazione della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti. In pratica, al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico (comma 1, lett. b) n. 2 dell’art. 1 qui in commento). Il dichiarato intento della modifica – pertanto – è di superare le difficoltà applicative dovute alla dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione (v. la Relazione illustrativa, pag. 4 dello stampato a.C. 1435).
Tanto è evidenziato anche dalla modifica conseguenziale della rubrica dell’art. 187 (comma 1, lett. b) n. 1 dell’art. 1 qui esaminato); nonché ancora dalla modifica del comma 1-bis.
Significativa è anche la modifica in tema di controlli. Al comma 2-bis si introduce la possibilità che il controllo in seconda battuta del conducente non sia limitato alla mucosa del cavo orale ma comprenda anche la saliva.
La citata Relazione illustrativa del Governo (ancora pag. 4) afferma al proposito che la modifica è tesa a consentire di “effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare del conducente. Tale prelievo, acquisito secondo modalità che dovranno essere fissate da apposite direttive adottate congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero della salute in modo idoneo a garantire la custodia del campione prelevato, consentirà di accertare se il conducente abbia o meno assunto sostanze stupefacenti. Gli accertamenti dovranno essere effettuati da laboratori certificati e secondo le regole tecniche previste per gli accertamenti di tossicologia forense. Il prelievo salivare, infine, dovrà essere effettuato nel rispetto della riservatezza e dell’integrità fisica dei conducenti e, in ragione delle sue caratteristiche peculiari (il liquido salivare costituisce microfiltrato del sangue, che è matrice elettiva per l’accertamento tossicologico), consentirà di verificare con certezza la recente assunzione della sostanza”.
Sempre nel comma 2-bis, viene soppresso il riferimento all’adozione di un decreto ministeriale volto a definire le modalità di effettuazione degli accertamenti e le caratteristiche degli strumenti portatili da impiegare a tal fine.
Come chiarisce la Relazione illustrativa, tale decreto – previsto sin dal 2010 – non è stato mai adottato. Sicché nella nuova formulazione proposta il controllo salivare avverrà secondo linee guida emanate dai Ministeri dell’interno e della salute e presso laboratori certificati.
Per coerenza, è modificato altresì il comma 2 al fine di includere anche gli accertamenti (appena menzionati) di cui al successivo comma 2-bis tra in vista dei quali svolgere quelli qualitativi preliminari (v. supra).
Sempre in coerenza con la soppressione della nozione di alterazione psico-fisica, viene modificato anche il comma 5-bis dell’art. 187, nel senso che il divieto di proseguire il tragitto può essere impartito dalla polizia stradale anche solo sulla base dei primi e preliminari controlli, ove l’esito di quelli successivi non sia ancora disponibile. Il veicolo è quindi fatto trasportare da terze persone al luogo indicato dal conducente o presso l’autorimessa più vicina.
Con l’aggiunta di un nuovo comma 5-ter, un’analoga disposizione è prevista per il caso che (non solo l’esito dei controlli successivi – id est: degli accertamenti analitici – non sia noto, ma) non sia possibile nemmeno la loro effettuazione.
Il prefetto – in tal caso – dispone in ogni caso che il conducente si sottoponga entro 60 giorni alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici alla guida.
Se l’interessato non ottempera all’ordine nel termine prescritto, si applica l’articolo 128, comma 2, e pertanto è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Per l’ipotesi di circolazione durante il periodo di sospensione, è prevista la sanzione amministrativa da 168 a 678 euro e la revoca della patente di guida. Le medesime disposizioni si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida.
Se poi l’esito della visita di cui al comma 4 dell’art. 119 è d’inidoneità alla guida, il prefetto revoca la patente (il cui nuovo conseguimento non è possibile se non dopo tre anni). Il testo del disegno di legge chiarisce che si tratta di una deroga al comma 5 del medesimo art. 119, giacché la revoca per inidoneità, di regola, spetta alla motorizzazione civile.
Anche il comma 6 dell’art. 187 è interessato da un’ampia modifica (comma 1, lett. b) n. 9 dell’art. 1 qui in commento). Esso – nella nuova versione proposta – di fatto ricalca il comma 5-ter, reiterandone le disposizioni anche per il caso in cui al prefetto siano resi disponibili gli esiti degli accertamenti analitici svolti su campioni di fluido del cavo orale (di cui al citato comma 2-bis), ovvero la certificazione sugli accertamenti compiuti sui campioni di liquidi biologici, rilasciata dai strutture sanitarie fisse o mobili, strutture sanitarie pubbliche o accreditate o a esse equiparate (di cui ai commi 3, 4 e 5). Il prefetto – dunque – ordina in ogni caso che il conducente si sottoponga entro 60 giorni a visita medica e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione.
Sono poi introdotti (comma 1, lett. b) n. 10 dell’art. 1 qui in esame) i commi e 6-bis a 6-ter, i quali hanno a oggetto l’ipotesi in cui i conducenti non risultino ancora titolari di patente di guida (al proposito, val la pena segnalare che la Commissione europea ha avanzato la proposta di modificare la direttiva 2022/2651/UE e il regolamento 2018/1724/UE nonché la proposta di una nuova direttiva sul ritiro della patente).
➢ L’art. 6-bis disciplina il caso del minore di anni 21 che non abbia la patente, nei riguardi del quale sia accertato il reato (appena riepilogato e come modificato) del comma 1 oppure quello di cui al successivo comma 8 del medesimo art. 187 (vale a dire il rifiuto di sottoporsi ai controlli, v. supra). La conseguenza è che il conseguimento della patente è precluso – anche per conversione di patente estera - fino a 24 anni compiuti. Se l’interessato aveva il permesso temporaneo (c.d. foglio rosa) esso è sospeso o revocato e occorre aspettare i 24 anni di età.
➢ L’art. 6-ter disciplina il caso del maggiore di anni 21 che non abbia la patente, il quale commetta i reati appena ricordati. Si stabilisce che:
- nelle more del procedimento penale, non si applica la sospensione provvisoria di cui all’art. 223 del codice della strada ma il divieto di conseguire la patente per un tempo da 1 a due anni;
- a giudizio concluso, non si applicano la sospensione (come provvedimento definitivo) o la revoca della patente bensì divieto di conseguire la patente – rispettivamente – per un tempo corrispondente alla durata della sospensione (caso sospensione) o per 3 anni dall’accertamento dei fatti (caso revoca).
Viene poi introdotto un nuovo comma 6-quater, il quale inerisce al seguito dell’ordine prefettizio di effettuare la visita medica. Vi si dispone che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 126 relativamente alla durata e alla conferma della validità della patente, nei casi in cui all’esito della visita medica il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno; alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere tre anni e alle conferme successive non può eccedere cinque anni.
(Si ricorda che – viceversa – in condizioni normali i rinnovi per la patente A (AM, A1 e A2) e B (B1 e BE) valgono 10 anni per quanti non abbiano ancora compiuto 50 anni; e 5 anni fino ai 70. Al proposito, infatti, la Relazione illustrativa specifica che il differente percorso di verifica dell’idoneità psico-fisica, riducendo la durata della validità della patente di guida, consente di monitorare, mediante visite più accurate e frequenti, il conducente che ha fatto uso di stupefacenti, il quale viene pertanto sottoposto ad una sorveglianza sanitaria più frequente rispetto ai guidatori non assuntori).
Infine, il testo proposto (art. 1, comma 1, lett. b) n. 11) novella il comma 8 dell’art. 187.
Come ricordato, esso prevede il reato di chi si rifiuta di sottoporsi ai controlli previsti dei commi 2, 2-bis, 3 o 4; le sanzioni sono quelle dell’art. 186, comma 7, vale a dire quelle per la guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro: pene detentiva e pecuniaria; sospensione della patente e ripetizione della visita medica per l’idoneità alla guida (ex art. 119).
La novella prevede che, oltre all’obbligo di sottoporsi a visita medica, sia disposta dal prefetto, in ogni caso, la sospensione in via cautelare della patente fino all’esito dell’esame di revisione (secondo modalità demandate al regolamento).
Quanto agli oneri, la Relazione tecnica evidenzia che le modifiche introdotte dalla lettera b) del comma 1 qui in commento non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia in quanto gli accertamenti ivi previsti sono già svolti dalle amministrazioni competenti che, pertanto, provvederanno all’attuazione della norma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; sia perché i costi derivanti dal deposito del veicolo a seguito degli accertamenti previsti sono posti espressamente a carico del conducente del veicolo medesimo.
Articolo 1, comma 2
(Modifiche al codice penale)
L’articolo 1 – al comma 2 - reca modifiche di coordinamento con il codice penale, in tema di omicidio stradale e nautico e lesioni stradali e nautiche.
L’art. 1 - al comma 2 - apporta modifiche agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale. Tali modifiche dipendono dalla novella illustrata nella scheda precedente sull’art. 187 del codice della strada.
Giova rammentare che nel 2016 (legge n. 41), il codice penale era stato a sua volta interessato da una novella in materia di omicidio colposo (art. 589) e lesioni colpose (590).
Erano stati introdotti, rispettivamente, gli artt. 589-bis e 590-bis, nei quali si dedicava un’autonoma incriminazione ai fatti nei quali la violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline (vale a dire i casi di colpa specifica ex art. 43 del codice penale) inerisse alla circolazione stradale. Prima della legge n. 41 del 2016, tale evenienza era considerata circostanza aggravante.
Nel contesto di queste nuove autonome fattispecie di reato – attualmente in vigore - il comma 2 di entrambe le citate disposizioni prevede la circostanza aggravante (a effetto speciale) che il fatto della morte di una persona o il cagionarle lesioni gravi o gravissime dipendesse dallo stato di ebbrezza alcolica (di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) del codice della strada) o dall’alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’art. 187 del medesimo codice.
Il quadro edittale vigente è il seguente:
- omicidio stradale: da 2 a 7 anni;
- omicidio stradale aggravato per violazione delle norme sulla circolazione stradale ex artt. 186 e 187: da 8 a 12 anni;
- lesioni stradali gravi: da 3 mesi a un anno;
- lesioni stradali gravi aggravate per violazione delle norme sulla circolazione stradale ex artt. 186 e 187: da 3 a 5 anni;
- lesioni stradali gravissime: da uno a 3 anni;
- lesioni stradali gravissime aggravate per violazione delle norme sulla circolazione stradale ex artt. 186 e 187: da 4 a 7 anni;
Come evidenziato nella scheda che precede, il riferimento all’alterazione psico-fisica è stato eliminato dalla disposizione di cui all’art. 187, sicché un coordinamento testuale era necessario.
Data la natura di reato causalmente orientato di entrambe le fattispecie di cui agli artt. 589-bis e 590-bis, la modifica è – tuttavia – nel senso di eliminare non già il riferimento all’alterazione psico-fisica bensì quello al medesimo art. 187.
Quindi – per aversi l’ipotesi aggravata delle fattispecie qui in parola – non sarà sufficiente la mera concomitante realizzazione del reato di cui all’art. 187 ma si dovrà dimostrare l’effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente che ha cagionato la morte o le lesioni.
Per ulteriori modifiche agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. v. anche infra alla scheda sull’art. 1-bis.
N.B.: Per i restanti approfondimenti circa gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi anche la
Parte 2;
Parte 3.
(1) (fonte: Dossier redatto dal Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati (rispettivamente Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti e Dipartimento Trasporti). *
* Rispettata la condizione di citare la fonte per la riproduzione dei contenuti originali, nel rispetto della legge.
Documento inserito il 17/12/2024
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