LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione II
Applicazione
(artt. 13 - 31)
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Articolo 20
della L. n. 689/1981
Sanzioni amministrative accessorie (1) (2)
L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest’ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti. (2)
E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
(1) Il tema delle sanzioni amministrative accessorie nella circolazione stradale è trattata, in maniera estensiva, dal Titolo V, Capo I, Sezione II del codice della strada, e precisamente dai seguenti articoli:
Art. 210 - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale;
Art. 211 - Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive;
Art. 212 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività;
Art. 213 - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa;
Art. 214 - Fermo amministrativo del veicolo;
Art. 214-bis - Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca;
Art. 214-ter - Destinazione dei veicoli confiscati;
Art. 215 - Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo;
Art. 215-bis - Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, dissequestrati e confiscati;
Art. 216 - Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente;
Art. 217 - Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione;
Art. 218 - Sanzione accessoria della sospensione della patente;
Art. 218-bis - Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati;
Art. 218-ter - Sospensione della patente in relazione al punteggio;
Art. 219 - Revoca della patente di guida;
Art. 219-bis - Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni.
(2) Comma inserito dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217.
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