OSSERVAZIONI
* Dall'entrata in vigore della c.d. "Riforma Cartabia", in caso di sinistro stradale con feriti che contemplano il reato di lesioni personali stradali gravi (prognosi tra 21 e 40 giorni) o gravissime (prognosi oltre 40 giorni), previsto dall'art. 590-bis del c.p., attualmente la procedibilità d'ufficio è circoscritta alle sole ipotesi di lesioni aggravate:
- dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) del C.d.S. (art. 590-bis, comma 2 del c.p.);
- dalla guida di un veicolo a motore in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 187 del C.d.S. (art. 590-bis, comma 2 del c.p.);
- dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d) del C.d.S. (art. 590-bis, comma 3 del c.p.);
- dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera b) del C.d.S. (art. 590-bis, comma 4 del c.p.);
- dalla guida di un veicolo a motore in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita (art. 590-bis, comma 5, punto 1 del c.p.);
- dall'attraversamento di un'intersezione con il semaforo disposto al rosso, ovvero circolando contromano con un veicolo a motore (art. 590-bis, comma 5, punto 2 del c.p.);
- dall'effettuazione di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, oppure a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale, oppure di linea continua con un veicolo a motore (art. 590-bis, comma 5, punto 3 del c.p.);
- dalla guida di un veicolo a motore senza essere munito di patente di guida, oppure con patente sospesa o revocata (art. 590-bis, comma 6 del c.p.);
- dalla guida di un veicolo a motore sprovvisto di assicurazione obbligatoria, quando è di proprietà del conducente (art. 590-bis, comma 6 del c.p.).
* Le sanzioni accessorie alle violazioni previste nel codice della strada devono essere applicate anche in caso di mancata contestazione immediata anche quando l'operatore di polizia non può procedere all'immediata contestazione poichè le circostanze non lo consentono.
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.
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