CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

 

Articolo 218-bis CdS
Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.
   2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
   3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categorie A1, A2 o A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.

 

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OSSERVAZIONI

* Dall'entrata in vigore della c.d. "Riforma Cartabia", in caso di sinistro stradale con feriti che contemplano il reato di lesioni personali stradali gravi (prognosi tra 21 e 40 giorni) o gravissime (prognosi oltre 40 giorni), previsto dall'art. 590-bis del c.p., attualmente la procedibilità d'ufficio è circoscritta alle sole ipotesi di lesioni aggravate:
   - dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) del C.d.S. (art. 590-bis, comma 2 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 187 del C.d.S. (art. 590-bis, comma 2 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d) del C.d.S. (art. 590-bis, comma 3 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera b) del C.d.S. (art. 590-bis, comma 4 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita (art. 590-bis, comma 5, punto 1 del c.p.);
   - dall'attraversamento di un'intersezione con il semaforo disposto al rosso, ovvero circolando contromano con un veicolo a motore (art. 590-bis, comma 5, punto 2 del c.p.);
   - dall'effettuazione di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, oppure a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale, oppure di linea continua con un veicolo a motore (art. 590-bis, comma 5, punto 3 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore senza essere munito di patente di guida, oppure con patente sospesa o revocata (art. 590-bis, comma 6 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore sprovvisto di assicurazione obbligatoria, quando è di proprietà del conducente (art. 590-bis, comma 6 del c.p.).
* Le sanzioni accessorie alle violazioni previste nel codice della strada devono essere applicate anche in caso di mancata contestazione immediata anche quando l'operatore di polizia non può procedere all'immediata contestazione poichè le circostanze non lo consentono.
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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