Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Decreto 09/10/2015 n. 193
DECRETO 9 ottobre 2015, n. 193
Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della «navetta turistica».
(GU Serie Generale n. 283 del 04/12/2015)
Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2015
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare gli articoli 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100 e 116;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada»;
Vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, e successive modificazioni, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonchè dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;
Viste le conclusioni della Commissione di studio, di cui al decreto dirigenziale 8 luglio 2013 per la definizione delle caratteristiche dei veicoli atipici;
Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Vista la nota del 17 ottobre 2014, con cui la Direzione generale per la motorizzazione ha espletato la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2015;
Viste le note del 23 aprile 2015 e del 1° ottobre 2015, con le quali lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
DECRETA
Art. 1
Definizione
1. La navetta turistica è considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si definisce «navetta turistica» il veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo.
2. La circolazione della navetta turistica deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall'ente o dagli enti proprietari della strada.
3. La navetta turistica deve raggiungere, per costruzione, una velocità massima non superiore a 25 km/h.
4. La navetta turistica non è idonea al traino.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto individua i requisiti richiesti per la circolazione e la guida della navetta turistica.
Art. 3
Assimilazione ai fini della circolazione
1. Ai fini della circolazione su strada, la navetta turistica è assimilata ai veicoli di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 4
Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
1. Ad ogni veicolo costruito in serie definito «navetta turistica» si applica l'omologazione del tipo, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del decreto ministeriale del 2 maggio 2001, n. 277, in conformità alle prescrizioni tecniche elencate:
a) nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento;
b) nelle direttive comunitarie, di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento;
c) ovvero nei regolamenti UNECE (United Nations Economic Commission for Europe - Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) e regolamenti UE ad esse equivalenti, e nelle eventuali prescrizioni tecniche alternative;
d) nell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.
Art. 5
Verifiche periodiche
1. La verifica periodica della navetta turistica viene effettuata secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 6
Immatricolazione e documenti di circolazione delle navette turistiche
1. La circolazione della navetta turistica è subordinata all'immatricolazione, con le modalità e le formalità previste dall'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 7
Patente per la guida delle «navette turistiche»
1. Ai fini della circolazione sulla strada, come definita dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per condurre le navette turistiche di cui all'articolo 1 è necessario essere in possesso della patente di guida della categoria B e di titolo abilitativo in relazione all'uso.
Art. 8
Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione delle navette turistiche già immesse in circolazione in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo ed in Turchia
1. La navetta turistica, già immessa in circolazione in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo ed in Turchia, per l'immissione in circolazione su strada in Italia è soggetta alla verifica delle condizioni di idoneità alla circolazione e di protezione degli utenti, sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza.
2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di idoneità alla circolazione e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento, non comporta la ripetizione di controlli già esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.
3. La verifica delle condizioni di riconoscimento, di cui al comma 2, deve essere effettuata presso i Centri Prova Autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 ottobre 2015
Il Ministro: Delrio
Visto, Il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3370
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