LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione III
Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni
(artt. 32 - 39)
<< articolo precedente INDICE GENERALE articolo successivo >>
Articolo 35
della L. n. 689/1981
Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'art. 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 e il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile.
Si osservano, in ogni caso, gli artt. 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. (1)
L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando l'opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione l'iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal Pretore se vi è pericolo nel ritardo.
Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.
La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli artt. 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
(2) .
(1) Comma modificato dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.