LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione II
Applicazione 
(artt. 13 - 31)

 

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Articolo 26
della L. n. 689/1981

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

 

  L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

  Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

 

 

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OSSERVAZIONI

 Articolo in vigore dal 15 dicembre 1981.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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