LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione II
Applicazione 
(artt. 13 - 31)

 

<< articolo precedente    INDICE GENERALE   articolo successivo >>

Articolo 18
della L. n. 689/1981

Ordinanza-ingiunzione (1)

 

  Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

  L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

  Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

  Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

  Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

  La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. (2)

  L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

 

(1) Per l'iter dell'ordinanza-ingiunzione nell'ambito della circolazione stradale, vedasi l'art. 207 del codice della strada
(2) Comma inserito dalla Legge 3 agosto 1999, n. 265.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

 Il presente articolo, in vigore dal 21 agosto 1999, tratta dell'ordinanza-ingiunzione, inteso quale meccanismo efficace per la gestione delle violazioni amministrative, garantendo al contempo il diritto di difesa del destinatario.
 Nello specifico è un atto amministrativo che consente alle autorità competenti di irrogare sanzioni per violazioni di norme amministrative senza dover ricorrere a un processo penale. Questa legge è stata introdotta per semplificare e velocizzare il procedimento sanzionatorio, rendendo più efficiente la gestione delle infrazioni.
 Quando un'autorità competente a farlo accerta una violazione, può decidere di emettere un'ordinanza-ingiunzione.
 Il destinatario dell'ordinanza-ingiunzione ha il diritto di contestare l'atto. Può farlo presentando un'opposizione entro un termine stabilito dalla legge, che di solito è di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione. Durante questo periodo, il destinatario può esporre le proprie ragioni, fornire prove a sostegno della propria posizione e chiedere la revoca o la modifica della sanzione.
 Se il destinatario non presenta opposizione entro il termine previsto, l'ordinanza-ingiunzione diventa definitiva. In questo caso, il destinatario è obbligato a pagare la sanzione entro i termini stabiliti. La mancata osservanza di questo obbligo può portare a ulteriori azioni di recupero da parte dell'autorità competente.
 Una volta che l'ordinanza-ingiunzione è diventata definitiva, l'autorità può procedere al recupero della somma dovuta. Questo può avvenire attraverso diverse modalità, come il pignoramento dei beni o il blocco di conti bancari, a seconda delle normative vigenti.
 L'ordinanza-ingiunzione rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il rispetto delle norme amministrative. Permette alle autorità di intervenire rapidamente in caso di violazioni, contribuendo a mantenere l'ordine pubblico e a tutelare i diritti dei cittadini. Inoltre, offre un'alternativa al processo penale, che può essere lungo e complesso, rendendo il sistema giuridico più accessibile e meno gravoso.

 

DISCLAMER: Il testo contenuto nella presente sezione "OSSERVAZIONI" non riveste alcun carattere di ufficialità, ma costituisce una semplice opinione dei curatori del portale, e per la quale non è previsto alcun aggiornamento obbligatorio da parte degli stessi. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale