LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione II
Applicazione 
(artt. 13 - 31)

 

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Articolo 14
della L. n. 689/1981

Contestazione e notificazione (1)

 

  La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

  Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

  Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

  Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

  Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

  L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

 

(1) Per la contestazione e la notificazione delle violazioni nell'ambito della circolazione stradale, vedasi rispettivamente l'art. 200 e l'art. 201 del codice della strada.

 

 

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OSSERVAZIONI

 L'articolo (in vigore dal 1 gennaio 2004) stabilisce un principio fondamentale: non appena un'autorità competente accerta una violazione, deve contestarla immediatamente sia a chi ha commesso materialmente la violazione (il trasgressore), sia a chi è responsabile in solido per il pagamento della sanzione (ad esempio, il proprietario di un veicolo per un'infrazione commessa dal conducente).
 La contestazione immediata è un diritto del trasgressore e del responsabile in solido, perché consente loro di:

  • essere informati tempestivamente dell'addebito contestato, permettendo una difesa più efficace;
  • raccogliere prove a discolpa o contestare immediatamente le circostanze dell'infrazione;
  • evitare un inutile aggravio della sanzione con interessi o spese aggiuntive, che potrebbero derivare da una notifica tardiva.

 Allo stesso tempo, è un dovere dell'autorità che accerta la violazione, per garantire la correttezza del procedimento sanzionatorio e la certezza del diritto.

 Con l'espressione "quando è possibile", la norma lascia intendere che ci possono essere situazioni in cui la contestazione immediata non è praticabile. Ad esempio:

  • violazioni complesse: quando l'accertamento richiede indagini più approfondite;
  • trasgressore non identificabile: quando non è possibile identificare immediatamente il trasgressore (ad esempio, in caso di fuga);
  • situazioni di pericolo: quando la contestazione immediata potrebbe mettere a rischio la sicurezza dell'agente o di terzi.

 In questi casi, la contestazione può essere differita, ma deve avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro i termini previsti dalla legge (di solito 90 giorni per i residenti in Italia e 360 giorni per i residenti all'estero).

 La norma, inoltre, prevede la figura del "responsabile in solido", ovvero un soggetto che, pur non avendo commesso materialmente la violazione, è tenuto a pagare la sanzione insieme al trasgressore. Questa figura è prevista in diversi contesti, ad esempio:

  • violazioni del codice della Strada: il proprietario del veicolo è responsabile in solido per le infrazioni commesse dal conducente;
  • illeciti amministrativi: il datore di lavoro può essere responsabile in solido per le violazioni commesse dai dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

 La contestazione immediata deve essere fatta anche al responsabile in solido, per informarlo tempestivamente della sua responsabilità e permettergli di esercitare i propri diritti di difesa.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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