LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione II
Applicazione 
(artt. 13 - 31)

 

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Articolo 22
della L. n. 689/1981

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione (1) (2)

 

  Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (3)

  (4).

  (5).

  (6).

  (7).

  (8).

  (9).

 

(1) In tema ordinanza-ingiunzione, vedasi l'art. 18 della presente Legge.
(2) Per l'iter dell'ordinanza-ingiunzione nell'ambito della circolazione stradale, vedasi l'art. 207 del codice della strada.
(3) Comma modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, sostituito dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
(4) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Il comma abrogato così recitava "Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero".
(5) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Il comma abrogato così recitava "L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata".
(6) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Il comma abrogato così recitava "ll ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito".
(7) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Il comma abrogato così recitava "Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria".
(8) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Il comma abrogato così recitava "Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile".
(9) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Il comma abrogato così recitava "L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile".

 

 

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OSSERVAZIONI

 L'articolo, in vigore dal 6 ottobre 2011 tratta dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione (art. 18 della presente Legge) che, secondo la Legge n. 689/1981, è uno strumento giuridico utilizzato per sanzionare le violazioni amministrative. Questa legge stabilisce le modalità con cui le autorità competenti possono irrogare sanzioni senza dover passare attraverso un processo penale.
 In breve, quando viene accertata una violazione, l'autorità preposta emette un'ordinanza-ingiunzione che contiene la descrizione della violazione, la sanzione proposta e le modalità per presentare eventuali opposizioni. Il destinatario ha la possibilità di contestare l'ingiunzione, presentando le proprie ragioni entro un termine prefissato. Se non viene presentata opposizione, l'ordinanza diventa definitiva e la sanzione deve essere pagata.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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