LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora
Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione II
Applicazione
(artt. 13 - 31)
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Articolo 22
della L. n. 689/1981
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione (1) (2)
Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (3)
(4).
(5).
(6).
(7).
(8).
(9).
(1) In tema ordinanza-ingiunzione, vedasi l'art. 18 della presente Legge.
(2) Per l'iter dell'ordinanza-ingiunzione nell'ambito della circolazione stradale, vedasi l'art. 207 del codice della strada.
(3) Comma modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, sostituito dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
(4) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Il comma abrogato così recitava "Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero".
(5) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Il comma abrogato così recitava "L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata".
(6) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Il comma abrogato così recitava "ll ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito".
(7) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Il comma abrogato così recitava "Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria".
(8) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Il comma abrogato così recitava "Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile".
(9) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Il comma abrogato così recitava "L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile".
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