Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Decreto Dirigenziale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21/11/2023, n. 0000468
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini alle imprese in materia di trasporti e navigazione
DECRETO DIRIGENZIALE 21 novembre 2023, n. 468
"Disposizioni in materia di rilascio delle targhe storiche per i veicoli di interesse storico e collezionistico".
(non pubblicato in G.U. - In vigore dal 25 novembre 2023)
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada” e, in particolare, gli articoli 60 e 93, comma 4, in materia di classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e di rilascio di targhe storiche, nonché l’articolo 110 in materia di immatricolazione delle macchine agricole;
VISTO l’articolo 215, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2023, recante previsioni di “Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio di una targa storica a veicoli di interesse storico e collezionistico” (in G.U. n. 225 del 26 settembre 2023) e, in particolare, l’articolo 9, comma 3, il quale demanda ad atto della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione l’individuazione delle modalità operative per l'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, recante “Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica”;
CONSIDERATO che l’obbligo della consegna dei veicoli fuori uso ai centri di raccolta, ai fini della loro demolizione e della loro radiazione dal Pubblico registro automobilistico a cura dei medesimi centri, decorre dal 30 giugno 1998, in forza della previsione contenuta nell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e che dette previsioni sono ora contenute nei vigenti decreti legislativi 24 giugno 2003, n. 209 e 3 aprile 2006, n. 152;
CONSIDERATO altresì che l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, nel modificare l’allora vigente articolo 103 del Codice della Strada, ha abrogato la possibilità, a decorrere dal 27 aprile 2006, di richiedere al PRA la formalità di cessazione della circolazione dei veicoli non avviati alla demolizione (cd. radiazione per ritiro del veicolo su area privata);
RITENUTO aderente alla lettera e alla ratio delle disposizioni contenute nell’articolo 93, comma 4, del Codice della Strada la possibilità del rilascio della targa storica per i veicoli radiati per ritiro su area privata entro il 26 aprile 2006, nonché di quelli radiati per demolizione prima del 30 giugno 1998 e di fatto mai conferiti ad un centro di raccolta o demoliti, ad esclusione di quelli per i quali siano stati erogati contributi statali alla rottamazione;
CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni contenute nell’articolo 93, comma 4, del Codice della Strada hanno natura di norme speciali entro i limiti dallo stesso stabiliti tra i quali, in particolare, la condizione che la targa storica da rilasciare per un determinato veicolo di interesse storico e collezionistico non risulti, dai dati di archivio, attribuita ad un altro veicolo ancora circolante e che pertanto, entro detti limiti, le disposizioni stesse prevalgono sulla disciplina contenuta nell’articolo 102 del medesimo Codice, in materia di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione delle targhe;
PRESO ATTO che l’attuazione delle nuove disposizioni in materia di rilascio delle targhe storiche per i veicoli di interesse storico e collezionistico impone l’adeguamento delle procedure informatiche e telematiche attualmente in uso;
RITENUTA l’opportunità che dette procedure, adeguate allo scopo, siano sottoposte ad una verifica di funzionalità preventiva al loro utilizzo generalizzato, attraverso la previsione di una fase di sperimentazione da condurre con l’ausilio di operatori professionali individuati dalle Associazioni di categoria del settore della consulenza automobilistica;
RITENUTO, pertanto, di dover individuare le modalità operative per l’applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2023;
DECRETA
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) c.d.s.: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo Codice della Strada”;
b) decreto ministeriale: il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 26 settembre 2023 e recante previsioni di “Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio di una targa storica a veicoli di interesse storico e collezionistico”;
c) targa storica: la targa o le targhe di cui all’articolo 93, comma 4, c.d.s., conforme alla grafica originale del periodo storico di riferimento;
d) DGMOT: la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;
e) UMC: l’Ufficio o gli Uffici Motorizzazione Civile e relative Sezioni coordinate;
f) ANV: l’Archivio Nazionale dei Veicoli di cui agli articoli 225 e 226 c.d.s.;
f) ACI: l’Automobile Club d’Italia;
g) PRA: il Pubblico registro automobilistico;
h) STA privati: gli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e le delegazioni ACI abilitati allo “Sportello telematico dell’automobilista” istituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e successive modificazioni.
Articolo 2
(Oggetto e finalità)
1. A norma dell’articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale, il presente decreto disciplina le modalità operative per il rilascio, ai sensi dell’articolo 93, comma 4, c.d.s., della targa storica per i veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 60 c.d.s..
2. Il presente decreto si applica agli autoveicoli e ai motoveicoli, così come definiti dagli articoli 53 e 54 c.d.s., nonché alle macchine agricole di cui all’art. 57 c.d.s., iscritti in uno dei registri previsti dall’articolo 60, comma 4, c.d.s. e già immatricolati in Italia.
Articolo 3
(Veicoli per i quali è rilasciata la targa storica)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, la targa storica può essere rilasciata, a richiesta degli interessati, per gli autoveicoli, i motoveicoli e le macchine agricole:
- già immatricolati in Italia e radiati d’ufficio ai sensi dell’articolo 96 c.d.s.;
- radiati per esportazione ai sensi dell’articolo 103 c.d.s.;
- radiati per ritiro su area privata, ai sensi della previgente legislazione, su richiesta presentata per la prima volta entro il 26 aprile 2006;
- radiati per demolizione, ai sensi della previgente legislazione, prima del 30 giugno 1998, ad esclusione di quelli per i quali siano stati erogati contributi statali alla rottamazione;
- immatricolati in Italia e mai dismessi dalla circolazione, per i quali venga richiesta una reimmatricolazione con targa storica;
- privi di targhe e di documenti di circolazione, quando non risultino radiati né successivamente reimmatricolati in Italia.
2. Per i veicoli di cui al comma 1, la targa storica è associata al veicolo in sede di immatricolazione o di reimmatricolazione dello stesso.
3. La targa storica può essere altresì rilasciata per gli autoveicoli, i motoveicoli e le macchine agricole mai cessati dalla circolazione e ancora muniti di targa storica originale rilasciata in Italia, in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della targa stessa, secondo quanto disposto dall’articolo 6.
4. La targa storica può essere rilasciata solo a condizione che la stessa, nell’ANV o nell’archivio PRA, risulti essere già stata precedentemente associata al veicolo di interesse storico e collezionistico per il quale viene richiesta l’immatricolazione o la reimmatricolazione.
Articolo 4
(Competenza)
1. Gli STA privati provvedono alla immatricolazione e alla reimmatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli di interesse storico e collezionistico, soggetti ad iscrizione al PRA, mediante l’utilizzo delle procedure telematiche previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. Gli STA privati rilasciano il documento unico di circolazione e di proprietà con contestuale associazione del numero della targa storica.
2. Gli UMC provvedono alla immatricolazione e alla reimmatricolazione delle macchine agricole di interesse storico e collezionistico, nonché degli autoveicoli e dei motoveicoli di interesse storico e collezionistico non soggetti ad iscrizione al PRA, mediante l’utilizzo delle procedure già in uso. Gli UMC rilasciano la carta di circolazione con contestuale associazione del numero della targa storica.
Articolo 5
(Adempimenti)
1. Preliminarmente alla presentazione, allo STA privato o all’UMC a seconda dei casi, dell’istanza di immatricolazione o di reimmatricolazione, gli interessati richiedono apposita visura dei dati presenti nell’ANV e nell’archivio PRA per la verifica del numero di targa storica associato al veicolo in sede di prima immatricolazione in Italia, ovvero in un momento storico successivo purché siano rispettati i limiti temporali di vetustà prescritti per la classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Le istanze di immatricolazione e di reimmatricolazione soggiacciono al pagamento delle ordinarie tariffe previste a legislazione vigente, da corrispondere ai fini del rilascio, a seconda dei casi, del documento unico di circolazione e di proprietà o della carta di circolazione.
3. Per i veicoli soggetti ad iscrizione al PRA, il corrispettivo per la produzione della targa storica, previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale, è corrisposto dopo che la pratica di immatricolazione o di reimmatricolazione sia stata convalidata con successo dal PRA, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. La ricevuta di pagamento è presentata all’UMC che provvede ad inoltrare all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la richiesta di produzione della targa storica.
Articolo 6
(Furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della targa storica)
1. In caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della targa storica, l’UMC provvede a richiedere all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la produzione di nuova targa storica contenente la medesima sequenza numerica o alfanumerica della targa sottratta, smarrita, distrutta o deteriorata. In tal caso, il veicolo di interesse storico e collezionistico non è sottoposto a reimmatricolazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai veicoli di interesse storico e collezionistico già circolanti con targa storica alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelli immatricolati o reimmatricolati con targa storica successivamente alla entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 7
(Disposizioni finali)
1. Al fine della verifica della corretta funzionalità delle procedure informatiche e telematiche implementate per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché per l’individuazione degli eventuali ulteriori interventi di ottimizzazione che si rendessero necessari, a decorrere dal 27 novembre 2023 e fino al 5 gennaio 2024 è condotta una fase di sperimentazione con l’ausilio di un numero ristretto di operatori professionali individuati dalle Associazioni di categoria del settore della consulenza automobilistica UNASCA, CONFARCA e ANDAC.
2. A decorrere dall’8 gennaio 2024, le procedure di cui al comma 1 sono utilizzate da tutti gli STA privati. A decorrere dalla medesima data, le procedure stesse sono rese disponibili per gli UMC per l’immatricolazione e la reimmatricolazione delle macchine agricole e degli autoveicoli e motoveicoli, di interesse storico e collezionistico, non assoggettati all’obbligo di iscrizione al PRA.
3. Con Circolare congiunta DGMOT e ACI sono diramate le istruzioni operative di dettaglio, nonché l’indicazione delle documentazioni da presentare a corredo delle istanze di immatricolazione e di reimmatricolazione ai fini del rilascio delle targhe storiche.
Articolo 8
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il 25 novembre 2023.
(ing. Pasquale D’Anzi)
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