Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare congiunta

Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 35223 del 24 novembre 2023
e
Automobile Club Italia protocollo numero 9509/23 del 27 novembre 2023

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione
Prot. n. 0035223 del 24/11/2023

ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Direzione Gestione e Sviluppo PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali
Prot. n. 0009509/23 del 27/11/2023

 

OGGETTO: Veicoli di interesse storico e collezionistico – Artt. 60 e 93, comma 4, c.d.s. - Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2023 – Decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione 21 novembre 2023 - Rilascio delle targhe storiche.

   

A) Premesse

 La presente circolare persegue la finalità di impartire istruzioni operative in tema di procedure per il rilascio dei documenti di circolazione, con contestuale assegnazione delle targhe d’epoca, per i veicoli di interesse storico e collezionistico, secondo quanto previsto dal decreto del 4 agosto 2023 adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione delle disposizioni recate dall’art. 93, comma 4, c.d.s.. Detto decreto è entrato in vigore il 26 settembre 2023 e si applica a decorrere dal 25 novembre 2023, data a decorrere dalla quale trovano altresì applicazione le istruzioni contenute nella presente circolare.

 

A.1) Fonti di riferimento

 La presente circolare tiene conto di quanto disposto dalle seguenti fonti:

- art. 60, comma 4, c.d.s. e art. 215 reg. es. c.d.s., a norma dei quali è individuata la categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico e sono definite le condizioni per la loro immatricolazione e circolazione su strada;
- art. 93, comma 4, c.d.s., il quale prevede, per i veicoli di interesse storico e collezionistico, la possibilità del rilascio di targhe con sequenza numerica o alfanumerica d’epoca conformi alla grafica originale;
- art. 110 c.d.s., recante la disciplina dell’immatricolazione delle macchine agricole;
- d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98, istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà;
- decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009 (in S.O. n. 55 alla G.U. n. 65 del 19.03.2010), e relativa circolare applicativa prot. n. 79260 del 4 ottobre 2010, che ha integralmente sostituito la circolare prot. n. 19277 del 3 marzo 2010, contenente la disciplina delle procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei Registri, per la loro riammissione in circolazione e per la revisione periodica;
- decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2023 (in G.U. n. 225 del 26-9-2023), recante disposizioni di attuazione delle norme in materia di rilascio delle targhe storiche per i veicoli di interesse storico e collezionistico;
- decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione 21 novembre 2023, recante la disciplina delle modalità operative per il rilascio delle targhe storiche per i veicoli di interesse storico e collezionistico.

 

A.2) Ambito oggettivo di applicazione

 A norma dell’art. 60 c.d.s., rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti in uno dei seguenti Registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI, i quali sono ammessi a circolare su strada a condizione che posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli. La medesima norma riconduce altresì in detta categoria anche le macchine agricole di interesse storico e collezionistico.

 Pertanto, la presente circolare si applica:

- agli autoveicoli e motoveicoli così come definiti dagli articoli 53 e 54 c.d.s. e richiamati dalla circolare prot. 79260 del 4 ottobre 2010, vale a dire:

  • motocicli con o senza sidecar;
  • tricicli (motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri);
  • mototrattori, motoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale;
  • quadricicli, diversi da quelli leggeri;
  • motoarticolati;
  • autovetture;
  • autoveicoli per trasporto promiscuo;
  • autocarri;
  • autoveicoli per trasporto specifico ed uso speciale;
  • autocaravan;
  • autobus;
  • autotreni;
  • autoarticolati;

- alle macchine agricole di cui all’art. 57 c.d.s..

 In ogni caso, deve trattarsi di veicoli con data di costruzione antecedente di almeno 20 anni rispetto alla data della richiesta di iscrizione in uno dei Registri di cui all’articolo 60 del c.d.s., già immatricolati in Italia e che siano stati:

- radiati d’ufficio (art. 96 c.d.s.);
- radiati per esportazione (art. 103 c.d.s.);
- radiati per ritiro su area privata (con istanze presentate per la prima volta entro il 26.04.2006);
- radiati per demolizione prima del 30 giugno 1998, ad esclusione di quelli per i quali siano stati erogati contributi statali alla rottamazione;
- mai dismessi dalla circolazione, per i quali venga richiesta una reimmatricolazione con targa d’epoca.

 La presente circolare si applica altresì ai seguenti casi particolari:

- veicoli privi di targhe e di documenti di circolazione, che non risultino radiati né successivamente reimmatricolati in Italia;
- veicoli mai cessati dalla circolazione e ancora muniti di targhe d’epoca rilasciate in Italia, in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento delle targhe stesse.

 Restano in ogni caso esclusi:

- i ciclomotori;
- i veicoli radiati per demolizione a decorrere dal 30 giugno 1998, nonché tutti i veicoli radiati ai sensi della normativa in materia di contributi statali alla rottamazione (causale: “CG - contributo governativo”) a prescindere dalla data di presentazione della richiesta;
- i veicoli non presenti nell’ANV e nell’archivio PRA in quanto mai immatricolati in Italia.

 

A.3) Presupposti

 Oltre ad essere iscritti in uno dei Registri di cui all’art. 60 c.d.s., i veicoli di interesse storico e collezionistico per i quali è riconosciuta la facoltà di richiedere il rilascio della targa d’epoca, ivi inclusi i veicoli di origine sconosciuta (i.e.: privi di targhe e/o documenti di circolazione), debbono essere presenti (targa/telaio) almeno in uno dei due archivi: ANV e archivio PRA.
 In mancanza, non potrà procedersi all’assegnazione della targa d’epoca.

 I veicoli stessi, in quanto iscritti in uno dei predetti Registri, debbono altresì essere muniti del certificato di rilevanza storica e collezionistica, rilasciato ai sensi dell’art. 4 del richiamato decreto ministeriale 17 dicembre 2009, oppure di un attestato di storicità rilasciato anteriormente alla data del 20 marzo 2010.

 

B) Procedure di immatricolazione, reimmatricolazione e assegnazione di targa d’epoca

 B.1) Competenza:

 Le richieste di immatricolazione o di reimmatricolazione, con contestuale assegnazione di targhe d’epoca, possono essere presentate:

- presso gli UMC, limitatamente alle macchine agricole ed agli autoveicoli e motoveicoli non assoggettati all’obbligo di iscrizione al PRA, anche per il tramite degli Studi di consulenza automobilistica;
- presso gli STA privati, per veicoli soggetti ad iscrizione al PRA.

 

 B.2) Procedure applicabili

 Alla immatricolazione e alla reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico assoggettati all’obbligo di iscrizione al PRA provvedono gli STA privati mediante l’utilizzo delle procedure previste dal d.lgs. n. 98/2017, con conseguente rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà (DU).

 Quanto ai criteri per procedere alla immatricolazione e alla reimmatricolazione, nonché ai prescritti controlli tecnici, si rinvia in particolare alle istruzioni impartite con la circolare MOT prot. n. 79260 del 4 ottobre 2010, che qui si richiama integralmente, nonché alle circolari MOT prot. n. 1263 del 16.01.2023 e prot. n. 3570 del 3.02.2023 in tema di visita e prova.

 Alla immatricolazione e alla reimmatricolazione delle macchine agricole e degli autoveicoli e motoveicoli non soggetti ad iscrizione al PRA (art. 26 del RD 29 luglio 1927, n. 1814) provvedono gli UMC mediante l’utilizzo delle procedure già in uso, alle quali sono state apportate le necessarie modifiche al fine di consentire l’assegnazione di targhe d’epoca, con conseguente rilascio della carta di circolazione.

 In entrambi i casi, e in applicazione del DM 4 agosto 2023, non si procede quindi al rilascio di “libretti di circolazione” conformi alla grafica originale.

 

 B.3) Adempimenti preliminari al rilascio della targa d’epoca

 Al fine di garantire il buon esito delle istanze di assegnazione delle targhe d’epoca, tenuto anche conto dell’entità del contributo dovuto per la produzione delle stesse (v. successivo par. C), e al fine di ridurre i relativi tempi procedimentali, gli interessati provvedono a richiedere preliminarmente agli UMC e agli Uffici PRA la verifica che almeno in uno dei rispettivi archivi (ANV e archivio PRA) il veicolo sia presente e sia possibile accertare il numero della targa rilasciata al momento della prima immissione in circolazione in Italia, ovvero in un momento storico successivo purché siano rispettati i limiti temporali di vetustà prescritti per la classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

 Pertanto, se dai dati d’archivio risulta che al veicolo, nel corso del tempo, siano state assegnate targhe diverse, gli interessati hanno facoltà di indicare, nell’istanza di immatricolazione o di reimmatricolazione, il numero di targa d’epoca prescelto. L’ultimo numero di targa d’epoca per il quale è possibile richiedere la riassegnazione deve essere già stato rilasciato da non meno di 20 anni (40 per le macchine agricole) anteriori alla data della attuale richiesta di immatricolazione o di reimmatricolazione.

 Per le macchine agricole e i veicoli non soggetti ad iscrizione al PRA, la predetta verifica è effettuata esclusivamente presso gli UMC attraverso l’interrogazione dei dati presenti nell’ANV.

 Per la verifica dei dati presenti nell’ANV, gli interessati presentano agli UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica, una istanza di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, motivata dalla manifestazione di interesse ad ottenere il rilascio di targhe d’epoca. L’istanza è soggetta al pagamento di € 16,00 per imposte di bollo ed € 10,20 per diritti di motorizzazione (codice tariffa nazionale: “N004”).

 Per la verifica dei dati presenti negli archivi PRA l’interessato richiede una visura per targa, secondo le modalità oggi in uso, con il versamento della tariffa di 6,00 euro per ogni singola ispezione richiesta.

 

 B.4) Veicoli assoggettati all’obbligo di iscrizione al PRA

 La richiesta di immatricolazione o di reimmatricolazione, con contestuale assegnazione di targa d’epoca, dei veicoli di interesse storico e collezionistico è redatta sul modello di istanza unificata, secondo le procedure in uso in materia di rilascio del DU.

 Nell’istanza unificata (IU) deve essere indicato il numero di targa d’epoca del quale si richiede l’assegnazione (da indicare nel campo “Targa”) nonché l’ultimo numero di targa assegnato al veicolo (da indicare nel campo “Targa Precedente”).

 Si procede alla immatricolazione e alla iscrizione al PRA (codice pratica: C01750) in caso di veicoli già immatricolati in Italia:

- radiati d’ufficio (art. 96 c.d.s.);
- radiati per esportazione (art. 103 c.d.s.);
- radiati per ritiro su area privata (con istanze presentate per la prima volta entro il 26.04.2006);
- radiati per demolizione prima del 30 giugno 1998.

 In tal caso, al fascicolo digitale devono essere allegati:

- l’attestazione di visura rilasciata dall’UMC e dall’Ufficio PRA;
- il titolo di proprietà (dichiarazione di proprietà o dichiarazione di vendita);
- il certificato di rilevanza storica e collezionistica (o l’eventuale attestato di storicità);
- le ricevute di pagamento delle tasse automobilistiche arretrate per i tre anni precedenti a quello della reiscrizione del veicolo con una maggiorazione del 50% (per i veicoli radiati d’ufficio ex art. 96 c.d.s.);
- la riproduzione digitale degli eventuali documenti di circolazione o di proprietà d‘epoca in possesso del richiedente.

 A tale ultimo riguardo, si rammenta che i documenti originali d’epoca possono essere restituiti agli interessati su richiesta degli stessi.

 Si procede, invece, alla reimmatricolazione e al rinnovo di iscrizione al PRA (codice pratica: C02110) nel caso in cui le targhe d’epoca vengano richieste per veicoli già immatricolati in Italia e successivamente reimmatricolati e mai dismessi dalla circolazione.

 Al riguardo, si ricorda che per poter emettere il DU occorre verificare preliminarmente che i due Archivi siano allineati e, laddove necessario, procedere all’allineamento secondo le modalità in uso.

 Al fascicolo digitale debbono essere allegati:

- l’attestazione di visura rilasciata dall’UMC e dall’Ufficio PRA;
- il certificato di rilevanza storica e collezionistica (o l’eventuale attestazione di storicità), se il veicolo non è ancora stato classificato quale veicolo di interesse storico e collezionistico sul documento di circolazione;
- la carta di circolazione o il DU, il CDP/CDPD o il foglio complementare;
- l’eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la resa denuncia del furto, dello smarrimento o della distruzione delle targhe o dei documenti di circolazione o di proprietà, oppure l’eventuale denuncia in originale.

 Per i veicoli circolanti, all’atto della presentazione dell’istanza debbono essere restituite anche le relative targhe. Detti veicoli, in quanto privi di targhe, non potranno quindi circolare o sostare su strada sino a quando non verrà effettuata la consegna delle targhe d’epoca richieste.

 Si procede, altresì, alla reimmatricolazione anche nel caso di veicoli di interesse storico e collezionistico privi di targhe e di documenti di circolazione, immatricolati in Italia, ma che non risultino radiati né successivamente reimmatricolati nel nostro Paese. In tal caso, verrà riassegnato il numero di targa d’epoca che risulta ancora attivo ovvero, a richiesta dell’interessato, l’eventuale numero di targa precedente se presente in ANV o nell’archivio PRA.

 L’ipotesi da ultima considerata costituisce una accezione limitata della categoria di veicoli di interesse storico e collezionistico comunemente definiti come di “origine sconosciuta”. Pertanto, fermo restando che detti veicoli sono suscettibili di immatricolazione ordinaria secondo le istruzioni operative recate dalla richiamata circolare MOT prot. n. 79260 del 4 ottobre 2010, per quanto di interesse ai fini della presente trattazione si precisa che i veicoli stessi possono ottenere l’assegnazione di targa d’epoca solo a condizione, secondo la regola generale, della presenza in almeno in uno dei due Archivi: ANV o PRA.

 Il fascicolo digitale può essere inoltrato solo previo pagamento delle ordinarie tariffe (imposte di bollo, diritti di motorizzazione, emolumenti PRA e IPT) prescritte per il rilascio del DU in sede di immatricolazione e reimmatricolazione. In mancanza, verrà inibita la stampa del DU.

 Le istanze e i relativi fascicoli digitali sono soggetti a preconvalida da parte dell’UMC e a convalida, successivamente all’emissione del DU, da parte dell’Ufficio PRA, secondo le ordinarie procedure implementate in attuazione del d.lgs. n. 98/2017.

 

 B.5) Macchine agricole e veicoli non soggetti ad iscrizione al PRA

 Espletata, da parte degli interessati, la fase preliminare di visura dei dati presenti nell’ANV, gli stessi presentano all’UMC l’istanza di immatricolazione o di reimmatricolazione redatta sul modello TT2119, al quale sono allegate, oltre alla ordinaria documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia, anche la documentazione di seguito elencata:

- in caso di immatricolazione:

a) l’attestazione di visura dei dati presenti nell’ANV;
b) il certificato di rilevanza storica e collezionistica (o l’eventuale attestazione di storicità);
c) le ricevute di pagamento delle prescritte tariffe (imposte di bollo e diritti di motorizzazione);
d) copia degli eventuali documenti di circolazione d’epoca in possesso del richiedente;

 - in caso di reimmatricolazione:

a) l’attestazione di visura dei dati presenti nell’ANV;
b) il certificato di rilevanza storica e collezionistica (o l’eventuale attestazione di storicità);
c) la carta di circolazione e le targhe;
d) l’eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la resa denuncia del furto, dello smarrimento o della distruzione delle targhe o dei documenti di circolazione;
e) copia degli eventuali documenti di circolazione d’epoca in possesso del richiedente.

 All’atto della presentazione dell’istanza, i predetti documenti d’epoca sono portati in visione all’UMC il quale, verificata la corrispondenza tra gli originali stessi e le copie allegate all’istanza, li restituisce agli interessati.

 

C) Produzione e consegna delle targhe d’epoca

 A seguito dell’emissione del DU e della convalida da parte dell’Ufficio PRA, ovvero dell’emissione della carta di circolazione nel caso di macchine agricole e di veicoli non soggetti ad iscrizione al PRA, l’interessato trasmette all’UMC, anche per il tramite dello Studio di consulenza che ha curato la pratica, la ricevuta di pagamento, effettuato mediante la piattaforma PagoPA, del contributo dovuto per la produzione della targa d’epoca che ammonta a:

- euro 549,00 per gli autoveicoli;
- euro 274,50 per i motoveicoli e le macchine agricole.

 La ricevuta di pagamento è trasmessa via PEC all’UMC unitamente alla comunicazione conforme all’allegato modello (All. 1).

 Entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, l’UMC provvede ad effettuare l’ordinativo all’IPZS, con richiesta da trasmettere con PEC all’indirizzo che sarà indicato con apposito File Avviso.

 Effettuata dall’IPZS la consegna dell’ordinativo, l’UMC provvede altresì a comunicare all’interessato o allo Studio di consulenza la data e la fascia oraria in cui è possibile il ritiro delle targhe.

 All’atto del ritiro, l’intestatario o la persona da questi delegata, ovvero l’incaricato dello Studio di consulenza, appone la propria firma nell’apposito spazio previsto nel modello allegato (All. 1) a conferma della presa in consegna delle targhe.

 

 C.1) Grafica e formato delle targhe antecedenti al 1952

 Si fa presente infine che, allo stato, in ragione delle effettive possibilità industriali di produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel rispetto dei livelli di servizio e del contributo fissati dal DM 4 agosto 2023, il formato e la grafica delle targhe metalliche che riproducono quelle antecedenti al 1952 non potrà che essere unificata e conforme alle prescrizioni della conferente legislazione del 1952.

 

D) Duplicazione delle targhe d’epoca

 Per i veicoli di interesse storico e collezionistico che circolano con targhe d’epoca rilasciate in Italia, gli interessati possono richiedere agli UMC il duplicato delle targhe stesse nel caso in cui queste siano oggetto di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento.

 Detta possibilità è riconosciuta esclusivamente per i veicoli di interesse storico e collezionistico già circolanti con targa d’epoca alla data del 25 novembre 2023 e per i veicoli di interesse storico e collezionistico immatricolati o reimmatricolati con targa storica successivamente alla predetta data secondo le istruzioni operative contenute nella presente circolare.

 Alla richiesta di rilascio del duplicato delle targhe d’epoca, redatta conformemente al modello allegato alla presente circolare (All. 2), sono allegati:

- la fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del richiedente:
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la resa denuncia del furto, dello smarrimento o della distruzione delle targhe o dei documenti di circolazione o di proprietà, oppure l’eventuale denuncia in originale;
- la fotocopia del documento di circolazione del veicolo;
- le targhe deteriorate;
- la ricevuta di pagamento del contributo dovuto per la produzione della targa d’epoca;
- la ricevuta di pagamento di euro 16,00 per imposte di bollo dovute per la richiesta (codice tariffa nazionale: “N019”).

 L’UMC, verificato preliminarmente che il veicolo è presente nell’ANV quale veicolo di interesse storico e collezionistico identificato con il numero della targa della quale viene chiesta la duplicazione, provvede all’ordinativo all’IPZS secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo C.

 Al riguardo, si sottolinea che:

- laddove si tratti di veicoli ai quali è stata associata la targa d’epoca sulla base delle istruzioni operative contenute nella presente circolare, il veicolo è munito di DU o di carta di circolazione ed è dunque certamente presente nell’ANV quale veicolo di interesse storico e collezionistico;
- viceversa, nel caso di veicoli già circolanti con targhe d’epoca alla data della presente circolare, appare opportuno che gli interessati richiedano all’UMC una preventiva visura dei dati presenti nell’ANV, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il buon esito dell’istanza di duplicazione delle targhe stesse; ciò in ragione dell’entità del contributo previsto per la produzione delle targhe d’epoca e della impossibilità di disporne il rimborso nel caso in cui l’istanza venga respinta.

 La presentazione della richiesta all’UMC ed il ritiro delle targhe presso il medesimo Ufficio possono essere effettuati anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica.

 All’atto del ritiro, l’intestatario o la persona da questi delegata, ovvero l’incaricato dello Studio di consulenza, appone la propria firma nell’apposito spazio previsto nel modello allegato (All. 2) a conferma della presa in consegna delle targhe.

 

E) Fase Pilota

 Al fine di testare la piena funzionalità delle nuove procedure, a decorrere dal 27 novembre 2023 e fino al 5 gennaio 2024 verrà operata una fase di sperimentazione, riservata ad un numero ristretto di STA privati già individuati, presso i quali potranno essere gestite le operazioni di immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con contestuale assegnazione di targhe d’epoca. Gli UMC di rispettivo riferimento provvederanno ad effettuare le preconvalide dei fascicoli.

 Le pratiche presentate dagli Operatori pilota saranno oggetto di convalida da parte degli Uffici PRA così come d’uso.

 A decorrere dall’8 gennaio 2024, le medesime procedure potranno essere utilizzate da tutti gli STA privati, riservando agli UMC la competenza ad effettuare la preconvalida dei fascicoli digitali.

 Dalla medesima data, saranno altresì rese disponibili per i soli UMC le nuove procedure per l’immatricolazione e la reimmatricolazione delle macchine agricole di interesse storico e collezionistico, nonché dei veicoli non assoggettati all’obbligo di iscrizione al PRA, con contestuale assegnazione di targhe d’epoca.

 

Il Direttore Generale
della DG per la Motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle
imprese in materia di trasporti e navigazione
Ing. Pasquale D’Anzi

 

Il Direttore Centrale
della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA
Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali
Dott. Salvatore Moretto

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale