CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 120 CdS
Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita (1)

(Vedi art. 120 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.
   2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.
   3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
   4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (3).
   5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (3) sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.
   6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.084,00 a euro 3.253,00.
   6-bis. (2) Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, può disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente di guida può disporre l'applicazione dell'ulteriore misura dell'interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Avverso il provvedimento interdittivo del prefetto è ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 7.000,00 ed è disposta la confisca del mezzo.

 

(1) Rubrica sostituita dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(2) Comma aggiunto dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(3) Parole sostituite dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.

 

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OSSERVAZIONI

* Con riferimento ai provvedimenti di revoca della patente di guida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del C.d.S., il mero avviso orale emesso dal Questore, per il quale non è necessario un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica previsto dall'art. 6 per le misure di prevenzione applicate dall'Autorità giudiziaria e per l'emissione del foglio di via obbligatorio, non costituisce una misura di prevenzione in quanto non comporta alcuna limitazione alla libertà personale con la conseguenza che esso non dà luogo all'applicazione dell'art. 120 del C.d.S.(Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 35659 del 25/08/2023).
* Il candidato che deve sostenere l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida attraverso il superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni presso l'UMC, costretto a trasferirsi in località la cui competenza ricade sotto altro UMC, attraverso apposita domanda presso l'UMC che ha rilasciato l'attestato, può ottenere il parere favorevole per sostenere la prova presso il nuovo UMC entro i termini prestabiliti.
* Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 120 C.d.S., comma 2, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della parte di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario (Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza numero 26391 del 19/11/2020).
* L'articolo 7, paragrafo 5, lett. a) della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, recita che "Si può essere titolari di un'unica patente di guida" rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea. Per tale motivo, al conducente del veicolo che esibisce più di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'U.E. si procede al ritiro di una, "... e più precisamente quella ottenuta per seconda", come riportato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici n. 0076865/08.03 del 31.07.2009 (Possesso di patente di guida italiana e di altra patente comunitaria.).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 35659 del 25/08/2023
Circolazione Stradale - Art. 120 del Codice della Strada - Misure di prevenzione personale - Avviso orale emesso dal Questore - Guida senza patente - Il mero avviso orale emesso dal Questore, per il quale non è necessario un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica previsto dall'art. 6 per le misure di prevenzione applicate dall'Autorità giudiziaria e per l'emissione del foglio di via obbligatorio, non costituisce una misura di prevenzione in quanto non comporta alcuna limitazione alla libertà personale con la conseguenza che esso non dà luogo all'applicazione dell'art. 120 C.d.S..

.Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza numero 5507 del 05/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 120 del Codice della Strada - Misura di prevenzione della Sorveglianza di P.S. - Provvedimento di revoca della patente di guida - Istanza di nulla osta per il conseguimento di una nuova patente - Il Prefetto, a fronte di un'istanza di rilascio del nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida, dovrà compiere una nuova attività istruttoria incentrata non sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, ma sulle motivazioni che l'istante prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all'attività lavorativa o alle condizioni di salute.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 10925 del 14/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 120 e 219 del Codice della Strada - Misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. - Revoca della patente di guida - Ricorso avverso il provvedimento - Competenza del giudice - Il provvedimento prefettizio con il quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 C.d.S. venga disposta la revoca della patente di guida a seguito della irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, e pertanto la competenza al ricorso non si radica dinanzi al giudice della prevenzione, bensì presso il giudice civile ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

.Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza numero 11077 del 19/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 120 del Codice della Strada - Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida - Provvedimenti riabilitativi - Alla luce del fatto che la riabilitazione non è una condizione che si aggiunge al decorso del termine triennale per ottenere il rilascio del nuovo titolo dopo la revoca della patente, decorso l'arco temporale previsto, il Prefetto, a fronte di un'istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida, dovrà compiere una nuova attività istruttoria calibrata sulle motivazioni che l'istante prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all'attività lavorativa o alle condizioni di salute, avuto riguardo del principio generale sancito dalla Corte costituzionale secondo cui il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità / opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione del titolare.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 9314 del 28/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 120 del Codice della Strada - Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida - Detenzione di sostanze con finalità di spaccio - Fatto di lieve entità - L'art. 120, comma 1 del C.d.S. non prevede alcuna distinzione della rilevanza della condanna per la lieve entità del fatto di reato, imponendo comunque all'amministrazione l'emanazione di un provvedimento di diniego del rilascio della patente di guida poiché la distinzione delle condotte descritte nei commi 1 e 5 dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 rileva in sede penale ma non anche ai fini dell'applicazione dell'art. 120, comma 1, del codice della strada, per il quale la misura dell'esclusione dal conseguimento della patente di guida deve conseguire essere sempre applicata.

.Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza numero 8439 del 03/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 120 del Codice della Strada - Applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale - Revoca patente di guida - impossibilità a svolgere lavoro consentito in regime di semilibertà per completare l'espiazione della pena - Conseguimento di nuova patente - provvedimenti riabilitativi - In tema di provvedimento di revoca della patente di guida per i motivi di cui all'art. 120, comma 2 del C.d.S., decorso il triennio il Prefetto, a fronte di un'istanza da parte del soggetto destinatario dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida, dovrà compiere una nuova attività istruttoria calibrata sulle motivazioni che l'istante prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate alle condizioni di salute o all'attività lavorativa da svolgere anche in regime di semilibertà per completare l'espiazione della pena.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 23815 del 01/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 116, 120, 130 e 219 del Codice della Strada - Revoca della patente di guida e requisiti morali per ottenerne il rilascio - Provvedimenti riabilitativi - Affidamento in prova ai servizi sociali - L'espressione provvedimenti riabilitativi ricomprende non solo l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., a cui va attribuito uno spettro di applicazione più ampio, ma anche altri provvedimenti, tra cui quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, atteso che entrambi gli istituti estinguono gli effetti penali della condanna, nella concreta fattispecie la perdita dei requisiti morali necessari per il conseguimento della patente di guida.

.Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza numero 26391 del 19/11/2020
Circolazione Stradale - Art. 120 del Codice della Strada - Misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - Revoca della patente di guida - Competenza avverso il provvedimento - Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, la revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione si presenta come espressione dell'esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato; ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 99 del 27/05/2020
Circolazione Stradale - Art. 120 del Codice della Strada - Leggi antimafia - Misure di prevenzione - Revoca della patente di guida - Questione di legittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale - Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del C.d.S. nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 3, del C.d.S. in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 24 del 20/02/2020
Circolazione Stradale - Artt. 120 e 219 del Codice della Strada - Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida - Misura di sicurezza personale - Revoca della patente di guida - Questione di legittimità costituzionale - Incostituzionalità - Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del C.d.S. nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", invece che "può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 22 del 09/02/2018
Circolazione Stradale - Artt. 120 del Codice della Strada - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza - Revoca della patente - Questione di legittimità costituzionale - Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del C.d.S., come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della L. 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente.

 

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