Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza n. 8439 del 3 ottobre 2022

 

Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza numero 8439 del 03/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 120 del Codice della Strada - Applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale - Revoca patente di guida - impossibilità a svolgere lavoro consentito in regime di semilibertà per completare l'espiazione della pena - Conseguimento di nuova patente - provvedimenti riabilitativi - In tema di provvedimento di revoca della patente di guida per i motivi di cui all'art. 120, comma 2 del C.d.S., decorso il triennio il Prefetto, a fronte di un'istanza da parte del soggetto destinatario dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida, dovrà compiere una nuova attività istruttoria calibrata sulle motivazioni che l'istante prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate alle condizioni di salute o all'attività lavorativa da svolgere anche in regime di semilibertà per completare l'espiazione della pena.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 6794 del 2022, proposto dal signor - OMISSIS -, rappresentato e difeso dall'Avvocato Lu. Pe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, non costituito nel presente grado del giudizio; la Prefettura della Provincia di Lecce, non costituita nel presente grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza n. - OMISSIS - del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. III, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante in primo grado per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. n. - OMISSIS -, notificata a mezzo pec in pari data, con cui la Prefettura di Lecce ha comunicato all'odierno appellante che "non è possibile rilasciare il richiesto nulla osta nelle more dell'ottenimento, da parte del Sig. - OMISSIS -, dei provvedimenti riabilitativi previsti dall'art. 120 del Codice della Strada", nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2022 il Consigliere Massimiliano Noccelli;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'odierno appellante, che sta scontando la pena dell'ergastolo dal 1997 ed è stato ammesso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino alla misura della semilibertà al fine di espletare attività lavorativa alle dipendenze della ditta - OMISSIS -, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), il provvedimento prot. n. - OMISSIS -, con il quale la Prefettura di Lecce ha ritenuto di rigettare l'istanza del 30 agosto 2021, volta ad ottenere il rilascio del nulla osta al conseguimento di nuova patente di guida (dopo la revoca della patente subita nel 1995 a seguito dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale) "nelle more dell'ottenimento, da parte del sig. - OMISSIS -, dei provvedimenti riabilitativi previsti dall'art. 120 del Codice della Strada".

1.1. Il provvedimento di diniego impugnato in primo grado si fonda sul rilievo che, dopo la revoca della patente nel 1995, l'odierno appellante non ha ottenuto ad oggi alcun provvedimento riabilitativo.

1.2. Assumendo l'illegittimità di tale provvedimento, per la asserita violazione dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 1998 (di qui in avanti, per brevità, anche solo il "codice della strada") e per la conseguente impossibilità di svolgere il lavoro consentito in regime di semilibertà per completare l'espiazione della pena, l'odierno appellante, articolando due motivi di censura, ne ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento all'adito Tribunale.

1.3. Il 22 ottobre 2021 si sono costituiti nel primo grado del giudizio il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce.

1.4. Nella camera di consiglio del 17 novembre 2021 il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare.

1.5. Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta dal primo giudice per la decisione.

2. Con la sentenza n. - OMISSIS - il Tribunale ha respinto il ricorso in entrambi i motivi.

2.1. Quanto al primo motivo di ricorso, infatti, lo stesso Tribunale, pur dando atto che la lettura integrata e sistematica dei primi tre commi dell'art. 120 del codice della strada ha generato due filoni giurisprudenziali contrastanti circa la sussistenza dei requisiti morali richiesti per il conseguimento del titolo abilitativo in seguito al venir meno delle specifiche cause ostative al mantenimento della patente, ha ritenuto che, in base a una lettura coordinata e unitaria dei primi tre commi dell'art. 120, risulterebbe necessario - e sarebbe dirimente - riferire la necessità della riabilitazione penale, rispetto alla misura di prevenzione già applicata, anche a colui che abbia subito la revoca e intenda sostenere le prove per il conseguimento di un nuovo titolo di abilitazione alla guida.

2.2. Ciò in quanto, a suo avviso, il decorso del termine triennale non determina alcuna automatica legittimazione al sostenimento degli esami di guida, trattandosi, al contrario, di una delle condizioni previste cui vanno a sommarsi gli ulteriori presupposti previsti dall'art. 120, comma 1, del codice della strada.

2.3. Secondo il Tribunale, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale prevalente e preferibile, in caso di revoca della patente di guida già conseguita, sebbene la lettera dell'art. 120, comma 3, del codice della strada non faccia esplicito e diretto riferimento alla riabilitazione penale come condizione ulteriore per il rilascio della nuova patente una volta decorso l'arco temporale di tre anni previsto, a ben vedere, non può ritenersi sufficiente il solo decorso del termine triennale per il rilascio del nulla osta finalizzato al conseguimento della patente di guida già revocata in assenza di intervenuti provvedimenti riabilitativi e, nel particolare caso di specie, è incontestato il fatto che non sussiste il presupposto della intervenuta riabilitazione penale del ricorrente.

2.4. Quanto al secondo motivo di ricorso, inerente all'asserito contrasto del provvedimento prefettizio impugnato rispetto alla possibilità per lo stesso di dare attuazione al provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Torino (il quale gli ha concesso la misura della semilibertà per l'espiazione della pena, al fine di espletare l'attività lavorativa presso la ditta -OMISSIS-) con conseguente necessità di spostarsi dal paese d'origine, essendo l'Istituto Penitenziario, sito in Lecce, ad una distanza di circa 20/25 km dal Comune di residenza dove viene svolta l'attività lavorativa, il primo giudice ha rilevato che non risulterebbe affatto dimostrata l'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro con mezzi di trasporto (pubblici o privati) diversi dall'auto propria e, dall'altro, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 152 del 2021, l'ordinamento riconoscerebbe un differenziato rilievo della condotta e della personalità del soggetto, con una valutazione che assume rilevanza decisiva ai fini del possibile conseguimento della patente di guida e, quanto alla dedotta violazione del diritto al lavoro, andrebbe escluso che tale diritto non sia, di per sé, esercitabile per il diniego della patente di guida.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'interessato, lamentandone l'erroneità con un unico articolato motivo che di seguito sarà esaminato, e ne ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento del provvedimento prefettizio impugnato in prime cure.

3.1. Non si sono costituite, nonostante la ritualità della notifica, le Amministrazioni appellate.

3.2. Nella camera di consiglio del 22 settembre 2022 il Collegio, sulle conclusioni delle parti come rassegnate a verbale e dato avviso, alle parti presenti, di poter definire la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa stessa in decisione.

4. L'appello è fondato per le dirimenti ragioni che in sintesi si espongono.

5. L'interpretazione del primo giudice, secondo cui sarebbe necessaria la riabilitazione per ottenere il conseguimento di una nuova patente di guida dopo la revoca di questa, non contrasta solo con il tenore letterale dell'art. 120, comma 3, del codice della strada, che non richiede il provvedimento riabilitativo, prevedendo solo che "la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni", ma anche con i principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sua giurisprudenza almeno a decorrere dalla sentenza n. 99 del 27 maggio 2020 con riferimento all'art. 120 del codice della strada (v., sul punto, C. G. A. R. S., sez. giurisd., 2 ottobre 2020, n. 869, ma v. già le sentenze n. 22 del 2018 e n. 24 del 2020 della stessa Corte costituzionale).

5.1. La riabilitazione non è una condizione che si aggiunge al decorso del termine triennale per ottenere il rilascio del nuovo titolo dopo la revoca della patente.

5.2. Decorso il triennio previsto dal comma 3 dell'articolo 120 del codice della strada il Prefetto, a fronte di un'istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida, dovrà compiere una nuova attività istruttoria calibrata sulle motivazioni che l'istante prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all'attività lavorativa o alle condizioni di salute, applicando con i dovuti adattamenti del caso il principio generale sancito dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 99 del 2020, secondo cui "il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio … è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare … anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga".

5.3. Ne deriva che l'orientamento ermeneutico fatto proprio dal primo giudice, pur seguito da alcuni Tribunali amministrativi regionali e, invero, talvolta in sede cautelare da questo stesso Consiglio di Stato, non è condivisibile e risulta, infatti, essere stato superato dalla concorde e più recente giurisprudenza di merito sino ad oggi pronunciatasi in appello (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 14 aprile 2021, n. 3084 e la già menzionata pronuncia di C. G. A. R. S., sez. giurisd., 2 ottobre 2020, n. 869).

5.4. L'articolo in esame infatti, in riferimento ai requisiti morali richiesti per il rilascio dei titoli abilitativi per la guida dei veicoli a motore, effettua una distinzione a seconda che le cause ostative al loro rilascio si siano verificate prima del loro (primo) conseguimento o in data ad esso successiva e tale impostazione è stata di recente avallata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 152 del 12 luglio 2021.

5.5. Una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 120, comma 3, del codice della strada, che è alla base del qui condiviso e ribadito orientamento, si impone tanto più nel caso di specie ove la revoca della patente è intervenuta oltre venticinque anni or sono e sono cessati i fatti in un primo tempo ostativi.

5.6. Giova ricordare che all'odierno appellante, con l'ordinanza depositata il 25 febbraio 2021, è stata concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Torino la misura della semilibertà per l'espiazione della pena, al fine di espletare attività lavorativa presso la ditta - OMISSIS - officiando i competenti organi dell'amministrazione penitenziaria per l'assegnazione del - OMISSIS - ad un istituto penitenziario dal quale sia attuabile il regime di semilibertà indicato.

5.7. L'ordinanza in questione è stata motivata dal Tribunale di Sorveglianza di Torino tenendo conto della piena adesione del ricorrente al percorso trattamentale, avendo lo stesso mostrato costante dedizione ad operatori e compagni di detenzione, nonché capacità adattative ed un processo di potenziamento positivo.

5.8. Il sig. - OMISSIS - è stato, pertanto, ritenuto meritevole di essere ammesso ad un nuovo percorso che gli apra spiragli di sperimentazione all'esterno del carcere per l'espletamento di attività lavorativa ed il riavvicinamento alla famiglia di origine, in una prospettiva di reinserimento sociale.

5.9. Non si può dunque negare che il conseguimento della patente, pur non costituendo un diritto incondizionato in capo all'odierno appellante (v., su questo punto, Corte cost., 12 luglio 2021, n. 152, 6.1., in particolare), come ha rilevato il primo giudice, ma dovendo essere oggetto di una attenta valutazione discrezionale da parte dell'autorità competente, sia funzionale all'espletamento dell'attività lavorativa per quella emenda che è insita nel finalismo rieducativo della pena (art. 27, comma terzo, Cost.).

6. Ne segue che l'appello debba essere accolto e che, in riforma della sentenza qui gravata, debba essere annullato il provvedimento prefettizio in prime cure impugnato, con l'obbligo, per l'autorità prefettizia, di (ri)valutare se sussistano in concreto le condizioni per il rilascio della patente, a distanza di molti anni dall'intervenuta revoca e considerato il percorso di reinserimento sociale in atto, alla stregua delle ragioni sopra indicate e, in particolare, nel 5.2. della presente sentenza.

7. Le spese del primo grado del giudizio, per la novità della questione sulla quale si sono in effetti registrati divergenti approcci interpretativi da parte della giustizia amministrativa, possono essere interamente compensate tra le parti, mentre devono essere dichiarate irripetibili quelle sostenute dall'odierno appellante per la proposizione del gravame, stante la mancata costituzione del Ministero.

7.1. Il Ministero dell'Interno, comunque soccombente nel merito, deve essere condannato a rimborsare all'appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento prefettizio impugnato in primo grado.

Compensa interamente tra le parti le spese del primo grado del giudizio.

Dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio.

Condanna il Ministero dell'Interno a rimborsare in favore del signor - OMISSIS - il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'odierno appellante, signor - OMISSIS -, e della - OMISSIS -.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere.

 

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