Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza n. 11077 del 19 dicembre 2022

 

Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza numero 11077 del 19/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 120 del Codice della Strada - Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida - Provvedimenti riabilitativi - Alla luce del fatto che la riabilitazione non è una condizione che si aggiunge al decorso del termine triennale per ottenere il rilascio del nuovo titolo dopo la revoca della patente, decorso l'arco temporale previsto, il Prefetto, a fronte di un'istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida, dovrà compiere una nuova attività istruttoria calibrata sulle motivazioni che l'istante prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all'attività lavorativa o alle condizioni di salute, avuto riguardo del principio generale sancito dalla Corte costituzionale secondo cui il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità / opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione del titolare.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8502 del 2022, proposto dal signor - OMISSIS -, rappresentato e difeso dagli avvocati Si. La. e Ro. Vi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno e l'U.T.G. Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Terza), n. - OMISSIS -, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022, il Cons. Fabrizio Di Rubbo, uditi gli avvocati Si. La. e Rocco Vi. per parte appellante, ed ivi comunicato che il Collegio si riserva di decidere la controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'odierno appellante - al quale -OMISSIS- la Prefettura di Lecce aveva revocato la patente di guida a seguito di sentenza -OMISSIS- di condanna alla pena - OMISSIS - (ora espiata) emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Lecce per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, del D.P.R. n. 309 del 1990 - con ricorso notificato - OMISSIS - e depositato al competente T.A.R. in data - OMISSIS - ha impugnato la nota dirigenziale - OMISSIS -, con cui la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce aveva respinto l'istanza di rilascio del nulla osta per il conseguimento di nuovo documento di guida presentata - OMISSIS - (per decorso triennio dalla revoca della patente di guida) con la motivazione secondo cui ad oggi, come già rappresentato con la cennata nota, non risultano intervenuti provvedimenti riabilitativi in grado di ripristinare il possesso dei requisiti morali, indispensabile per il conseguimento di una nuova patente di guida, come previsto dal comma 1 dell'art. 120 del CdS; in occasione della precedente istanza - OMISSIS -, con cui si chiedeva l'annullamento del provvedimento di revoca sopra richiamato, quest'Ufficio ha effettuato attività istruttoria, volta a verificare se vi fossero le condizioni per il conseguimento di una nuova patente di guida quale strumento concreto per la riabilitazione dell'istante, le cui risultanze hanno evidenziato il permanere della pericolosità sociale del sig. - OMISSIS -. S., pertanto, comunicare che non e possibile rilasciare il richiesto nulla osta nelle more dell'ottenimento, da parte del sig. - OMISSIS -, dei provvedimenti riabilitativi previsti dall'art. 120 del Codice della Strada, nonché ogni atto presupposto conseguenziale e comunque connesso. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto ad ottenere, ai sensi dell'art. 120 C.d.S., il nulla osta per il conseguimento della nuova patente di guida, nonché il risarcimento di tutti i danni.

A sostegno del ricorso ha proposto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell'art. 120 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada); eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per sviamento.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione per resistere al ricorso. Successivamente, l'Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio la relazione dell'Amministrazione - OMISSIS -.

All'esito della pubblica udienza - OMISSIS - il ricorso è stato respinto.

Ha proposto appello avverso tale decisione il sig. - OMISSIS -, reiterando in forma di gravame le censure spese in primo grado, e proponendo istanza cautelare di sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

Si è costituita l'Amministrazione convenuta chiedendo il rigetto del gravame.

All'udienza camerale del 6 dicembre 2022 la causa, previo avviso di sua possibile definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., è passata in decisione.

2. L'appello è fondato.

2.1 Merita condivisione il più recente indirizzo di questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2022, n. 8439, di riforma del precedente richiamato dal T.A.R. di Lecce nella sentenza qui impugnata) che ha ritenuto la non necessarietà della riabilitazione e più in generale dei requisiti sanciti dal primo periodo del primo comma dell'art. 120 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 286, ai fini del rilascio, sia pure in via discrezionale (e non vincolata, in difetto di detti requisiti), d'una "nuova" patente di guida una volta decorso un triennio dalla sua revoca, ai sensi del terzo comma dell'articolo 120 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 286, da intendersi come norma abilitante e non solo preclusiva.

Alle argomentazioni presenti nella citata decisione - assieme alla relativa conclusione per cui la riabilitazione non è una condizione che si aggiunge al decorso del termine triennale per ottenere il rilascio del nuovo titolo dopo la revoca della patente. Decorso il triennio previsto dal comma 3 dell'articolo 120 del codice della strada il Prefetto, a fronte di un'istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida, dovrà compiere una nuova attività istruttoria calibrata sulle motivazioni che l'istante prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all'attività lavorativa o alle condizioni di salute, applicando con i dovuti adattamenti del caso il principio generale sancito dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 99 del 2020, secondo cui "il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio (…) è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare (…) anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga" - possono aggiungersi le seguenti considerazioni.

2.2 L'orientamento condiviso dalla sentenza impugnata, pur conforme al dato letterale, non considera a sufficienza che, a ravvisare nel decorso del triennio ai sensi del terzo comma dell'art. 120 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 286 cit. una condizione aggiunta a quelle "ordinarie" di cui al primo comma, si espone il soggetto destinatario della revoca, che voglia riottenere la patente, a un trattamento giuridico sempre e comunque peggiore rispetto a quello di colui che la richiede per la prima volta, essendo per il primo necessario sia recuperare gli ordinari requisiti, sia attendere il predetto lasso temporale quand'anche ne fosse tornato in possesso in un momento precedente.

Di conseguenza, quest'ultima condizione temporale avrebbe la sostanza d'una sanzione ex lege, giacché le condizioni morali per il riottenimento della patente sarebbero rinvenibili altrove, nel primo comma cit., e la loro necessaria presenza già soddisferebbe ogni esigenza preventiva, restando in tal senso ultroneo il termine in questione.

Il presupposto di tale temporaneo divieto, inoltre, è costituito non dai provvedimenti alla base della revoca, bensì da questa, se e quando emessa, perché il termine triennale ex art. 120, terzo comma D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 286 cit. può decorrere solo dalla revoca: ciò implica (oltre che un possibile notevole slittamento in avanti del termine in questione) che a stretto rigore il fatto "sanzionato" venga a essere quello della revoca in sé, più che le sue cause.

Infine, una norma puramente inibitoria così intesa stride con la ratio del secondo periodo del secondo comma del medesimo articolo 120 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 286, ove il decorso di un termine di tre anni (qui di decadenza, e decorrente da certi provvedimenti su cui una revoca potrebbe fondarsi: misure di prevenzione; condanna passata in giudicato per determinati reati) inibisce in via definitiva il potere di ritiro non tempestivamente esercitato. In queste evenienze il legislatore consente a soggetti scampati al successivo divieto triennale sol perché in concreto non colpiti dalla revoca, e che neppure all'attualità versano nelle ordinarie condizioni per il rilascio della patente (potendo essere ancora attinti da misure di prevenzione o da condanna ostativa senza riabilitazione), di continuare definitivamente a fruire dell'abilitazione alla guida: concependo stavolta il decorso del triennio, con un dies a quo perfino anteriore a quello sancito dal terzo comma, in funzione sostanzialmente "sanante" (sia pure per le esigenze di tutela dell'affidamento evidenziate nella sentenza impugnata, che tuttavia nulla tolgono all'opposto trattamento di situazioni di base simili che si verifica).

2.3 Quanto sopra messo in luce suggerisce la diversa lettura del termine triennale previsto dal comma 3 dell'art. 120 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 286 cit. quale condizione unica, anziché addizionata a quelle "ordinarie" di cui al primo comma, per la proponibilità dell'istanza di rilascio della patente dopo la sua revoca; con l'importante precisazione - compatibile, sul piano letterale, col termine "può" presente nel terzo comma cit. - per cui l'accoglimento dell'istanza, perdurando l'assenza dei requisiti ordinari (la riabilitazione nel caso qui all'esame), non discende automaticamente dal decorso del triennio, trattandosi d'un potere discrezionale da esercitarsi similmente alla disciplina delle fattispecie di revoca ai sensi del secondo comma divenute discrezionali dopo recenti interventi della Corte costituzionale, segnalati nel precedente di Sezione sopra richiamato.

Così inteso, il termine in esame viene a rivestire il preminente e diverso ruolo di condizione sostitutiva di quelle ordinariamente previste dal primo comma. Inoltre ben si giustifica, in questa prospettiva, che il triennio decorra dalla revoca, trattandosi di opportuno termine dilatorio per il riesercizio del potere esercitato all'atto di questa. Ancora, in tal modo si rende meno distante il trattamento giuridico del destinatario della revoca (che resta pur sempre deteriore, nel rispetto della legge) rispetto a quello del soggetto avvantaggiatosi della decadenza triennale disposta dal secondo comma. Infine, la soluzione ben si sposa ai recenti interventi della Corte costituzionale che hanno reso discrezionale la revoca della patente di guida in molte fattispecie (reati ex artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309 del 1990, misure di sicurezza personali, misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011), essendo ragionevole che l'eventuale decisione sfavorevole debba essere rivisitata con gli stessi poteri discrezionali a distanza d'un triennio, a domanda dell'interessato.

2.3.1 Resta inteso che nella diversa fattispecie - non ricorrente nella presente causa - di pieno riacquisto dei requisiti ordinari sanciti dal primo periodo del primo comma cit., in uno al necessario decorso del triennio dalla revoca, l'istanza vada accolta così come avviene per la "prima" richiesta della patente, senza dar luogo a poteri discrezionali che non avrebbero ragione di essere.

2.4 Tutto ciò chiarito, il provvedimento impugnato non si è attenuto ai suindicati principi, avendo rigettato l'istanza di nulla osta per il conseguimento del nuovo documento di guida, presentata -OMISSIS- una volta decorso un triennio dalla revoca della patente, con la decisiva motivazione per cui "non risultano intervenuti provvedimenti riabilitativi in grado di ripristinare il possesso dei requisiti morali, indispensabile per il conseguimento di una nuova patente di guida, come previsto dal comma 1 dell'art. 120 del CdS", anziché procedere a una valutazione discrezionale del caso (che il provvedimento afferma bensì esser stata compiuta, ma con riguardo a una diversa precedente istanza d'annullamento della revoca), ad esito libero e nei termini sopra specificati.

2.5 Pertanto l'appello dev'essere accolto e, in accoglimento dell'originario ricorso, annullato, per violazione del comma 3 cit. come sopra interpretato, il diniego impugnato.

3. Le spese dei due gradi di giudizio vanno compensate, per l'esistenza di orientamenti contrastanti sulla fattispecie.

P.Q.M.

Il

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Fabrizio Di Rubbo, Consigliere, Estensore.

 

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