Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 35659 del 25 agosto 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 35659 del 25/08/2023
Circolazione Stradale - Art. 120 del Codice della Strada - Misure di prevenzione personale - Avviso orale emesso dal Questore - Guida senza patente - Il mero avviso orale emesso dal Questore, per il quale non è necessario un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica previsto dall'art. 6 per le misure di prevenzione applicate dall'Autorità giudiziaria e per l'emissione del foglio di via obbligatorio, non costituisce una misura di prevenzione in quanto non comporta alcuna limitazione alla libertà personale con la conseguenza che esso non dà luogo all'applicazione dell'art. 120 C.d.S..
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di (Omissis) ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale aveva riconosciuto (Soggetto 1) colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73 per avere, mentre era sottoposto alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale emesso dal Questore, guidato un'autovettura senza alcun titolo abilitativo.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore di (Soggetto 1), articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73 ed errata qualificazione del fatto.
La Corte territoriale, nel rispondere alle doglianze esposte nell'atto di appello, ha erroneamente sostenuto che l'ammonimento orale del Questore, di cui era destinatario l'imputato, costituisca una misura di prevenzione personale, anche se non accompagnato da prescrizioni e divieti.
2.2. Con il secondo motivo censura la motivazione posta a sostegno del rigetto delle richieste difensive di applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis c.p. e di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta, in particolare, che non sia stata effettuata un'analisi accurata del contesto oggettivo nonché della personalità dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E' fondato il rilievo espressamente sollevato dal ricorrente nel primo motivo di impugnazione secondo cui l'avviso orale da parte del Questore non è compreso tra le misure di prevenzione personali.
2. Nonostante il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 3, comma 2, sia inserito nel capo relativo alle misure di prevenzione personali applicate dal questore, ciò non basta per considerare l'avviso da esso disciplinato un "provvedimento definitivo" applicativo "di una misura di prevenzione personale" rilevante ai fini della fattispecie incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73.
Si deve tenere conto per una corretta interpretazione di tale ultima norma incriminatrice dei suoi rapporti con l'art. 120 C.d.S. nonché con la pregressa normativa sulle misure di prevenzione.
Sul punto vanno richiamati, perché interamente condivisi dal Collegio, i fondamentali passaggi argomentativi di una recente sentenza di questa Corte la n. 47713 del 27/10/2022, Tatangelo, Rv. 283820 - 01 (contra Sez. 1, n. 418 del 17/11/2022, dep. 2023, Lombardo).
La L. n. 1423 del 1956, art. 4 non configurava l'avviso orale del questore come misura di prevenzione: stabiliva che il questore doveva avvisare la persona che esistevano sospetti a suo carico e invitarla a tenere una condotta conforme alla legge; il processo verbale dell'avviso era redatto "al solo fine di dare allo stesso una data certa". Trascorsi sessanta giorni e non più di tre anni, il questore poteva avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione Presidente del Tribunale se la persona, nonostante l'avviso, non aveva cambiato condotta ed era pericolosa per la sicurezza pubblica. Il testo originario della L. n. 1423 del 1956, in realtà, non prevedeva un avviso orale, ma una diffida del questore che, a parte la possibilità di emettere nei confronti delle persone diffidate il foglio di via obbligatorio, non comportava alcuna conseguenza se non la possibilità di chiedere la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
La norma dell'art. 4 sopra ricordata era frutto della riforma operata dalla L. n. 327 del 1988: con esso si stabiliva espressamente che "l'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo"; solo con la L. n. 128 del 2001 era stata introdotta la possibilità di applicare, in sede di avviso orale, divieti alle persone già definitivamente condannate per delitti non colposi, riprodotti nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 3, comma 4. Con tale riforma, pertanto, si distingueva l'avviso orale "mero" - che, cioè, non comportava alcuna conseguenza per l'avvisato, tranne il rischio di essere in futuro destinatario di una proposta di una misura di prevenzione - e quello comportante divieti.
L'avviso orale "mero", in effetti, non comporta alcuna limitazione per il soggetto, che è invitato "a tenere una condotta conforme alla legge", obbligo che grava su tutti i cittadini.
L'art. 120 C.d.S., comma 1 prevede che "non possano conseguire la patente di guida... coloro che sono stati sottoposti... alle misure di prevenzione previste dalla L. n. 1423 del 1956, ad eccezione di quella di cui all'art...."; prevede, ancora, che se tali condizioni soggettive intervengono in data successiva al rilascio della patente, il Prefetto provvede alla revoca.
Non vi è dubbio che, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 116, comma 1, dalla data di entrata in vigore del testo unico sulle misure di prevenzione, i richiami alle disposizioni contenute nella L. n. 1423 del 1956, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto stesso: ma è legittimo chiedersi se il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 3 abbia riprodotto il contenuto del precedente L. n. 1423 del 1956, art. 4 o abbia mutato la natura del provvedimento.
Come ritenuto sia dalla Corte di cassazione civile che dal Consiglio di Stato, con riferimento ai provvedimenti di revoca della patente di guida, l'avviso orale "mero" non costituisce una misura di prevenzione in quanto non comporta alcuna limitazione alla libertà personale (così Cass. civ., Sez. 1, n. 7973/17, Camera di Commercio di Roma c. Baglioni; Cons. Stato, Sez. 3, n. 722 del 14/2/2014, Sa. Sa. c. Prefettura di Reggio Emilia); di conseguenza, non dà luogo all'applicazione dell'art. 120 C.d.S.. In effetti, una traccia della diversa natura dell'avviso orale si rinviene anche dal complesso del D.Lgs. n. 159 del 2011: per l'emissione dell'avviso orale da parte del Questore non è necessario un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, che è previsto dall'art. 6 per le misure di prevenzione applicate dall'Autorità giudiziaria e, separatamente, per l'emissione del foglio di via obbligatorio (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 2).
La conclusione cui si giunge, a seguito di questo excursus, è la seguente: il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73 riprende la L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 6, che prevedeva la medesima pena per la guida senza patente o dopo che la patente era stata negata, sospesa o revocata in base all'allora vigente codice della strada "qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione"; ma, appunto, l'avviso orale non costituiva una misura di prevenzione personale all'epoca; l'art. 6 cit., quindi, non puniva la condotta di guida senza patente di un soggetto ad esso sottoposto.
Anche la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73 pertanto sussiste solo se la condotta di guida sia stata eseguita nella vigenza di una misura di prevenzione personale diversa dall'avviso orale del Questore mancante di prescrizioni.
3. Rimangono, pertanto, assorbiti tutti i motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio, e la sentenza impugnata, per le considerazioni espresse nel precedente paragrafo, deve essere annullata senza rinvio per insussistenza dell'addebito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2023.
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