CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 12-bis CdS (1)
Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.
   2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
   3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
   4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.
   5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale, e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.
   6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.
   7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

(1) Articolo aggiunto dalla Legge 11.09.2020 n. 120, di conversione del D.L. 16.07.2020 n. 76.

 

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OSSERVAZIONI

* La possibilità di conferire funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta al personale dipendente dalle imprese di gestione dei parcheggi è subordinata alla circostanza che l'area sia stata oggetto di concessione relativamente alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree concesse (solo a condizione che queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio in concessione).
 Poiché la procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici o dei comandi della Polizia Municipale (Locale), che tratteranno questi verbali alla stessa stregua degli atti corrispondenti realizzati dal personale della Polizia Municipale  (Locale), anche la riscossione dei proventi degli illeciti amministrativi accertati deve essere effettuata dagli uffici o comandi di Polizia Municipale, ed i proventi stessi possono confluire direttamente, come previsto dall'art. 208 comma 1 del C.d.S., alle casse dei comuni per alimentare le attività istituzionali, secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 208 del C.d.S. (Ministero dell'Interno, circolare n. 300/A/55042/110/26 del 17/08/1998 - Art. 17 commi 132 e 133 della legge 15.5.1997. Personale addetto all'accertamento delle violazioni in materia di sosta. Precisazioni).
* La norma conferisce, con provvedimento del Sindaco, funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata a quattro categorie di soggetti:
   1) dipendenti comunali e
   2) dipendenti delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento,
che possono accertare tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese nei soli ambiti urbani,
   3) dipendenti delle aziende municipalizzate e 
   4) dipendenti delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade
che, oltre a quelli sopra citati, possono accertare anche le violazioni in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 27411 del 14/07/2022
Circolazione Stradale - Art. 12-bis del Codice della Strada - Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata - Ausiliario della sosta - Aggressione - Querela - Formulazione - Configura un principio consolidato l'affermazione secondo cui, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae", come la relazione di servizio dettagliata nella ricostruzione dell'aggressione subita per ragioni di contestazione della segnaletica stradale redatta dall'ausiliario della sosta al Comandante della polizia locale.

 

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