Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Documento inserito il 7 novembre 2023

 

2023_11_07 Trenini turistici. La regolamentazione per la loro circolazione in pubblica via e gli aspetti sanzionatori
a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano e Claudio Molteni, assistente esperto della Polizia Locale di Milano

 

 1. PREMESSA

 La circolazione in pubblica via dei trenini turistici in Italia, soprattutto nelle località turistiche, è un'attrattiva sempre più in rapida espansione anche nelle grandi città, regolata da un insieme di norme e regolamenti che definiscono le condizioni per la loro conduzione e quelle relative alla loro circolazione in sicurezza, le caratteristiche tecniche dei singoli componenti del complesso veicolare e le modalità per lo svolgimento di esercizio.

 I trenini turistici sono destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti e, quando circolano in pubblica via, sono autorizzati ad impegnare esclusivamente i percorsi prestabiliti ed approvati dal competente ente territoriale, sentito l'ente proprietario della strada.

 

 2. CLASSIFICAZIONE DEI TRENINI TURISTICI

 I trenini turistici sono complessi di veicoli atipici, ai sensi dell'articolo 59 del vigente C.d.S., composti da un autoveicolo idoneo al traino e fino a tre rimorchi, finalizzati esclusivamente al trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e attrezzati in modo da renderli idonei a tale utilizzazione.
 La sua composizione minima in esercizio comprende l'autoveicolo al quale è agganciato almeno un rimorchio.

 Ai fini della loro circolazione su strada i veicoli componenti il complesso sono assimilati (autoveicolo più rimorchio), ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del C.d.S., ai veicoli della categoria M ovvero N per quanto concerne l'autoveicolo ed ai veicoli della categoria O per quanto concerne i rimorchi ad esso agganciato.

 

 3. OMOLOGAZIONE DEI TRENINI TURISTICI

 Per essere ammessi alla circolazione, i trenini turistici (intesi singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo) sono soggetti sia all'omologazione del tipo, effettuata su un prototipo, sia all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del C.d.S. mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero (1).

 

4. VEICOLI PROVENIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI U.E., S.E.E. O TURCHIA

 I trenini turistici immessi in circolazione provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia o da uno dei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'immissione in circolazione su strada in Italia sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti, sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza.

 La suddetta verifica, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento, non comporta la ripetizione di controlli già esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.

 

5. IMMATRICOLAZIONE DEI TRENINI TURISTICI

 La circolazione dei trenini turistici è subordinata alla loro immatricolazione, ai sensi dell'articolo 93 del C.d.S. e dei componenti del complesso, ognuno dei quali è dotato di targa e carta di circolazione. Sul documento di circolazione dell'autoveicolo sono indicati anche la fabbrica ed il tipo dei rimorchi trainabili, nonchè le caratteristiche di lunghezza massima e massa massima verificata del complesso, così come le altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione.

 L'ultimo veicolo che compone il complesso, ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del citato C.d.S., deve essere munito di una targa ripetitrice con i dati di immatricolazione dell'autoveicolo trainante.

 

6. REVISIONE DEI TRENINI TURISTICI

 La revisione generale o parziale dei trenini turistici (su ogni veicolo componente il complesso), al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione sono effettuate regolarmente a cadenza annuale (anche per loro è prevista l'adozione del provvedimento di revisione singola straordinaria, previa segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S., qualora sorgano dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione di uno dei componenti del complesso veicolare a seguito di incidente stradale), a cura dei competenti uffici dei Sistemi Integrati Infrastrutture e Trasporti del Ministero dei trasporti, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 80 del C.d.S..

 

7. LA CONDUZIONE DEI TRENINI TURISTICI

 Per condurre i trenini turistici in pubblica via, come ogni veicolo a motore, è necessario che il conducente sia in possesso della prescritta ed idonea patente di guida della categoria B+E (se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è uguale o inferiore a 8) o in possesso della patente di guida della categoria D+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è superiore a 8.

 Non occorre, invece, il possesso dell'abilitazione professionale (CQC) in quanto trattasi di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera 25 km/h.

 

8. ASPETTO SANZIONATORIO

 Fermo restando l'obbligo di omologazione del trenino turistico, effettuata su un prototipo, e l'obbligo di immatricolazione dei singoli componenti del complesso veicolare, al fine di una regolare circolazione sulla pubblica via,

   A. il complesso veicolare (a solo titolo esemplificativo):

- deve rispettare le condizioni relative al traino di un numero massimo di tre rimorchi (un numero superiore a tre rimorchi comporterà la contestazione della violazione di cui all'art. 63, commi 1 e 5 del C.d.S.);
- deve rispettare le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura (l'inottemperanza comporterà la contestazione della violazione di cui all'art. 71, commi 1 e 6 del C.d.S.);
- deve essere provvisto dei prescritti e conformi dispositivi di equipaggiamento manchi o non sia conforme alle disposizioni (la mancanza di uno solo dei dispositivi comporterà la contestazione della violazione di cui all'art. 72, comma 13 del C.d.S.);
- non deve presentare alcuna modifica delle caratteristiche costruttive (oppure esibire la carta di circolazione con annotato l'aggiornamento della stessa) per non incorrere nella contestazione della violazione di cui all'art. 78, commi 3 e 4 del C.d.S.;
- deve essere tenuto in condizioni di massima efficienza, comprese le caratteristiche funzionali e dei dispositivi di equipaggiamento, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti (l'inefficienza di uno solo dei dispositivi comporterà la contestazione della violazione di cui all'art. 79, commi 1 e 4 del C.d.S.);
- deve essere in regola con la prescritta revisione periodica annuale (la mancanza della stessa comporterà la contestazione della violazione di cui all'art. 80, comma 14 del C.d.S.);
- deve rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche ed alle condizioni per il traino indicate sul documento di circolazione;
       > l'inottemperanza alle caratteristiche ed alle condizioni per il traino o
       > il mancato rispetto della prescrizione, durante la marcia, relativa al trasporto di passeggeri seduti (indicata sul documento di circolazione);
       > la circolazione su percorsi diversi da quelli prestabiliti ed approvati dal competente ente territoriale, indicati su foglio separato che costituisce parte integrante del documento di circolazione;
       > il mancato rispetto della composizione minima in esercizio (autoveicolo al quale è agganciato almeno un rimorchio)
comporterà la contestazione della violazione di cui all'art. 93, comma 8 del C.d.S.;

   B. il conducente del trenino turistico deve esibire, oltre ai prescritti documenti, anche (a solo titolo esemplificativo):

- la propria patente di guida di cat. BE, se trasporta fino a 8 passeggeri, o 
- la propria patente di guida di cat. DE, se trasporta oltre gli 8 passeggeri.
 Il conducente che circola alla guida del trenino turistico in pubblica via senza essere in possesso della prescritta patente di guida perchè mai conseguita (o revocata) o non valida per la conduzione del veicolo guidato, viola il disposto contenuto nell'art. 116, commi 15 e 17 del C.d.S..


 Un quadro più esaustivo e riepilogativo delle norme che regolano la circolazione dei trenini turistici sulla pubblica via, in relazione alle quali trovano applicazione parte delle violazioni sopra indicate, è offerto dal decreto del Ministro dei Trasporto 15 marzo 2007, n. 55 (Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici) pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 97 del 27/04/2007, al quale si rimanda il lettore per eventuali ed ulteriori accertamenti.

 

(1) Art. 75 del C.d.S..

 

 

Documento inserito il 07/11/2023

 

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