Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
CAMERA DEI DEPUTATI
Proposta di Legge n. 1862 (Atti preparatori)
Disposizioni in materia di ordinamento e funzioni della polizia locale
D'iniziativa dei deputati
Caramiello, Cherchi, Di Lauro, Ferrara, Penza
CAMERA DEI DEPUTATI
Proposta di Legge n. 1862 (Atti preparatori)
Disposizioni in materia di ordinamento e funzioni della polizia locale
Atti preparatori
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE N. 1483
d'iniziativa dei deputati
CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FERRARA, PENZA
Disposizioni in materia di ordinamento e funzioni della polizia locale.
Onorevoli Colleghi! - A più di trent'anni di distanza dalla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge 7 marzo 1986, n. 65), è sempre più necessario un nuovo intervento del legislatore teso a valorizzare il ruolo della polizia locale alla luce delle mutate esigenze di sicurezza. Nelle ultime legislature, entrambe le Camere hanno lavorato alla stesura di un testo in questa direzione, senza però giungere a un risultato compiuto. Nel frattempo, il legislatore, anche ricorrendo alla decretazione d'urgenza, ha più volte ampliato gli ambiti e i poteri di intervento dei sindaci per garantire, ad esempio, il decoro e la tranquillità urbani, accrescendo così le responsabilità dei comuni, gli enti amministrativi più vicini ai bisogni dei cittadini. Da questo dato di fatto i proponenti sono partiti per la redazione della presente proposta di legge, che non solo riconosce l'importanza della polizia locale, ma l'inserisce a pieno titolo nelle politiche integrate per la sicurezza, mediante adeguate misure, anche di raccordo con le altre Forze di polizia. La presente proposta di legge si muove nel solco tracciato in maniera molto chiara dalla Costituzione. Da un lato, l'articolo 117 affida alla competenza esclusiva dello Stato l'«ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale» (secondo comma, lettera h)), quest'ultima attribuita in via residuale alle regioni (quarto comma).
Dall'altro, l'articolo 118, terzo comma, proprio in relazione alle materie in esame – e alla materia dell'immigrazione –, rimanda a una legge statale che disciplini «forme di coordinamento fra Stato e regioni». Con la presente proposta di legge, quindi, si provvede ad attuare il dettato costituzionale, individuando le forme di coordinamento tra il livello statale e quello regionale con l'obiettivo di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza, intesi come beni pubblici da tutelare per il pieno godimento dei diritti di ogni persona e di ogni comunità. Seguendo questa duplice finalità la presente proposta di legge si articola in cinque capi. Il capo I contiene i princìpi generali indicando sia le finalità e l'oggetto della legge sia le definizioni di «sicurezza urbana», in conformità all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, di «politiche locali per la sicurezza» e di «politiche integrate per la sicurezza». Nel capo II, interamente dedicato alla polizia locale, sono stabilite, agli articoli 3 e 4, le funzioni e le modalità del relativo esercizio, mentre gli articoli 5 e 6 disciplinano i regolamenti di polizia locale e di polizia urbana. Si sottolinea, in particolare, la portata innovativa di due aspetti principali delle disposizioni dell'articolo 4 che intendono eliminare ogni influenza politica sull'operato della polizia locale. In primo luogo, al comma 2, la vigilanza sul funzionamento del servizio di polizia locale non è attribuita al vertice politico dell'ente di appartenenza, che adotta i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti e impartisce le direttive, ma al comandante responsabile presso l'ente di appartenenza. In secondo luogo, al comma 4, la collaborazione tra l'autorità giudiziaria e il personale della polizia locale è legata ad accordi tra l'autorità stessa e il comandante provinciale. L'articolo 7, comma 3, ha l'intento di tutelare l'indipendenza del corpo di polizia locale, vietando eventuali rapporti dirigenziali tra il comandante o i vice comandanti e l'amministrazione di appartenenza.
L'articolo 8 attua il riordino della normativa in materia di polizia locale, equiparando la tutela laburistica delle forze di polizia locale a quella prevista per la polizia stradale, fornendo lo schema gerarchico del corpo, nonché la possibilità di portare l'arma di ordinanza fuori servizio, purché all'interno del territorio di appartenenza. La formazione è effettuata da una scuola regionale. L'uniformità della qualificazione professionale è garantita da uno specifico corso, diversificato per ruoli e disciplinato dalle regioni. Gli operatori della polizia locale devono superare la prova finale entro centoventi giorni dal conferimento dell'incarico o entro il termine del periodo di prova.
Il capo III mira a disciplinare il coordinamento tra i servizi di polizia locale, affidandolo alle regioni in modo da assicurare l'uniformità del servizio nell'intero territorio regionale. Di conseguenza, secondo quanto previsto dall'articolo 9, saranno le regioni a definire come, ad esempio, costituire le gestioni convenzionate o associate, nel rispetto dei criteri di contiguità e di specificità territoriale. Anche l'istituzione dell'elenco pubblico dei comandanti dei corpi di polizia locale sarà disciplinata dalle regioni. L'articolo 10 stabilisce nel dettaglio i criteri generali per individuare gli ambiti territoriali per l'esercizio associato, tra cui la garanzia di almeno un servizio adeguato di pronto intervento in materia di polizia e infortunistica stradale dalle ore 20 alle ore 8. Si rinviene nell'unione dei comuni il veicolo attraverso il quale incentivare la gestione associata ed è demandata a una deliberazione della Conferenza unificata l'individuazione del numero minimo di operatori per l'istituzione di corpi di polizia locale intercomunale in forma associata. Agli enti locali è poi data la possibilità di promuovere convenzioni per l'esercizio congiunto di alcune funzioni. L'articolo 11 ribadisce l'importanza della formazione per la polizia locale ponendo in capo alle regioni la predisposizione dei piani formativi iniziali e di aggiornamento.
L'articolo 12 prevede l'istituzione degli elenchi pubblici regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale e fissa i requisiti minimi per l'attribuzione dell'incarico di comandante e per l'individuazione dei soggetti idonei in sede di prima attuazione. L'articolo 13 stabilisce la dipendenza operativa degli ausiliari del traffico e della sosta dal comando della polizia locale territorialmente competente e chiarisce l'ambito di intervento per gli operatori che sono dipendenti di società di gestione dei parcheggi.
Il capo IV affronta il tema delle politiche integrate per la sicurezza individuando innanzitutto nella stipulazione degli accordi di cui all'articolo 14 lo strumento chiave per integrare le politiche locali per la sicurezza con la responsabilità e la competenza esclusive dello Stato in tale materia. È consentito a comuni, province, città metropolitane e regioni di stipulare accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza che portino a forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato in precisi ambiti come lo scambio di informazioni, l'interconnessione delle sale operative, la formazione e la collaborazione con le associazioni del territorio. L'attuazione di tali accordi è sottoposta a verifica con cadenza almeno semestrale. La presente proposta di legge istituisce, inoltre, all'articolo 15 una cabina di regia regionale in ogni regione come principale organo di governance per la sicurezza urbana. Presieduta dal presidente della giunta regionale, essa è composta dal prefetto del capoluogo di regione, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali e della città metropolitana, se istituita, della polizia locale. La cabina di regia definisce gli standard quantitativi e qualitativi con i quali deve essere svolto il servizio di polizia locale in gestione associata.
Il capo V, da ultimo, reca le disposizioni finanziarie, transitorie e finali, concedendo sei mesi alle regioni per adeguarsi alla nuova normativa. È poi abrogata la legge n. 65 del 1986.
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e oggetto)
1. La presente legge reca disposizioni in materia di polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, riconoscendo il valore delle funzioni e dei servizi di polizia locale nei rapporti con il cittadino e con il territorio.
2. La presente legge disciplina inoltre, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 14, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.
4. La presente legge si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti speciali e alle relative norme di attuazione.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) sicurezza urbana: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e di recupero delle aree o dei siti degradati, all'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, alla prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, alla promozione della cultura del rispetto della legalità e all'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;
b) politiche locali per la sicurezza: le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e la vivibilità nei centri urbani e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;
c) politiche integrate per la sicurezza: le azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Capo II
POLIZIA LOCALE
Art. 3.
(Funzioni di polizia locale)
1. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati, esercita funzioni:
a) di polizia amministrativa locale;
b) di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;
c) di tutela del consumatore;
d) di polizia ambientale e ittico-venatoria, che consistono nell'esercizio di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di vigilanza sull'esercizio dell'attività ittico-venatoria;
e) di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f) di polizia giudiziaria, ai sensi della legislazione vigente;
g) ausiliare di pubblica sicurezza al fine di collaborare, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco su motivata richiesta della competente autorità di pubblica sicurezza;
h) di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi assunti dall'ente di appartenenza;
i) di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
l) di polizia tributaria limitatamente alle materie e ai servizi di competenza dell'ente di appartenenza;
m) di gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e d'onore, necessari all'esercizio delle attività istituzionali nel comune, nella provincia o nella città metropolitana;
n) di soccorso in caso di pubbliche calamità e di privati infortuni;
o) di supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
p) di segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
q) di informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità competenti;
r) per la predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f), g), n), q) e r), sono esercitate nel territorio provinciale o metropolitano del comune di appartenenza.
3. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni per quanto di competenza, ai sensi di quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una loro diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni spettano ai comuni, alle città metropolitane e alle province, avvalendosi dei corpi di polizia locale.
Art. 4.
(Esercizio delle funzioni di polizia locale)
1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni, singoli e associati, le città metropolitane e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale. A tale fine costituiscono corpi di polizia locale a carattere municipale, intercomunale, provinciale o metropolitano.
2. Il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco della città metropolitana e il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, adottano i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti e impartiscono direttive. La vigilanza sul funzionamento del servizio di polizia locale è affidata al comandante responsabile presso l'ente di appartenenza.
3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), e quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.
4. L'autorità giudiziaria, anche in base ad appositi accordi con il comandante provinciale, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.
5. Qualora l'autorità giudiziaria, ai sensi del comma 4, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste a carico del Ministero della giustizia.
Art. 5.
(Regolamenti del servizio di polizia locale)
1. I comuni, le province e le città metropolitane definiscono con propri regolamenti l'organizzazione dei servizi di polizia locale di propria competenza, nel rispetto dei parametri determinati dalle regioni stesse, tenendo conto della necessità di garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio.
2. I regolamenti adottati dagli enti locali ai sensi del comma 1 sono trasmessi alla cabina di regia regionale di cui all'articolo 15 per il tramite del prefetto competente per territorio.
Art. 6.
(Regolamenti di polizia urbana)
1. I consigli comunali adottano, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale, il regolamento di polizia urbana, che costituisce uno degli strumenti per realizzare le politiche locali per la sicurezza, prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vita nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
2. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, i regolamenti di polizia urbana sono finalizzati a prevenire e a contrastare i fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti:
a) per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano, la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone;
b) per prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità, del degrado e dell'emergenza igienico-sanitaria.
Art. 7.
(Personale della polizia locale)
1. Gli operatori della polizia locale sono tenuti a eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
2. Al personale della polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalle leggi regionali e dal regolamento del rispettivo corpo. I distacchi e i comandi possono essere autorizzati esclusivamente per finalità riferite alle funzioni di polizia locale e purché l'operatore rimanga soggetto alla disciplina dell'ente di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita previo nulla osta delle amministrazioni interessate.
3. Al comandante e ai vice comandanti della polizia locale non possono essere conferiti incarichi dirigenziali dall'ente di appartenenza.
Art. 8.
(Riordino della normativa in materia di polizia locale)
1. Al personale della polizia locale si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia dello Stato. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, istituisce una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia dello Stato.
2. L'ordinamento del corpo di polizia locale si articola in:
a) responsabile del corpo (comandante);
b) dirigenti di polizia locale;
c) ufficiali addetti al coordinamento e al controllo;
d) agenti e sottufficiali addetti al coordinamento;
e) operatori (vigili) e agenti;
f) personale amministrativo.
3. Gli addetti al servizio di polizia locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui sono dotati nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'incremento, pari allo 0,1 per cento, del limite minimo dell'aliquota dell'addizionale regionale di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Capo III
PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO TRA I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
Art. 9.
(Funzioni e compiti delle regioni)
1. La potestà delle regioni in materia di polizia locale è esercitata nel rispetto delle disposizioni e dei princìpi della presente legge, al fine di assicurare l'efficace coordinamento tra gli enti e l'uniformità dell'offerta del servizio di polizia locale nel territorio della regione.
2. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, disciplinano:
a) le norme generali per l'ordinamento della polizia locale;
b) la tipologia e i requisiti per la costituzione di gestioni associate o convenzionate, anche su base provinciale, affinché il servizio di polizia locale sia svolto senza soluzione di continuità temporale e con adeguati standard quantitativi e qualitativi, definiti dalla cabina di regia regionale di cui all'articolo 15, tenendo conto della contiguità e della specificità territoriale;
c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi utili a promuovere procedure e processi standardizzati per l'ottimale svolgimento del servizio di polizia locale all'interno della regione;
d) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale di nuova assunzione e di quello già in servizio, mediante la promozione di strutture formative per la polizia locale, in concorso con gli enti locali;
e) la costituzione, per i corpi regionali e in rappresentanza di tutti gli enti locali della regione di appartenenza, di gruppi sportivi a livello agonistico riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle rispettive federazioni sportive nazionali, mediante concorsi riservati ad atleti che si siano distinti a livello almeno nazionale;
f) l'istituzione dell'elenco pubblico dei comandanti dei corpi di polizia locale diviso per categoria di appartenenza e degli idonei allo svolgimento delle funzioni, stabilendone i requisiti e le procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione.
Art. 10.
(Funzioni associate di polizia locale e convenzioni tra gli enti locali)
1. Le regioni individuano gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio delle funzioni di polizia locale in armonia con le altre funzioni degli enti locali e secondo i seguenti criteri generali:
a) ponderazione delle specificità territoriali;
b) rispetto della contiguità territoriale;
c) conseguimento dell'efficacia, continuità e adeguatezza del servizio, garantendo nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 8 almeno un servizio di pronto intervento in materia di polizia stradale e infortunistica stradale adeguato quantitativamente e qualitativamente alle esigenze del territorio di competenza;
d) adeguato bacino demografico.
2. Nella gestione associata delle funzioni di polizia locale, al servizio di polizia locale sono conferite le funzioni di cui all'articolo 3. La cabina di regia regionale di cui all'articolo 15 può definire, ai fini della lettera c) del comma 1 del presente articolo, ulteriori servizi essenziali sulla base delle esigenze del proprio territorio.
3. Le regioni incentivano la gestione associata delle funzioni di polizia locale attraverso le unioni di comuni. Negli atti costitutivi delle forme associative stabili deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza nonché per individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza.
4. Le regioni promuovono politiche volte a favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi per l'istituzione di corpi di polizia locale intercomunale in forma associata, con un numero minimo di operatori stabilito con deliberazione dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Gli enti locali possono promuovere convenzioni per l'esercizio congiunto di alcune funzioni di polizia locale di cui all'articolo 3 anche se non contigui territorialmente e in virtù di comuni esigenze specifiche del rispettivo territorio.
Art. 11.
(Formazione della polizia locale)
1. Le regioni predispongono piani formativi iniziali e di aggiornamento del personale della polizia locale e, anche in forma associata, definiscono i percorsi didattici idonei per la formazione iniziale per i rispettivi ruoli e l'aggiornamento per funzioni specifiche. A tal fine assicurano l'istituzione di una scuola regionale quale struttura formativa di alta specializzazione sui temi della polizia locale diretta dal comandante regionale.
2. Le regioni promuovono la stipulazione di convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione di corsi di specializzazione attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento delle funzioni di polizia locale, che comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnicoinvestigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.
3. Ai fini dell'uniforme qualificazione professionale del personale della polizia locale, le regioni disciplinano l'istituzione di uno specifico corso, con prova finale, diversificato per ruolo. Gli operatori della polizia locale devono frequentare il corso e superare la prova finale entro centoventi giorni dal conferimento dell'incarico o entro il termine del periodo di prova.
Art. 12.
(Elenchi pubblici regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale)
1. Le regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi pubblici regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale e degli idonei allo svolgimento della funzione. È consentita l'iscrizione in più elenchi regionali.
2. L'incarico di comandante, individuato ai sensi della normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici e alla dimensione del corpo di polizia locale, tra coloro che sono iscritti negli elenchi di cui al comma 1 e che hanno i seguenti requisiti minimi:
a) diploma di laurea in materie giuridiche, amministrative ed economiche;
b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nel settore della vigilanza.
3. L'idoneità di cui al comma 1 del presente articolo si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo, con esame finale, organizzato dalle regioni e disciplinato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. In sede di prima attuazione della presente legge sono considerati idonei:
a) i comandanti dei corpi di polizia municipale e i responsabili dei servizi di polizia locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che sono inquadrati nella categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali;
b) i dirigenti della polizia locale.
5. L'iscrizione in un elenco pubblico regionale dei comandanti dei corpi di polizia locale abilita l'iscritto a partecipare a concorsi o selezioni per l'incarico di comandante anche nelle altre regioni che prevedono gli stessi requisiti per l'iscrizione nel rispettivo elenco.
Art. 13.
(Ausiliari del traffico e della sosta)
1. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 12-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dipende operativamente dal comando della polizia locale territorialmente competente.
2. Il personale di cui all'articolo 12-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 157 e 158 del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, limitatamente alle aree oggetto di concessione e alle parti di strada immediatamente adiacenti alle medesime aree. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 12-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, per aree oggetto di concessione si intendono anche le aree di circolazione limitrofe a quelle destinate al parcheggio.
Capo IV
POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA
Art. 14.
(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza)
1. Gli accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza prevedono azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e con la competenza esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.
2. I comuni, anche in forma associata, le province, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, possono stipulare accordi territoriali che, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, consentano la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza, nei seguenti ambiti di intervento:
a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;
b) interconnessione, a livello regionale e tra i capoluoghi di regione, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi tecnologici di sicurezza finalizzati al controllo delle aree e delle attività comportanti rischio;
c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;
d) formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato e altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche integrate per la sicurezza;
e) promozione e governo delle collaborazioni con le associazioni del territorio per lo sviluppo di politiche e interventi locali per la sicurezza, compreso il controllo di vicinato, nonché per prevenire e contenere situazioni di disagio sociale.
3. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:
a) cooperazione per la partecipazione a iniziative e progetti promossi dall'unione europea;
b) cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;
c) attività di sensibilizzazione ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;
d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza.
4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza, possono stipulare accordi con lo Stato negli ambiti e campi di intervento di cui ai commi 2 e 3.
5. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui al presente articolo procedono, con cadenza almeno semestrale, anche in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 3, della presente legge, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.
6. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui al presente articolo adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi stessi.
Art. 15.
(Cabina di regia regionale per la sicurezza urbana)
1. È istituita presso ogni regione la cabina di regia regionale per la sicurezza urbana. Essa è convocata con cadenza almeno semestrale dal presidente della giunta regionale e comunque su richiesta del prefetto del capoluogo della regione e del comandante regionale del corpo di polizia locale.
2. La cabina di regia regionale per la sicurezza urbana è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composta dal prefetto del capoluogo della regione, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali e della città metropolitana, se istituita, della polizia locale.
3. La cabina di regia regionale per la sicurezza urbana si avvale permanentemente di un comitato tecnico paritetico composto da tre membri designati dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo del comune capoluogo della regione scelti anche all'interno dei corpi provinciali delle Forze dell'ordine e da quattro membri designati, rispettivamente, uno dalla regione e tre dagli enti locali. Il comitato tecnico paritetico svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi e di raccordo con le prefettureuffici territoriali del Governo e con gli enti locali sui temi della sicurezza urbana.
Capo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 16.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Ad esclusione di quanto previsto all'articolo 8, comma 4, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
2. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, è trasferito a un altro servizio dell'ente di appartenenza, entro un anno dalla medesima data, conservando la categoria e la posizione economica in godimento alla data del trasferimento.
3. I servizi di polizia locale sono autorizzati a mantenere le dotazioni e l'uso delle proprie uniformi storiche per lo svolgimento di particolari servizi di rappresentanza.
Art. 18.
(Modifiche di norme)
1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.
2. Al primo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c) gli operatori della polizia locale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza».
3. Al secondo comma dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agro-alimentare dell'Arma dei carabinieri nonché dal comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo».
4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dalla seguente:
«e) ai corpi di polizia locale».
5. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle Forze armate e di Polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato e della polizia locale».
6. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco» sono inserite le seguenti: «corpo di polizia locale».
7. Al secondo periodo del comma 221 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e della polizia municipale» sono soppresse.
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