Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 10073 del 16 aprile 2024

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 10073 del 16/04/2025
Circolazione Stradale - Artt. 196 e 213 del Codice della Strada - Circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria - Responsabilità - Gli articoli 213 e 196 del C.d.S. hanno presupposti e funzioni diverse: il primo ha funzione prevalentemente preventiva e deterrente, prevede il sequestro del veicolo usato per un'infrazione potenzialmente dannosa e identifica come responsabile il proprietario, il conducente o chi è obbligato in solido, con l'unico responsabile dell'immobilità del veicolo colui che è stato nominato custode; il secondo invece, ha funzione di garanzia: attribuisce a soggetti specifici la responsabilità economica della sanzione pecuniaria, salvo dimostrare di aver usato la dovuta diligenza per evitare che il veicolo circolasse contro la loro volontà, e permette di agire in regresso contro l'obbligato principale.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di (Omissis) rigettava il ricorso notificato da (Soggetto 1) per sentire dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del verbale di contestazione elevato nei suoi confronti in data 18.04.2019 con cui il corpo di Polizia Locale Intercomunale di (Omissis) le ingiungeva il pagamento della somma di Euro. 2.016,00 a fronte della contestazione della violazione dell'art. 213, comma 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, 'CdS'), in qualità di coobbligata in solido, ex art. 196 CdS, quale comproprietaria nel veicolo sottoposto a sequestro amministrativo sorpreso a circolare.

2. L'ingiunta proponeva appello innanzi al Tribunale di Vicenza che - ritenuta sanata, ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., la nullità della notifica dell'impugnazione (attesa l'applicazione nei giudizi di appello del disposto di cui al R. D. n. 1611 del 1933, in tema di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione da parte dell'avvocatura dello Stato) in ragione della costituzione in giudizio dell'amministrazione appellata con adeguata articolazione di difese, rigettava integralmente l'appello condannando parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, secondo soccombenza.

A sostegno della sua decisione, osservava il giudice del gravame che la legittimità del verbale con la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione non riposa sul disposto di cui all'art. 213, comma 8, CdS, come modificato dal D.L. n. 113 del 2018, che prevede la contestazione della sanzione per violazione della norma citata al nominato custode del mezzo, nel caso di specie (Soggetto 2), bensì sul disposto di cui all'art. 196 CdS, rispetto al quale la sanzione appare senz'altro legittima atteso che la (Soggetto 1) risulta comproprietaria del mezzo sequestrato insieme al (Soggetto 2), né ella ha assolto l'onere di dare prova che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà.

3. Avverso la pronuncia del Tribunale proponeva ricorso per cassazione (Soggetto 1), affidandolo a tre motivi.

Restava intimato il Comune di (Omissis).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 196 CdS, in relazione all'art. 213, comma 8, CdS (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). La tesi della ricorrente è che la nuova formulazione dell'art. 213 (come modificato dal D.L. n. 113/2018) ha inteso escludere dell'assoggettamento sanzionatorio qualsivoglia soggetto diverso dal custode del veicolo sequestrato, prevedendo che sia sanzionato il solo soggetto che abbia l'effettiva possibilità di stabilire una relazione materiale e giuridica con il bene, ovvero il custode nominato: ciò si desume dalla versione previgente della medesima norma, che poneva in capo a qualunque conducente la responsabilità per violazione della misura cautelare del sequestro amministrativo. Detta interpretazione è, altresì, confermata dalla Circolare emanata dal Ministero dell'Interno al riguardo e dalla scheda illustrativa legata al testo integrato dell'art. 196 CdS, che esclude l'applicazione nella norma da ultimo citata in caso di sequestro o fermo amministrativo che, peraltro, non consentono l'uso del veicolo.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 14 Preleggi (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). Sostiene la ricorrente che l'art. 213 CdS sia norma di carattere speciale ed in base al principio di specialità essa è, dunque, destinata a prevalere sull'art. 196 CdS destinato ad avere un ambito di applicazione ristretto ai casi in cui non trova applicazione norma più specifica, che si pone con essa in un rapporto di regola ed eccezione.

2.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi attengono all'interpretazione e al reciproco rapporto delle due norme applicabili, artt. 196 e 213 CdS, e sono infondati.

Le due disposizioni di cui si discute - artt. 213 e 196, vigenti ratione temporis - hanno presupposti e funzioni differenti; sì che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, le due norme non sono in rapporto di genus (art. 196) a species (art. 213).

L'art. 213 è misura con funzione prevalentemente preventiva e deterrente, poiché pone un sequestro sul veicolo con il quale il/i proprietari hanno commesso un'infrazione potenzialmente dannosa per la collettività (nel caso di specie, infatti, era stata applicata la sanzione del sequestro amministrativo dell'auto in quanto nei confronti del comproprietario era stata contestata la violazione dell'art. 186, comma 7, CdS per essersi il (Soggetto 2) rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza. Coerentemente alla funzione suddetta, la modifica della norma a séguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 è stata voluta nel senso di individuare i possibili responsabili della sanzione nel/i proprietari del veicolo ovvero nel conducente o altro soggetto obbligato in solido (art. 213, comma 2) salvo, tuttavia, identificare come unico responsabile dell'immobilità del veicolo un sol soggetto, ossia colui che tra i possibili destinatari della sanzione è stato nominato custode (art. 213, comma 8), e tale risulta essere dal verbale di contestazione.

L'art. 196 CdS, che costituisce una specificazione del principio di "solidarietà" espresso nell'art. 6, comma 1, legge n. 689/1981, ha una funzione di "garanzia", poiché attribuisce a soggetti predeterminati, quale il (com)proprietario del veicolo, la diversa responsabilità di collaborare con lo Stato nell'ottemperanza alla sanzione accessoria irrogata, attribuendogli la responsabilità economica della sanzione pecuniaria che - come nel caso di specie - può discendere dalla violazione della stessa sanzione accessoria del sequestro da parte dell'obbligato principale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17398 del 25/06/2008, Rv. 604076 - 01). Coerentemente, detta funzione di garanzia si accompagna alla possibilità di sottrarsi all'obbligo, dimostrando che "la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà", ossia di aver impiegato la diligenza necessaria affinché ciò non accadesse, e all'azione di regresso per l'intero nei confronti dell'obbligato principale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14124 del 2022).

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). Il Tribunale ha erroneamente condannato la ricorrente a rimborsare le spese legali al Comune di (Omissis), nonostante l'appellato fosse stato dichiarato dallo stesso Tribunale "sostanzialmente contumace": non avendo questi espletato alcuna attività processuale non può essere pronunziata in suo favore la condanna alle spese di lite.

3.1. Il motivo è fondato.

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023, Rv. 667047 - 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, Rv. 649432 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011, Rv. 619035 - 01).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata può essere cassata nei termini appena riportati, con conseguente relativa decisione nel merito (ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ.), consistente nell'elidere la condanna alle spese pronunciata dal Tribunale di Vicenza a carico di (Soggetto 1) e in favore del Comune di (Omissis), parte contumace vittoriosa.

Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo motivo, dichiara infondato il primo e il secondo motivo del ricorso;

cassa la pronuncia impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, elide la condanna alle spese pronunciata nella sentenza impugnata in favore del Comune di (Omissis).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 25 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2025.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi al canale pubblico e gratuito Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale