LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I
Principi generali 
(artt. 1 - 12)

 

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Articolo 9
della L. n. 689/1981

Principio di specialità

 

  Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

  Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

  Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande (1).

 

(1) Comma sostituito dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

 

 

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OSSERVAZIONI

 Il presente articolo (in vigore dal 15 gennaio 2000) disciplina il concorso di norme nel caso in cui uno stesso fatto sia punito sia da una disposizione penale, sia da una o più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.
 Quando lo stesso fatto è punito sia da una disposizione penale che da una disposizione amministrativa regionale o delle province autonome, si applica sempre la disposizione penale. Tuttavia, questa prevalenza viene meno se la disposizione penale è applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. In altre parole, se esiste una norma penale più specifica che punisce quel determinato fatto, si applicherà quella, altrimenti si potrà fare riferimento alla norma amministrativa regionale o provinciale.
 Nel settore alimentare, per i fatti che riguardano la produzione, il commercio e l'igiene degli alimenti e delle bevande, si applicano sempre e solo le disposizioni penali, anche se gli stessi fatti sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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