Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Milano n. 53726 del 17 febbraio 2025
Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Milano
Circolare n. 0053726 del 17/02/2025
AI SIGG. SINDACI
AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI
dei Comuni della provincia di
MILANO
OGGETTO: Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 dicembre 2024 recante "Caratteristiche e modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci".
Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 10 febbraio 2025.
Il Ministero dell'Interno, con circolare in data 10 febbraio 2025, ha diramato alcune indicazioni operative in ordine al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2024 adottato ai sensi dell'art. 72, comma 6 del codice della strada, riguardante le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture portabagagli e portasci installati posteriormente a sbalzo sui veicoli delle categorie M1 e N1 di cui all'art. 47, comma 2 del codice della strada.
In primo luogo la circolare in argomento, in aderenza a quanto previsto della disposizione normativa, prevede che l’installazione delle strutture effettuata in conformità alle disposizioni del decreto non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione e che le medesime disposizioni si applicano anche alle strutture portabiciclette in quanto assimilate alle strutture portasci e portabagagli.
Il decreto stabilisce, inoltre, le regole per l'installazione delle strutture in parola quando vengono occultate la targa o le luci posteriori.
In particolare, le strutture possono essere installate posteriormente a sbalzo poggiando sul gancio di traino e devono essere omologate ai sensi del regolamento UNECE n. 26 il cui marchio deve essere presente sulle strutture stesse.
Inoltre, devono essere corredate dal libretto di istruzioni rilasciato dal produttore contenente tutte le informazioni necessarie alla loro installazione con i dispositivi supplementari necessari in relazione alla tipologia di veicolo sul quale montarle.
Il decreto detta anche le regole relative alle dimensioni delle strutture che non devono sporgere oltre la larghezza del veicolo, prevedendo l’applicazione delle prescrizioni indicate nell'art. 164, commi 3 e 6, quando il carico (biciclette, sci o portabagagli) sporga lateralmente.
Di conseguenza, la sporgenza laterale non può superare i 30 centimetri per lato, e devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli altri utenti della strada.
Per quanto riguarda, invece, la sporgenza longitudinale, il decreto richiama le disposizioni dell'art. 164, commi 2, 5 e 6, del codice della strada, secondo cui le strutture ed il loro carico devono essere segnalate con l'apposito panello quadrangolare, e non possono sporgere posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo. Inoltre, la lunghezza totale non può superare i limiti dell'art. 61 del codice della strada e il carico non deve strisciare sul terreno.
Le strutture devono essere dotate di dispositivi di illuminazione di tipo omologato che replicano quelli posteriori del veicolo e di alloggiamento per la targa dove deve essere collocata la targa di immatricolazione posteriore del veicolo o, in alternativa, la targa ripetitrice della stessa di cui all’art. 100, comma 4 del codice della strada.
Infine, occorre evidenziare che il decreto pone in capo all’utilizzatore (e quindi al conducente del veicolo) l’onere di verificare la corretta installazione delle strutture, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione replicati sulle stesse e il corretto posizionamento della targa.
Tanto premesso, la circolare ministeriale citata ipotizza i seguenti profili sanzionatori:
- l’installazione della struttura senza aver segnalato la sporgenza con l’apposito pannello quadrangolare configura la violazione di cui all’art. 164, commi 6 e 8 cds;
- la mancanza della targa di immatricolazione posteriore del veicolo o della targa ripetitrice sull’apposito alloggiamento della struttura con o senza carico che comporta ostruzione, anche parziale, della targa, configura la violazione di cui all'art. 164, commi 1 e 8 cds;
- qualora l’installazione della struttura con o senza carico comporti ostruzione, anche parziale dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, l’assenza o il mancato funzionamento dei dispositivi supplementari funzionanti configura la violazione di cui all’art. 164, commi 1 e 8 cds;
- la sporgenza posteriore oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo, la sporgenza laterale del carico oltre i 30 centimetri, la sistemazione del carico in modo di non evitarne la caduta, il carico strisciante a terra o oscillante oltre la sagoma del veicolo, configurano le specifiche violazioni previste dall'art. 164 cds.
IL PREFETTO
Sgaraglia
ALLEGATO
Circolare del Ministero dell'Interno 10 febbraio 2025 n. 300/STRAD/1/0000004027.U/2025
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2024 recante “Caratteristiche e modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci”
e
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