Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare congiunta
Ministero dell'Interno numero 11280 del 11 aprile 2025
Ministero della Salute numero 10180 del 11 aprile 2025
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Prot. n. 300/STRAD/0000011280.U/2025 del 11/04/2025
MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE, DELLA RICERCA E DELLE EMERGENZE SANITARIE
Prot. n. 0010180 del 11/04/2025
OGGETTO: Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada.
(Indirizzi omessi)
La legge n. 177/2024 ha novellato l’articolo 187 del codice della strada (cds) modificando gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, attraverso l’eliminazione del parametro clinico dell’alterazione psicofisica. Diversamente dalla precedente formulazione, la nuova norma punisce la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere da un effettivo stato di alterazione psicofisica.
Con la prospettiva di ridurre l’incidentalità stradale, coerentemente con l’obiettivo “vision zero” perseguito dall’Unione europea, la ratio della novella risiede nell’esigenza di incrementare la sicurezza della circolazione stradale, vietando quelle condotte che hanno una spiccata connotazione pericolosa in quanto idonee a mettere a rischio l’incolumità degli utenti della strada.
L’elemento caratterizzante la nuova fattispecie, contenuto nella locuzione “dopo aver assunto”, è costituito dallo stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo: in luogo del nesso eziologico tra assunzione e alterazione, il nuovo articolo 187 cds prevede, quale presupposto per la punibilità della condotta, una correlazione temporale tra l’assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida.
L’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida. A tal fine, la presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida (1).
La presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o loro metaboliti nelle urine, sulla base di evidenze scientifiche, non può essere indicativa di una intossicazione in atto, ma può rappresentare il presupposto per l’accertamento della sussistenza delle condizioni psicofisiche richieste per il mantenimento del titolo abilitativo alla guida ai sensi degli articoli 128 e 119, comma 4, cds.
Nessuna novità è stata, invece, introdotta in merito alla quantità di sostanza stupefacente o psicotropa necessaria per la punibilità della condotta: come la precedente, anche la nuova fattispecie, non prevede un limite quantitativo oltre il quale il conducente può essere considerato “positivo” e, quindi, punibile. Per rispondere del reato di cui all’articolo 187 cds è sufficiente che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni di liquidi biologici, vengano rinvenute tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope. È solo a seguito di risultati positivi dei predetti accertamenti di secondo livello che consegue, pertanto, la denuncia ai sensi dell’articolo 187 cds.
La nuova configurazione del reato e dei suoi elementi costitutivi suggeriscono l’individuazione di criteri e metodiche uniformi per l’esecuzione degli accertamenti tossicologici, allo scopo di garantire standard omogenei su tutto il territorio nazionale ed adeguati livelli di affidabilità dei risultati, che hanno valore medico legale ai fini della prova della sussistenza del reato. Di conseguenza, le procedure analitiche che si sostanziano in accertamenti urgenti sulla persona ai sensi dell’articolo 354 c.p.p. devono essere dotate delle seguenti imprescindibili caratteristiche:
- effettuazione in condizioni di completa garanzia per il soggetto sottoposto ad accertamento;
- effettuazione di prelievo/raccolta, conservazione, manipolazione, movimentazione di campioni biologici secondo le linee guida tossicologico-forensi, con osservazione della catena di custodia;
- effettuazione di analisi tossicologico-forensi con tecniche e metodiche di conferma aventi caratteristiche probatorie.
Le allegate direttive, che tengono conto delle metodiche analitiche più recenti, stabiliscono le modalità di esecuzione di tutte le fasi dell’accertamento per la determinazione della sussistenza degli elementi costitutivi, non solo della fattispecie di cui all’articolo 187 cds, ma anche delle fattispecie di cui agli articoli 186, 186-bis cds, nonché delle aggravanti di cui agli articoli 589-bis, comma 2, e 590-bis, comma 2, c.p.
In particolare:
1. la direttiva – allegato 1, descrive le modalità attraverso le quali devono essere prelevati i campioni di fluido del cavo orale da parte degli organi di polizia stradale, in attuazione dell’articolo 187, comma 2-bis, cds;
2. la direttiva – allegato 2, descrive le procedure attraverso le quali devono essere eseguiti gli accertamenti tossicologico-forensi presso le strutture sanitarie, sia in occasione dei servizi di controllo delle condizioni psicofisiche per la guida di veicoli, sia a seguito di incidente stradale.
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Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza
Pref. Vittorio Pisani
(Firmato digitalmente)
Il Capo Dipartimento
della prevenzione della ricerca
e delle emergenze sanitarie
Dott.ssa Maria Rosaria Campitiello
(Firmato digitalmente)
(1) Nel sangue e nella saliva, infatti, la maggior parte delle sostanze stupefacenti è rilevabile solo per alcune ore, a seconda dell’emivita della singola sostanza. In tale periodo, le sostanze rinvenute sono ancora in grado di esercitare il loro effetto.
ALLEGATO 1
Direttiva sulle modalità di esecuzione degli accertamenti tossicologico-forensi su campioni di fluido del cavo orale da parte degli organi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 187, comma 2-bis, del codice della strada.
ALLEGATO 2
Direttiva sulle modalità di esecuzione degli accertamenti tossicologico-forensi su richiesta degli organi di polizia stradale per la determinazione degli elementi costitutivi della guida sotto l’influenza di alcool e della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
MOD 1
Dichiarazione di consenso informato per l’esecuzione di accertamenti urgenti di cui all’art. 187 del codice della strada.
MOD 1-bis
Dichiarazione di consenso informato per l’esecuzione di accertamenti urgenti di cui all’art. 186/187 del codice della strada.
MOD 2
Verbale di raccolta fuori sede di campioni di fluido del cavo orale ai sensi dell’art. 187, comma 2-bis, del codice della strada.
MOD 2-bis
Verbale di raccolta fuori sede di campioni di fluido del cavo orale ai sensi dell’art. 187, comma 2-bis, del codice della strada.
MOD 3
MODULO DI CATENA DI CUSTODIA
Prelievo - trasporto - ricezione campioni di fluido del cavo orale raccolti ai sensi dell’art. 187, comma 2-bis, del codice della strada.
MOD 3-bis
MODULO DI CATENA DI CUSTODIA
Prelievo - Trasporto - Ricezione campioni biologici
Accertamenti sanitari ai sensi degli Artt. 186, 186 bis, 187 del Codice della Strada.
MOD 4
Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona (art. 354 c.p.p.).
MOD 5
SCHEDA CLINICA di valutazione dello STATO PSICO-FISICO
MOD 6
Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia per l’esecuzione di accertamenti urgenti di cui agli articoli 186 e/o 187 del codice della strada.
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