Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 11665 del 19 aprile 2024

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione Generale per la Motorizzazione
Div. 3 - Disciplina tecnica dei veicoli

 

Prot. n. 0011665 del 19/04/2024

Indirizzi omessi

 

OGGETTO: Chiarimenti in merito ad autocaravan, caravan, autoveicoli classificati per uso speciale per uso abitazione e rimorchi per uso speciale attrezzati per uso abitazione.

   

 Premessa

   A seguito dell’esperienza maturata e al fine di uniformare il comportamento delle diverse Direzioni Generali Territoriali, si rende opportuno chiarire l’applicazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2018/858 e s.m.i. in merito agli autocaravan e caravan. Ciò in relazione a quanto disciplinato dal Codice della Strada (di seguito CdS) e, in particolare, dagli articoli 54 (autocaravan) e 56 (caravan) del CdS e dagli articoli 203 e 204 del regolamento di esecuzione e di attuazione al CdS nonché in relazione agli autoveicoli, classificati per uso speciale per uso abitazione e ai rimorchi per uso speciale attrezzati per uso abitazione e a quanto previsto dal D.M. 13/3/2006 “Norme relative all’adeguamento al progresso tecnico delle caratteristiche costruttive funzionali delle autocaravan e dei caravan”.

 

 1. Applicazione del Regolamento UE 2018/858 e s.m.i.: procedure di omologazione per autocaravan e caravan.

   1.1 Il Regolamento (UE) 2018/858 e s.m.i. inquadra gli autocaravan (camper) e i caravan come veicoli per uso speciale che possono ottenere le seguenti omologazioni:

 - l’omologazione UE di un tipo di veicolo prodotto in serie illimitata (art. 22 e seguenti);
 - l’omologazione nazionale per piccole serie (art. 42);
 - l’omologazione individuale UE;
 - l’omologazione individuale nazionale.

   Il paragrafo 2 dell’art. 41 non consente di rilasciare omologazioni UE di piccola serie.

   Tali norme, armonizzate a livello comunitario e sovraordinate alla legislazione nazionale, comportano la necessità di disapplicare le norme nazionali in contrasto; ne consegue che le norme del D.M. 13/3/2006 non sono più applicabili. Analogamente, in luogo delle definizioni di autocaravan e di caravan di cui agli art. 54 e 56 del CdS, sono oggi ora da applicare le definizioni di cui al punto 5.1 dell’Allegato I, Parte A, per gli autocaravan e al punto 5.6 dell’Allegato I, Parte A, per i caravan, del Regolamento europeo.

   1.2 Il codice identificativo del veicolo per uso speciale dell’autocaravan (camper), ai sensi del punto 5.1 dell’Allegato I, Parte A, da utilizzare è SA. Nello stesso punto l’autocaravan viene così definito: un veicolo della categoria M con vano abitabile contenente almeno le seguenti attrezzature: a) posti a sedere e tavolo; b) cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili; c) impianti di cottura; d) armadi o ripostigli. Queste attrezzature devono essere fisse. Tuttavia, il tavolo può essere di tipo amovibile. L’Allegato II, Parte III, Appendice 1, detta le pertinenti prescrizioni che si devono applicare agli autocaravan secondo le diverse categoria M1, M2 e M3.

   1.3 Il codice identificativo del veicolo per uso speciale dei caravan, ai sensi del punto 5.6 dell’Allegato I, Parte A, da utilizzare è SE. Nello stesso punto il caravan viene così definito: un veicolo della categoria O come definito al punto 3.2.1.3. della norma internazionale ISO 3833:1977. Il punto 3.2.1.3. della norma internazionale ISO 3833:1977 così recita: rimorchio destinato all'uso su strada e che costituisce un'abitazione mobile. Sono, quindi, esclusi i semirimorchi. L’Allegato II, Parte III, Appendice 4, detta le pertinenti prescrizioni che si devono applicare ai caravan secondo le diverse categoria O1, O2, O3 e O4. Analogamente alle disposizioni previste per gli autocaravan, il caravan deve contenere almeno le seguenti attrezzature: a) posti a sedere e tavolo; b) cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili; c) impianti di cottura; d) armadi o ripostigli. Queste attrezzature devono essere fisse. Tuttavia, il tavolo può essere di tipo amovibile.

   1.4 Si evidenzia, ai fini dell’applicazione dell’Allegato II, Parte III, Appendice 1 o dell’Allegato II, Parte III, Appendice 4, secondo il caso che ricorre, l’importanza delle note esplicative poste all’inizio della parte III dell’Allegato II e che favoriscono, per alcuni aspetti, tali allestimenti consentendo l’utilizzo, come veicolo di fase I, di veicoli della categoria N.

   1.5 Per quanto riguarda la procedura per il rilascio di eventuali deroghe nei casi contraddistinti dalla lettera A nelle sopra citate Appendici, per qualsiasi tipo di omologazione, questo Ufficio può concedere deroghe, totali o parziali, a condizione che il costruttore dia evidenza che il veicolo non possa soddisfare le prescrizioni previste in virtù del suo uso speciale. A tal fine, il CSRPAD o il CPA, anche su richiesta di un UMC, farà pervenire a questa Divisione 3 la pertinente relazione di valutazione in merito a quanto rappresentato dal costruttore.

 

 2. Procedure di omologazione per veicoli per uso speciale “abitazione”

   2.1. Le norme unionali, richiamate al precedente punto 1, non prevedono l’omologazione dei veicoli della categoria N e dei semirimorchi cat. O che sono attrezzati per uso abitazione. Per queste tipologie di veicoli si prevede quanto segue.

   2.2.I veicoli di cui al precedente punto 2.1. possono ottenere le seguenti omologazioni come veicoli per uso speciale “abitazione”:

 - l’omologazione nazionale per piccole serie (art. 42);
 - l’omologazione individuale UE;
 - l’omologazione individuale nazionale.

   2.3. I veicoli devono rispondere a tutte le pertinenti prescrizioni del Regolamento UE 2018/858 e s.m.i. e sono classificati come veicolo per uso speciale nel gruppo speciale («codice SG») seguiti dal codice carrozzeria 99 utilizzando il termine “uso abitazione”.

   2.4. I veicoli della categoria N devono avere la cabina di guida separata permanentemente dalla parte allestita come uso abitazione.

   2.5. I veicoli della categoria N, nella parte uso abitazione, e i semirimorchi per uso abitazione devono avere almeno la seguente attrezzatura: a) posti a sedere e tavolo; b) cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili; c) impianti di cottura; d) armadi o ripostigli; e) box servizio igienico. Queste attrezzature devono, di norma, essere fisse, tuttavia, possono essere di tipo amovibile se e soltanto se ne è previsto un alloggiamento sicuro durante la circolazione del veicolo (ad esempio, lo stivaggio in appositi armadi a chiusura).

   2.6. I veicoli della categoria N per uso abitazione, essendo una configurazione particolare e residuale, devono essere preventivamente autorizzati dalla Divisione 3 e il costruttore deve motivare la necessità del loro impiego. Non sono ammessi i veicoli della categoria N1 per uso abitazione in quanto possono essere trasformati per rispondere alla normativa europea per gli autocaravan.

 

 3. Norme del CdS.

   3.1. Le definizioni di autocaravan e di caravan, di cui agli artt. 54 e 56 del CdS, sono sostituite da quanto previsto dal sopra citato regolamento UE e riportato ai precedenti punti 1.2. e 1.3.

   3.2. Gli articoli 203 e 204 del regolamento di esecuzione e di attuazione al CdS prevedono, poi, che possano essere classificati per uso speciale sia gli autoveicoli per uso abitazione che i rimorchi (o i semirimorchi) per uso abitazione. Il Regolamento UE 2018/858 prevede per i soli rimorchi l’inquadramento come caravan e, pertanto, l’uso abitazione può essere utilizzato solo per i semirimorchi.

 

 4. Disposizioni generali e d’immatricolazione.

   4.1. I veicoli che rispondono totalmente alle prescrizioni del Regolamento UE 2018/858 e s.m.i. sono immatricolati come autocaravan (codice SA) o come caravan (codice SE), secondo il caso che ricorre.

   In tutti gli altri casi, sono immatricolati come veicoli per uso speciale: o come autoveicoli per uso abitazione o come semirimorchi per uso abitazione (entrambi con codice SG).

   In ogni caso caravan e semirimorchi per uso speciale ad uso abitazione non possono trasportare persone a bordo durante la circolazione stradale ma possono essere presenti persone solo a veicolo fermo nelle aree appositamente dedicate o aree private. Analogamente, quanto sopra si applica anche ai veicoli della categoria N per uso speciale “abitazione” ad eccezione dei posti omologati in cabina.

   Si evidenzia che le norme UNI EN relative ai veicoli “ricreazionali”, per le parti che ricorrono, devono essere, comunque, rispettate dai costruttori dei veicoli nonostante non sia previsto l’obbligo nel Regolamento 2018/858 di presentare specifica documentazione in merito in fase di omologazione.

   4.2. In caso di trasformazione dei veicoli in circolazione, si applicano gli stessi criteri previsti ai precedenti punti 2, 3 e 4 per le sole parti soggette a trasformazione. La trasformazione di veicoli per uso abitazione e degli autocaravan categoria M2 e M3 è di competenza del CSRPAD e dei CPA.

   4.3. Ai fini immatricolativi, per gli autocaravan, il numero totale dei passeggeri compreso il conducente è quello delle persone trasportabili durante la circolazione stradale (voce A2 dell’Allegato II, Parte III, Appendice 1, riferito ai sedili per uso normale quando il veicolo circola, del Regolamento UE 2018/858 come modificato dal Regolamento UE 2022/2236). Per i veicoli della categoria N per uso speciale “abitazione”, il numero totale dei passeggeri compreso il conducente è quello dei posti omologati in cabina (voce A2 dell’Allegato II, Parte III, Appendice 4, riferito ai sedili per uso normale quando il veicolo circola). I sedili non destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

 

 5. Norme transitorie.

   5.1. I veicoli già circolanti non devono essere adeguati alla presente disposizione e possono rimanere inquadrati nelle diverse categorie a suo tempo consentite.

   5.2. Le omologazioni già rilasciate a qualunque titolo possono essere, comunque, estese purché rispondano alle normative europee in vigore in relazione alle modifiche apportate.

 

   Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente chiarimento applicativo.

 

Il Direttore Generale
ing. Pasquale D’Anzi

Firmato digitalmente

 

 

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