Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno numero 300/A/844/11/101/21/2 del 25 gennaio 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
Prot. n. 300/A/844/11/101/21/2 del 25/01/2011
OGGETTO: Articolo 10, comma 8, e articolo 167, comma 11, del Codice della Strada. Circolazione veicoli mezzi d’opera in sovraccarico. Quesito sull’applicazione del sistema sanzionatorio.
In esito alla nota n. 206104 del 23 dicembre 2010, stesso oggetto, si comunica l’orientamento di questo Servizio a tal proposito.
Il quadro normativo relativo alla circolazione dei veicoli classificati mezzi d’opera è delineato dagli articoli 10, 34, 54, 226 del Codice della Strada e dalle relative norme regolamentari.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera f), del C.d.S., il trasporto effettuato con veicoli classificati mezzi d’opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti dall’articolo 62 del C.d.S. è considerato trasporto in condizioni di eccezionalità, per il quale tuttavia, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo 10, non è richiesta l’autorizzazione alla circolazione purchè ricorrano le seguenti condizioni: a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61; b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi (1), fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226; c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli; d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) deve essere, invece, richiesta l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
Ciò premesso, pur registrando, come sottolineato anche da codesto Ufficio, una prassi amministrativa disomogenea che non esclude l’applicazione dell’articolo 167 del C.d.S., si è del parere che la decisione del legislatore di inserire le disposizioni relative ai mezzi d’opera all’interno dell’articolo 10 del Codice della Strada induca a ritenere che il superamento dei limiti di massa previsti dall’articolo 10, comma 8, ancorché su strade “dichiarate” percorribili dall’ente proprietario, non possa essere sanzionato dal comma 19 dell’articolo 10 del C.d.S., né dall’articolo 167, comma 11, ma debba essere sottoposto alle sanzioni di cui al comma 18 dell’articolo 10 del Codice della Strada.
Analogamente, transitare sulle strade non percorribili con un mezzo d’opera eccedente i limiti di massa stabiliti dall’articolo 62 ma non quelli di cui al comma 8 dell’articolo 10 C.d.S,, concretizza la violazione del medesimo comma 18 [leggasi "comma 22" n.d.r.]* dell’articolo 10 del Codice della Strada.
Il Compartimento Polizia Stradale di Bologna, per il quale si allega il quesito posto dalla Provincia di Bologna, è pregato voler divulgare il contenuto della presente ai Reparti dipendenti.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(f.to Sgalla)
(1) In attesa che siano pubblicati gli elenchi delle strade non percorribili previsti dall’art. 226 del C.d.S., ad oggi non pubblicati, tali veicoli, per circolare in eccedenza ai limiti di massa fissati dall’articolo 62 C.d.S. ma entro quelli stabiliti dall’articolo 10, comma 8, debbono essere in possesso di “autorizzazione” dell’ente proprietario o concessionario della strada.
(*) A tale proposito operata rettifica dal Ministero dell'Interno con propria e successiva circolare n. 300/A/1991/11/101/21/2 del 22.02.2011.
ALLEGATO
PROVINCIA DI BOLOGNA
Nota n. 206104 del 23 dicembre 2010
Art. 10, c. 8 e art. 167 del Nuovo Codice della Strada.
Circolazione veicoli mezzi d’opera in sovraccarico.
Quesito sull’applicazione del sistema sanzionatorio.
Con la presente, ai fini anche del corretto espletamento dei Servizi di Polizia Stradale a cui il nostro personale tecnico è preposto, si è a formulare il seguente quesito.
Nello specifico si è a chiedere per quanto concerne il superamento dei limiti di massa da parte dei veicoli mezzi d'opera e di cui al c. 8 dell’art. 10 (isolati: 2assi-20 t; 3assi-33t; 4 o più assi-40 t; per complessi di veicolo: 4assi-44 t; 5 o più assi- 56 t; betoniera 54 t) quale sia il regime sanzionatorio corretto da applicarsi.
A nostro avviso, questa violazione fatica a trovare i presupposti per essere ricondotta al c. 19 dell’art. 10 od al c. 11 dell’art. 167 (in base anche alla lettura della circolare a suo tempo emanata da Codesto Ministero con n. 300/A/23649/101/21/2 del 19.06.1997).
Pur essendo controversa la questione sull’eccedenza con carichi divisibili rispetto ai limiti dell’art. 62 che in taluni casi è sanzionato dall’art. 167, l'esplicito richiamo al c. 7 dell’art. 10 sulla circolazione dei mezzi d’opera contenuto nel c. 18 dell’art. 10, porta, in generale, a propendere l’applicabilità della sanzione al c. 18 stesso.
Applicare I'art. 167 perché il carico è costituito da merce divisibile, nel caso in specie si tratta di materiale inerte, non si allinea alla norma generale per il fatto che la merce stessa è tra quelle previste dall’art. 10.
Infatti, il c. 7 del medesimo articolo rimandando all’art. 54, c. 1), lett. n) ci conferma che i mezzi d'opera possano essere impiegati per il trasporto anche di certi materiali divisibili come quelli di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria etc.
Per dovere di cronaca, c'è comunque da segnalare che, a tutt’oggi, persistono sulla questione due linee di pensiero: l’una per l’art. 10, l’altra per l’art. 167 (quest'ultimo di norma applicato dalle forze di polizia) con conseguenziali comportamenti disomogenei sull'applicazione delle sanzioni principali ed accessorie da comminare.
In attesa di un cortese e tempestivo riscontro a quanto richiesto, chiedendo peraltro di inviarci eventuali ed ulteriori circolari e disposizioni intervenute recentemente nel merito, si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE STRADE
(Dott. Ing. Davide Parmeggiani)
(Omissis)
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