CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Articolo 34 CdS
Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali
(Vedi art. 34 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 72 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00. Se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario.
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