Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 1863 del 27 gennaio 2025
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 1863 del 27/01/2025
Circolazione Stradale - Artt. 145 e 182 del Codice della Strada - Precedenza - Circolazione dei velocipedi - Il ciclista che impegna la carreggiata facendovi ingresso al di fuori del viale ciclopedonale è tenuto a concedere la precedenza ai veicoli che sopraggiungono, come prescritto dal comma 8 dell'art. 145 del C.d.S., secondo cui negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.
RITENUTO IN FATTO
1. Il giudizio trae origine dall'opposizione proposta da (Soggetto 1) avverso il verbale di accertamento elevato da (Soggetto 2) per plurime violazioni del Codice della Strada e, per quel che ancora rileva in questa sede, per violazione dell'art. 154, comma 1, C.d.s., perché - nell'effettuare la manovra di immissione nel flusso della circolazione - non dava la precedenza ai veicoli già in marcia.
Il Giudice di Pace accolse l'opposizione ed annullò i verbali di accertamento.
(Soggetto 2) propose appello limitatamente al verbale di accertamento con cui era stata contestata la violazione di cui al citato art. 154, comma 1, C.d.s.
Il Tribunale di (Omissis), con sentenza n. 1358/2021, in riforma parziale della sentenza di primo grado, accolse l'appello e, per l'effetto, rigettò l'opposizione.
Sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro, il Tribunale accertò che (Soggetto 1) si era immesso nel flusso circolatorio provenendo da un percorso ciclo-pedonale ed era tenuto ad arrestare la marcia e dare la precedenza ai veicoli che circolavano già sulla strada; egli aveva impegnato la carreggiata in senso longitudinale quando l'autocarro aveva già effettuato la manovra di svolta a sinistra.
2. (Soggetto 1) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale sulla base di tre motivi.
(Soggetto 2) non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., per asserita violazione del giudicato interno.
Il ricorrente prospetta che originariamente erano state contestate due violazioni al Codice della Strada, quella di cui all'art. 154, per aver effettuato la svolta a sinistra senza dare la precedenza ai mezzi in transito e la violazione dell'art. 182, per aver circolato in bicicletta sulla carreggiata stradale invece che sulla pista ciclabile. Poiché la sanzione relativa all'art. 182 Cds era stata annullata e non vi era stato appello da parte del (Soggetto 2), si sarebbe formato il giudicato sulla circostanza che lo stesso circolasse sulla carreggiata stradale e non sulla pista ciclabile; avrebbe, pertanto, errato il Tribunale a ritenere, in contrasto con il giudicato, che egli provenisse da una pista ciclopedonale e che, in qualità di ciclista, ai sensi dell'art. 4 del DM 557/99, fosse tenuto a dare la precedenza.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il giudice d'appello ricostruito i fatti in modo diverso rispetto al Giudice di pace, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione.
3. I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Nel giudizio di secondo grado, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni giuridiche diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cass. 9202/2018; Cass. 8604/2017; Cass. 1377/2016).
L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
È poi noto che ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Cass. n. 32563/2024; Cass. n. 30728/2022; Cass. 10760/2018; Cass. 12202/2017).
Nel caso di specie, va escluso che si sia formato giudicato sull'accertamento di fatto che il tratto percorso dal ricorrente, quale ciclista, non era una pista ciclabile, ma un percorso ciclopedonale. Invero, con i motivi di appello, (Soggetto 2) contestò nel suo complesso la sentenza di primo grado sia sulle circostanze fattuali che sull'esclusione della violazione contestata. Poiché il giudicato si forma sulle statuizioni in diritto, che la pista fosse solo ciclabile o solo ciclopedonale non sposta i termini dell'accertamento sulla sussistenza della contestata infrazione.
4. Con il terzo motivo di ricorso (formulato in via subordinata al mancato accoglimento dei precedenti due), si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 41 e 191 Codice della Strada, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente addossato al ricorrente l'obbligo di dare la precedenza all'autocarro, trascurando che, essendo il sinistro avvenuto in prossimità di un passaggio ciclopedonale, sarebbe stato obbligo del conducente dell'autocarro fermarsi e concedere la precedenza al ciclista. Si deduce, altresì, l'omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) per aver il Tribunale trascurato di considerare che il sinistro era avvenuto nell'area di una intersezione nella quale esistenza un passaggio ciclopedonale.
4.1. Il motivo è inammissibile - quanto alla supposta violazione di legge - perché la censura investe un apprezzamento di merito sulla circostanza della necessità che il ciclista - all'atto dell'esecuzione della manovra di immissione - cedesse la precedenza ai veicoli già in marcia nel flusso della circolazione sulla strada principale.
Nel caso di specie, il Tribunale, sulla base delle prove testimoniali ha accertato che il ciclista aveva impegnato la carreggiata facendovi ingresso al di fuori del viale ciclopedonale ed era tenuto a dare la precedenza al furgone, incorrendo nella violazione dell'art. 145, comma 8, C.d.S., secondo cui negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.
Come affermato da questa Corte, in tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione (v. Cass. n. 1992/2024).
4.2. Il motivo è, inoltre, del tutto infondato con riferimento all'allegato omesso esame di fatto asseritamente decisivo perché il giudice di appello ha, con la sentenza impugnata, esaminato tutte le condizioni di luogo e di condotta comportanti la sussistenza della violazione ascritta all'odierno ricorrente. Basta considerare che il Tribunale (Omissis), al fine di esaminare lo svolgimento della vicenda che aveva dato luogo alla contestazione della suddetta violazione nei confronti del (Soggetto 1), è partito proprio dal presupposto (v. pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata nella premessa in fatto) che "il teatro dei fatti, sito in (Omissis), è rappresentato dall'intersezione fra via (Omissis) - strada urbana a senso unico di percorrenza, suddivisa in due corsie, sulla cui destra rispetto alla direzione di percorrenza, al di là di una fila di alberi, corre parallelo un percorso ciclo-pedonale - e la sua laterale di destra via (Omissis)", procedendo poi nella descrizione del percorso ciclo-pedonale e nella individuazione della immissione del furgone nella citata via, muovendo da via (Omissis).
5 In definitiva, alla stregua di tutte le ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese poiché (Soggetto 2) non ha svolto attività difensiva.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 5 novembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2025.
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