CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 182 CdS
Circolazione dei velocipedi

(Vedi art. 182 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 377 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
   1-bis. (1) Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.
   2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
   3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
   4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
   5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
   6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
   7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
   8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
   9. (2) I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.
   9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.
   9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione (3).
   10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00. La sanzione è da euro 42,00 a euro 173,00 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.


(1) Comma aggiunto dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(2) Comma sostituito dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(3) Periodo sostituito dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.

 

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OSSERVAZIONI

* Al di là dei profili di colpa che un sinistro stradale comporta, l'impegno dell'attraversamento stradale - non dedicato ne a pista ciclo-pedonale e ne' tracciato in corrispondenza di intersezione semaforizzata con lanterna dedicata a ciclisti provenienti da una pista ciclabile laterale - da parte del conducente di un velocipede in sella allo stesso trova, nel C.d.S., due diversi riferimenti:
   - l'art. 182, comma 4 del C.d.S. recita testualmente che "I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza". Ma tale ipotesi è circoscritta al solo sinistro che vede coinvolto il pedone ed il conducente di velocipede;
   - l'art. 41, comma 15 del C.d.S. recita testualmente che "In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni", rimandando così all'art. 190, comma 2, secondo periodo dello stesso C.d.S. secondo il quale "...possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri".
A tale riguardo si precisa l'attraversamento tenendo il veicolo a mano è previsto solo in caso "... di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano" (art. 377, comma 2 del Regolamento al C.d.S.).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7879 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 50, 68 e 182 del Codice della Strada e art. 589 bis c.p. - L'omesso esame da parte del giudicante di elementi, quali l'incidenza dell'abbigliamento del ciclista, vittima del sinistro stradale in ore serali, sullo spazio/tempo delle sua avvistabilità (sprovvisto del giubbino catarifrangente ed indossava abiti scuri), oltre che la mancanza dei dispositivi di illuminazione del velocipede, determina una carenza motivazionale, in quanto la prevedibilità della presenza di un velocipede su una strada provinciale urbana e l'esigibilità di un'andatura di marcia tale da consentire la manovra di emergenza nello spazio illuminato dai fari, non risolvono l'ulteriore questione della evitabilità in concreto del sinistro, da effettuare sulla base del tempo tecnico di reazione necessario per avvistare ciò che viene illuminato dai fari.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 29361 del 25/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 141 e 182 del Codice della Strada - Velocità - Circolazione dei velocipedi - L'assenza di tracce di frenata dell'autovettura sul luogo del sinistro non è necessariamente indice di una velocità sostenuta della controparte, conducente di velocipede, ma potrebbe essere imputabile alla condotta di guida non prudenziale dello stesso conducente della vettura e, pertanto, è doverosa una valutazione degli elemeti a disposizione quali i danni riportati dall'auto e la violenza dell'impatto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 20594 del 22/05/2008
Circolazione Stradale - Art. 182 del Codice della Strada - Conduzione dei velocipedi - Azionare il dispositivo di segnalazione acustica del velocipede per richiamare l'attenzione del pedone intento ad attraversare un tratto di strada riservata ai soli pedoni invece che attendere la conclusione dell'attraversamento della sede stradale da parte dello stesso, non esclude le restanti cautele richieste dalle norme di comune prudenza e da quelle specifiche inerenti la disciplina della circolazione dei veicoli.

 

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