CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO II
Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

 

Articolo 68 CdS
Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi

(Vedi art. 68 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 223, art. 224, art. 225 e Appendice IV del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
      a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
      b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
      c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
   2. (1) I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati.
   3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
   4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
   5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
   6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00.
   7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.
   8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.

 

(1) Comma sostituito dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7879 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 50, 68 e 182 del Codice della Strada e art. 589 bis c.p. - L'omesso esame da parte del giudicante di elementi, quali l'incidenza dell'abbigliamento del ciclista, vittima del sinistro stradale in ore serali, sullo spazio/tempo delle sua avvistabilità (sprovvisto del giubbino catarifrangente ed indossava abiti scuri), oltre che la mancanza dei dispositivi di illuminazione del velocipede, determina una carenza motivazionale, in quanto la prevedibilità della presenza di un velocipede su una strada provinciale urbana e l'esigibilità di un'andatura di marcia tale da consentire la manovra di emergenza nello spazio illuminato dai fari, non risolvono l'ulteriore questione della evitabilità in concreto del sinistro, da effettuare sulla base del tempo tecnico di reazione necessario per avvistare ciò che viene illuminato dai fari.

 

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