REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO II
Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

Articolo 223 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi

(Vedi art. 68 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 68 e art. 69 del Codice della Strada)

   1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione.
   2. Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale.
   3. La trasmissione fra comando e freni, può essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo, con cavi flessibili o con sistemi di trasmissione idraulica.
   4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture del veicolo.
   5. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.

 

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