CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

 

Articolo 21 CdS
Opere, depositi e cantieri stradali

(Vedi art. 21 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42 e art. 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'art. 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
   2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
   3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
   4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866,00 a euro 3.464,00.
   5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 3739 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 21, 38, 40, 141 e 148 del Codice della Strada - Incidente stradale - Sorpasso non consentito da doppia linea continua - Invasione della corsia opposta di marcia - Cantiere stradale - Anomalia in carreggiata - In caso di sinistro stradale provocato dal conducente del veicolo che effettua un sorpasso ad alta velocità e non consentito da doppia linea continua, con invasione della corsia opposta di marcia e di un cantiere stradale all'interno del quale si trovava un tombino aperto, non vi è alcuna esigenza di porre ulteriori cartelli di avviso della presenza del cantiere, anche sul lato opposto della carreggiata di percorrenza dei veicoli, in quanto non vi è alcuna esigenza di segnalazione prevalendo l'affidamento sulla diligenza degli utenti della strada in relazione al citato divieto di sorpasso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 24508 del 09/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 21 e 26 del Codice della Strada - Opere, depositi e cantieri stradali - Autorizzazione o concessione per eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali - Motivo di insussistenza - La sola sosta dell'automezzo dotato di sollevatore e cassone spostato per essere caricato con il materiale di risulta prodotto dallo svolgimento di lavori all'interno di una abitazione esclude lo svolgimento di lavori sulla sede stradale e, pertanto, non è assimilabile ad un cantiere o ad un deposito di materiale, con la conseguente assenza dei presupposti in virtù dei quali è necessario munirsi preventivamente di autorizzazione o concessione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - sottosezione 3, ordinanza numero 4509 del 11/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 14, 21 e 193 del Codice della Strada - Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade - Opere, depositi e cantieri stradali - Qualora il danno alla persona derivi da materiali abbandonati sulla sede stradale dall'ente incaricato dell'esecuzione dei lavori e non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, è necessario si proceda alla liquidazione del danno in favore del danneggiato da parte dell'ente proprietario o custode della strada ex art. 2051 C.C. e non secondo le tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni, utilizzabili  per la liquidazione dei danni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione stradale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 5663 del 20/03/2015
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 38 e 39 del Codice della Strada - Lavori stradali - Divieto temporaneo di sosta - Termini per l'apposizione segnaletica - In occasione dei lavori stradali, ai fini della configurabilità della violazione per sosta vietata, tra l'apposizione della segnaletica indicante il divieto temporaneo di sosta e l'entrata in vigore della stessa devono trascorrere almeno 48 ore, senza che sia consentita una valutazione soggettiva del giudicante sulla sufficienza o meno di detto termine.

 

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