PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Articolo 21 CdS
Opere, depositi e cantieri stradali
(Vedi art. 21 del Codice della Strada)
(Vedi art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42 e art. 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
Note comuni:
Il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
Le violazioni contenute nel presente articolo comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
_____ 021-1 _____
Riferimento normativo: art. 21 comma 1 e comma 4
Esecuzione di opere o depositi, apertura di cantiere stradale, anche temporaneo, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità
Codice violazione: 1312 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di responsabile, (scegliere l'ipotesi fornendo l'esatta ubicazione)
[] sulla strada o sulle sue pertinenze
[] sulle relative fasce di rispetto della strada
[] sulle aree di visibilità
eseguiva (scegliere l'ipotesi)
[] opere
[] depositi
[] cantiere stradale
senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità indicata nell'art. 26 del presente C.d.S.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 866,00
- diurna scontata del 30%: euro 606,20
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
• Obbligo per l'autore della violazione di rimozione delle opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale:
Note operative:
• L'art. 26 del presente C.d.S. individua, tra le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni:
- dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato (l'eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale);
- dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni;
- per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada
• La violazione si contesta a "Chiunque" sia materialmente responsabile della stessa.
_____ 021-2 _____
Riferimento normativo: art. 21 comma 1 e comma 4
Esecuzione di opere o depositi, apertura di cantiere stradale, anche temporaneo, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità violando una o più prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione rilasciata dalla competente autorità
Codice violazione: 1315 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di responsabile, (scegliere l'ipotesi fornendo l'esatta ubicazione)
[] sulla strada o sulle sue pertinenze
[] sulle relative fasce di rispetto della strada
[] sulle aree di visibilità
eseguiva (scegliere l'ipotesi)
[] opere
[] depositi
[] cantiere stradale
violando una o più prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione rilasciata dalla competente autorità indicata nell'art. 26 del presente C.d.S.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 866,00
- diurna scontata del 30%: euro 606,20
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
• Obbligo per l'autore della violazione di rimozione delle opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale:
Note operative:
• L'art. 26 del presente C.d.S. individua, tra le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni:
- dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato (l'eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o al prefetto se trattasi di ente locale);
- dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni;
- per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada
• La violazione si contesta a "Chiunque" sia materialmente responsabile della stessa.
_____ 021-3 _____
Riferimento normativo: art. 21 comma 2 e comma 4
Esecuzione di lavori o deposito di materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli senza adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza
Codice violazione: 1309 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di responsabile, (scegliere l'ipotesi fornendo l'esatta ubicazione)
[] eseguiva lavori
[] effettuava deposito di materiali
sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli senza adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 866,00
- diurna scontata del 30%: euro 606,20
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
• Obbligo per l'autore della violazione di rimozione delle opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale:
Note operative:
• Il regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo CdS (dall'art. 30 all'art. 43) stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali
• La violazione si contesta a "Chiunque" sia materialmente responsabile della stessa.
_____ 021-4 _____
Riferimento normativo: art. 21 comma 2 e comma 4
Esecuzione di lavori o deposito di materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni senza adottare gli accorgimenti necessari per la visibilità, sia di giorno che di notte, del personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli
Codice violazione: 0000 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di responsabile, non provvedeva a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli impegnati in opere, depositi e cantieri stradali
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 866,00
- diurna scontata del 30%: euro 606,20
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
• Obbligo per l'autore della violazione di rimozione delle eventuali opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale:
Note operative:
• Il regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo CdS (art. 37) stabilisce le norme per rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli
• La violazione si contesta a "Chiunque" sia materialmente responsabile della stessa.
_____ 021-5 _____
Riferimento normativo: art. 21 comma 2 e comma 4
Esecuzione di lavori o deposito di materiali sulle aree destinate alla circolazione dei pedoni senza adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza
Codice violazione: 1309 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di responsabile, (scegliere l'ipotesi fornendo l'esatta ubicazione)
[] eseguiva lavori
[] effettuava deposito di materiali
sulle aree destinate alla circolazione dei pedoni senza adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 866,00
- diurna scontata del 30%: euro 606,20
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
• Obbligo per l'autore della violazione di rimozione delle opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale:
Note operative:
• Il regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo CdS (art. 40) stabilisce che, se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al comma 3. I tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (Figura II.402)
• La violazione si contesta a "Chiunque" sia materialmente responsabile della stessa.
_____ 021-6 _____
Riferimento normativo: art. 21 comma 2 e comma 4
Esecuzione di lavori o deposito di materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni senza adottare le modalità ed i mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri
Codice violazione: 1309 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di responsabile, (scegliere l'ipotesi fornendo l'esatta ubicazione)
[] eseguiva lavori
[] effettuava deposito di materiali
senza adottare le modalità ed i mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri. Nella fattispecie (scegliere l'ipotesi)
[] ommetteva il segnalamento temporaneo dei lavori, depositi e cantieri stradali mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal presente Regolamento (art. 30, comma 1 Reg. esec. CdS)
[] ommetteva il segnalamento temporaneo dei lavori, depositi e cantieri stradali mediante l'impiego di segnali di pericolo o di indicazione di colore con fondo giallo (art. 30, comma 2 Reg. esec. CdS)
[] per i segnali temporanei utilizzava supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che non assicuravano la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica (descrivere le conseguenze derivate) (art. 30, comma 3 Reg. esec. CdS)
[] utilizzava per lo zavorramento dei sostegni materiali rigidi (indicare quali) che possono costituivano pericolo o intralcio per la circolazione (art. 30, comma 3 Reg. esec. CdS)
[] utilizzava segnali temporanei non coerenti con la situazione in cui sono posti (specificare) (art. 30, comma 5 Reg. esec. CdS)
[] poneva in opera segnali temporanei in contrasto con segnali permanenti (indicare quali) (art. 30, comma 5 Reg. esec. CdS)
[] ometteva di rimuovere o oscurare i segnali permanenti (indicare quali) in contrasto con i segnali temporanei (art. 30, comma 5 Reg. esec. CdS)
[] ultimati i lavori, ometteva di rimuovere immediatamente i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, ripristinando quelli permanenti (art. 30, comma 5 Reg. esec. CdS)
[] ometteva di apporre in prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi l'apposito pannello (Figura II.382) recante le seguenti indicazioni (art. 30, comma 5 Reg. esec. CdS):
- ente proprietario o concessionario della strada;
- estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;
- denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- inizio e termine previsto dei lavori;
- recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere
[] ometteva di organizzare lo svolgimento dell'attività lavorativa in più turni, pur trattandosi di cantieri che interessano la sede di autostrade, di strade extraurbane principali o di strade urbane di scorrimento o di quartiere (art. 30, comma 8 Reg. esec. CdS)
[] a seguito di un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi stradali, ultimati i lavori ometteva di ripristinare le condizioni di transitabilità immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato il danneggiamento stesso (art. 30, comma 8 Reg. esec. CdS)
[] ometteva di apporre nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali idonea segnaletica di:
- velocità consentite ai veicoli
- dimensioni della deviazione
- manovre da eseguire all'altezza del cantiere
adeguato al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali (art. 31, comma 1 Reg. esec. CdS)
[] ometteva di apporre in prossimità del cantiere fisso o mobile, anche se di manutenzione (avente tratto di strada interessato più lungo di 100 m.), il segnale "LAVORI" (Figura II.383) corredato da pannello integrativo indicante l'estensione del cantiere (art. 31, comma 2 Reg. esec. CdS)
[] ometteva di apporre
- sui lati frontali di delimitazione del cantiere o sulle testate di approccio
- lungo lati longitudinali nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o per i veicoli in transito
le barriere di segnalamento che segnalano i limiti dei cantieri stradali disposti parallelamente al piano stradale e sostenute da cavalletti o da altri sostegni idonei (art. 32, commi 1 e 2 Reg. esec. CdS)
[] apponeva i delineatori speciali del tipo "PALETTO DI DELIMITAZIONE" (Figura II.394) atto ad evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro (art. 33, comma 1 Reg. esec. CdS)
- non ortogonalmente all'asse della strada cui è rivolto
- non rispettando l'intervallo massimo di 15 m. tra i paletti (specificare l'intervallo)
[] apponeva i delineatori speciali del tipo "DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA" (Figura II.395) atto ad evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m. non ortogonalmente all'asse della strada cui è rivolto (art. 33, comma 1 Reg. esec. CdS)
[] ometteva di delimitare o evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di durata non superiore ai due giorni non apponendo i prescritti "CONI" (Figura II.396) (art. 34, comma 1 Reg. esec. CdS)
- per il tracciamento di segnaletica orizzontale
- per indicare le aree interessate da incidenti
- per gli incanalamenti temporanei per posti di blocco
- per la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia
- per la delimitazione di ostacoli provvisori
[] ometteva di delimitare o evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di durata non superiore ai due giorni non apponendo i prescritti "CONI" (Figura II.396) nelle circostanze di cui sopra senza rispettare la frequenza di posa pari a (art. 34, comma 1 Reg. esec. CdS):
- 12 m. in rettilineo fuori dai centri abitati
- 5 m. in curva fuori dai centri abitati
- 6 m. in rettilineo nei centri abitati
- 2,5 m. in curva nei centri abitati
[] ometteva di delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli o per delimitare zone di lavoro di durata non superiore ai due giorni non apponendo i prescritti "DELINEATORI FLESSIBILI" (Figura II.397) senza rispettare la frequenza di posa pari a (art. 34, comma 2 Reg. esec. CdS):
- 12 m. in rettilineo fuori dai centri abitati
- 5 m. in curva fuori dai centri abitati
- 6 m. in rettilineo nei centri abitati
- 2,5 m. in curva nei centri abitati
[] ometteva di segnalare in corrispondenza
- del cantiere
- dei lavori
- della deviazione
della durata superiore a sette giorni lavorativi, pur non verificandosi condizioni atmosferiche o del fondo stradale che ne impedissero la corretta apposizione (art. 35, comma 1 Reg. esec. CdS)
[] apponeva segnali orizzontali a carattere temporaneo di colore giallo (art. 35, comma 2 Reg. esec. CdS)
- non antisdrucciolevoli
- sporgenti più di 5 mm. dal piano della pavimentazione, e precisamente (... mm.)
[] apponeva segnali orizzontali a carattere temporaneo di colore giallo, nella fattispecie strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche avente spessore di strato di almeno 1,5 mm , e precisamente (... mm.), senza che fossero eseguite interruzioni che ne garantissero il deflusso dell'acqua (art. 35, comma 2 Reg. esec. CdS)
[] cessate le cause che determinava la necessità di apporre segnali orizzontali a carattere temporaneo di colore giallo, rimuoveva gli stessi
- lasciando traccia sulla pavimentazione
- arrecando danni alla pavimentazione
- determinando disturbo o intralcio alla circolazione
nonostante non fosse previsto il rifacimento della pavimentazione (art. 35, comma 3 Reg. esec. CdS)
[] nell'ambito di cantieri e di lavori stradali utilizzava i segnali orizzontali a carattere temporaneo per indicazioni diverse da quelle per le quali destinate, e cioè (art. 35, comma 4 Reg. esec. CdS)
- strisce longitudinali continue e discontinue per indicare
- i margini
- la separazione dei sensi di marcia e le corsie
- le strisce trasversali per indicare il punto di arresto nei sensi unici alternati regolati da semafori
[] utilizzava dispositivi retroriflettenti integrativi per rafforzare i segnali orizzontali temporanei in situazioni particolarmente pericolose (art. 35, comma 6 Reg. esec. CdS)
- non riflettenti luce gialla
- posizionandoli ad un'altezza superiore a 2,5 m., e precisamente (... m.)
- posizionandoli ad una frequenza di posa massima superiore a 12 m. in rettilineo, e precisamente (... m.)
- posizionandoli ad una frequenza di posa massima superiore a 3 m. in curva, e precisamente (... m.)
[] apponeva segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali con visibilità notturna inferiore a quanto prescritto nell'art. 79 del Reg. esec. CdS (art. 36, comma 1 Reg. esec. CdS)
[] apponeva barriere e delineatori speciali da utilizzare nei lavori stradali con visibilità notturna non corrispondenti secondo quanto stabilito dall'art. 79, comma 8 del Reg. esec. CdS (art. 36, comma 2 Reg. esec. CdS)
[] apponeva delineatori flessibili e coni da utilizzare nei lavori stradali con visibilità notturna senza che fosse assicurata la rifrangenza delle parti bianche inferiori a quelli delle pellicole di classe 2 di cui all'art. 79, comma 10 del Reg. esec. CdS (art. 36, comma 3 Reg. esec. CdS)
[] durante le ore notturne e nel caso di scarsa visibilità (art. 36, comma 6 Reg. esec. CdS)
- non muniva la barriera di testata delle zone di lavoro di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa
- muniva la barriera di testata delle zone di lavoro di idonei apparati luminosi di colore diverso dal rosso a luce fissa
[] non integrava, durante le ore notturne, lo sbarramento obliquo che precede la zona di lavoro con dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli) (art. 36, comma 7 Reg. esec. CdS)
[] integrava, durante le ore notturne, i margini longitudinali della zona di lavoro con lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera (art. 36, comma 8 Reg. esec. CdS). È consentito l'impiego di torce a vento da parte degli organi di polizia stradale in situazioni di emergenza in condizioni di scarsa visibilità
[] ometteva di segnalare veicoli operativi, macchinari e mezzi d'opera esposti al traffico ed impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento, apponendo posteriormente ad essi un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato (Figura II.398) (art. 38, comma 1 Reg. esec. CdS)
[] ometteva di segnalare il veicolo che per la natura del carico o la massa o l'ingombro deve procedere a velocità particolarmente ridotta con una o più luci gialle lampeggianti (art. 38, comma 1 Reg. esec. CdS)
[] ometteva di segnalare il veicolo operativo, anche se fermo per compiere lavori di manutenzione di brevissima durata (es.: la sostituzione di lampadine della pubblica illuminazione; rappezzi al manto stradale), con opportuno anticipo (art. 38, comma 2 Reg. esec. CdS)
- sulle strade urbane attraverso segnaletica di preavviso
- LAVORI (Figura II.383) e, qualora opportuno, con i segnali di
- PASSAGGIO OBBLIGATORIO preceduti dai segnali DIVIETO DI SORPASSO (Figura II.48)
- STRETTOIA (Figure II.384, II.385 o II.386)
- SENSO UNICO ALTERNATO ( Figure II.41 e II.45) e
- LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (Figura II.50) se il limite è inferiore a 50 km/h
- sulle strade urbane attraverso segnaletica di preavviso
- LAVORI (Figura II.383) e, qualora opportuno, con i segnali di
- PASSAGGIO OBBLIGATORIO preceduti dai segnali DIVIETO DI SORPASSO (Figura II.48)
- STRETTOIA (Figure II.384, II.385 o II.386)
- SENSO UNICO ALTERNATO ( Figure II.41 e II.45) e
- LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (Figura II.50) se il limite è inferiore a 50 km/h
- LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ a scalare e
- segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO in numero sufficiente a delineare l'eventuale incanalamento del traffico a monte
[] ometteva di segnalare un cantiere stradale "mobile" su strade con almeno due corsie per senso di marcia attraverso le modalità riportate nell'art. 39 Reg. esec. CdS)
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 866,00
- diurna scontata del 30%: euro 606,20
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
• Obbligo per l'autore della violazione di rimozione delle eventuali opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale:
Note operative:
• Il regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo CdS (dall'art. 30 all'art. 43) stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali
• Un cantiere stradale si definisce "mobile" se è caratterizzato da una velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da poche centinaia di m/giorno a qualche km/h
• La violazione si contesta a "Chiunque" sia materialmente responsabile della stessa.
_____ 021-7 _____
Riferimento normativo: art. 21 comma 3 e comma 4
Mancati accorgimenti necessari a tutela della regolazione del traffico in occasione di esecuzione di lavori o deposito di materiali
Codice violazione: 1309 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: In qualità di responsabile, non provvedeva ad adottare gli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali in quanto (scegliere l'ipotesi fornendo l'esatta ubicazione)
[] ometteva di posizionare il segnale di LIMITE DI VELOCITA' di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinarlo con esso sullo stesso supporto (art. 41, comma 1 Reg. esec. CdS)
[] immotivatamente posizionava il segnale di LIMITE DI VELOCITA' avente limite inferiore a 30 km/h (art. 41, comma 1 Reg. esec. CdS)
[] su strade di rapido scorrimento ometteva di posizionare segnali di LIMITE DI VELOCITA' a scalare (art. 41, comma 1 Reg. esec. CdS)
[] ometteva di posizionare, alla fine della zona lavori o del cantiere, il segnale di FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA', pur non essendo presente quello di VIA LIBERA (art. 41, comma 2 Reg. esec. CdS)
[] ometteva di posizionare il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA' nonostante in vigore altri divieti, quali (...) (art. 41, comma 2 Reg. esec. CdS)
[] ometteva di apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre versioni previste (Figure II.384, II.385 e II.386) in presenza di lavori, depositi o cantieri stradali che determini un restringimento della carreggiata (art. 42, comma 1 Reg. esec. CdS)
[] ometteva di apporre, vicino alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali, quello di pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre versioni previste (Figure II.384, II.385 e II.386) corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia (art. 42, comma 1 Reg. esec. CdS)
[] in presenza di una strettoia avente larghezza inferiore a 5,60 m. ometteva di regolare il regime di transito attraverso l'istituzione di (art. 42, comma 2 Reg. esec. CdS)
- un TRANSITO ALTERNATO A VISTA
- un TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI
- un TRANSITO ALTERNATO A MEZZO SEMAFORI
[] in presenza di una deviazione di itinerario, ometteva di apporre la prescritta segnaletica di indicazione (o prescrizione), avuto riguardo per le caratteristiche e la tipologia di strada come indicato nell'art. 43 Reg. esec. CdS
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 866,00
- diurna scontata del 30%: euro 606,20
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
• Obbligo per l'autore della violazione di rimozione delle eventuali opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Note al verbale:
Note operative:
• Si ha una deviazione di itinerario quando tutto il traffico o parte di esso viene trasferito su una sede diversa (itinerario deviato) dall'itinerario normale. Le deviazioni possono essere obbligatorie (deviazione vera e propria) oppure facoltative (itinerario raccomandato). Qualsiasi deviazione può essere decisa ed autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada interrotta. Qualora l'itinerario deviato coinvolga altri enti proprietari o concessionari occorrono l'accordo e l'intesa preventivi di tutti gli enti interessati
• La violazione si contesta a "Chiunque" sia materialmente responsabile della stessa.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.