Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi
Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 25
Sezione curata da: Palumbo Salvatore
CAPO VI
VIGILANZA, ILLECITI E CONSEGUENZE DELLA MANCATA OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI ED ALLE ULTERIORI NORME REGOLAMENTARI
Articolo 57
Regolamento Regionale 08.04.2014, n. 2
Decadenza della licenza
(Vedi art. 000 del Prontuario del Regolamento taxi)
1. Il Comune che ha rilasciato la licenza, in conformità alle determinazioni della Commissione tecnica disciplinare, dichiara, previa comunicazione di avvio del procedimento, la decadenza della licenza d'esercizio nei seguenti casi:
a) svolgimento del servizio da parte di persona sprovvista di uno o più requisiti prescritti dalla normativa per l'esercizio della professione;
b) mancata documentazione, nei termini previsti dall'art. 15, c. 1 dei requisiti previsti o mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 7, c. 1, lett. f), g), h), i) e j);
c) mancata ottemperanza delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previsto dall'art. 16;
d) sospensione della licenza di esercizio, nell'ultimo quinquennio, di durata complessiva superiore a 90 giorni, o, se per un periodo inferiore, cumulo di cinque sospensioni per mancata ottemperanza alle fattispecie previste alle classi di sospensione 3 e 4 dell'art. 56;
e) manomissione del tassametro al fine di alternarne il funzionamento o la determinazione del costo della corsa.
2. Il Comune che ha rilasciato la licenza, in conformità alle determinazioni della Commissione tecnica disciplinare, dispone la decadenza della licenza di esercizio taxi, previa diffida, nei seguenti casi:
a) seconda inosservanza all'obbligo della prestazione qualora il rifiuto del servizio si riferisca a persone con disabilità nonché a mobilità ridotta, permanente o temporanea, o sia avvenuto durante l’orario notturno; (1)
b) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 7, c. 1, lett. a), c), d) ed e);
c) interruzione del servizio senza giustificati motivi per un periodo pari o superiore a 180 giorni, al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 21;
d) mancato inizio o ripresa del servizio nel termine di 90 giorni dai periodi stabiliti agli artt. 21 e 28.
(1) Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. t) del r.r. 17 dicembre 2021, n. 7.
Prima della sopraggiunta modifica, la lettera così recitava:
"a) seconda inosservanza all'obbligo della prestazione qualora il rifiuto del servizio si riferisca ad un soggetto portatore di handicap;".
GIURISPRUDENZA
Al momento non ci sono riferimenti giurisprudenziali per questo articolo
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